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3. L'Unione Europea

DALLE COMUNITA’ EUROPEE ALL’UNIONE EUROPEA

Con il trattato di Parigi del 1951 fu creata la Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio (CECA), che ha cessato di esistere nel 2002. Nel 1957 fu creata la Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA) e la Comunità Economica Europea (CEE), di queste organizzazioni all’inizio ne facevano parte solo 6 Stati, aumentati fino al 2005 con gli ultimi ingressi di Bulgaria e Romania. Con la ratifica dei trattati comunitari, è stato istituito un nuovo tipo di ordinamento giuridico capace di imporre agli Stati membri determinati comportamenti; la caratteristica di tale comunità sovranazionale è rappresentata dal fatto che i rapporti tra gli Stati membri, non sono improntati alla mera coordinazione intergovernativa per il raggiungimento dei fini dell’ente, ma sono subordinati alla volontà superiore dell’ente stesso.

Il 07/02/1992 col Trattato di Maastricht (TUE) veniva creata l’Unione Europea, che da una parte inglobava le comunità europee già esistente, dall’altra creava uno cooperazione tra gli stati membri in settori come la politica estera, la politica di difesa europea, la cooperazione tra forze di Polizia e le autorità giudiziarie. Con questo trattato venivano stabilite le tappe per il passaggio dell’unione economica a quella monetaria, con la conseguente adozione di una moneta unica, che venne coniata nel 2002 e denominata “Euro”.

Nel 2000 le istituzioni europee e gli Stati membri dell’U.E. prepararono una bozza per procedere all’approvazione di un unico testo costituzionale europeo, ma la Costituzione europea non venne ratificata, incontrando l’opposizione di alcuni stati membri.

Il 13/12/2007 col Trattato di Lisbona, vi furono modifiche del trattato istitutivo della Comunità europea e del Trattato di Maastricht, sia su disposizioni comuni, su disposizioni relative ai principi democratici e su disposizioni su una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri.

 

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IL QUADRO ISTITUZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA

L’Unione Europea, dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguire gli obiettivi, garantire la coerenza, l’efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni. Le istituzioni europee alla luce del trattato di Lisbona sono :

  • Il Parlamento Europeo

  • Il Consiglio Europeo

  • Il Consiglio

  • La Commissione Europea

  • La Corte di giustizia dell’Unione Europea

  • La Banca Centrale Europea

  • La Corte dei Conti.

 

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IL PARLAMENTO EUROPEO

Esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e di bilancio, nonché di controllo politico e consultivo. Elegge il presidente della Commissione ed è composto da membri eletti a suffragio universale diretto, i quali restano in carica per 5 anni, ad oggi sono 736 deputati.

 

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IL CONSIGLIO EUROPEO

Si riunisce due volte a semestre ed è composto dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dalla Commissione. In merito alle sue attribuzioni è stabilito che il Consiglio Europeo non esercita funzioni legislative, ma da all’Unione Europea gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Il presidente viene eletto dal Consiglio con elezione a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta ed incompatibile con un mandato nazionale.

 

 

IL CONSIGLIO

E’ l’istituzione che rappresenta i governi degli stati membri, esercita la funzione legislativa e di bilancio, di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati. Titolare del seggio è lo Stato membro delle comunità, che designa il proprio rappresentante scegliendolo tra i componenti del proprio governo nazionale.

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LA COMMISSIONE EUROPEA

Costituisce un’istituzione indipendente, i cui membri non sollecitano ne accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo. Ha vari compiti, tra cui promuovere l’interesse generale dell’Unione adottando iniziative e a tal fine, vigila sull’applicazione dei trattati e sull’applicazione del diritto dell’Unione, esercita funzioni di coordinamento, gestione, esecuzione alle condizioni stabilite dai trattati. E’ composta da un cittadino di ciascun stato membro, compresi il presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti.

 

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LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’U.E.

Comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati e assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati. E’ formata da un giudice per ogni stato membro ed è assistita da avvocati generali, nominati di comune accordo tra gli stati membri. La corte si pronuncia sui ricorsi presentati da ogni stato membro, da un’istituzione o da una persona fisica o giuridica, sull’interpretazione del diritto nell’Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni.

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BANCA CENTRALE EUROPEA

Entrata in vigore il 03/05/1998 a seguito della nomina del Comitato esecutivo, del presidente e del vicepresidente. La Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali degli stati membri, la cui moneta è l’euro, conducono la politica monetaria dell’unione. La BCE ha personalità giuridica ed ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione dell’euro ed è indipendente nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Il suo compito principale è il controllo della liquidità e la sorveglianza sulla base monetaria; si fonda sull’acquisto e la vendita di titoli, sulla fissazione della riserva minima obbligatoria che gli enti creditizi devono detenere presso le banche centrali nazionali o presso la BCE stessa, sulle operazioni di credito con gli istituti creditizi ed il tasso a cui appartengono.

 

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LA CORTE DEI CONTI

Prevista dal trattato di Bruxelles costituisce l’organo di controllo sulla gestione finanziaria. E’ composta da un cittadino di ciascun stato membro, i suoi membri sono nominati dal consiglio in base ad un elenco di candidati presentati da ciascuno stato e deliberando a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo. I componenti rimangono in carica 6 anni e devono essere scelti tra personaggi che abbiano, nei loro Stati, ricoperto ruoli di controllo esterno. Esamina i conti di tutte le entrate e spese della comunità.

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