4. Parte IX - Teoria generale degli atti
NOZIONE DI ATTO
Il c.p.p. con l’espressione atto si riferisce ad una manifestazione di volontà del soggetto processuale, ad un comportamento che prescinde dalla volontarietà al risultato dell’atto o al documento che lo incorpora. Gli atti si distinguono in atti del procedimento (compiuti nello stadio delle indagini preliminari, fino all’esercizio dell’azione penale) e atti del processo (posti in essere dopo il promuovimento dell’azione penale e fino alla sentenza definitiva).
Gli atti devono essere in lingua italiana, avranno documentazione bilingue se il destinatario appartiene ad una minoranza etnica, rivestono forma di verbali (atti compilati da P.U., ausiliario del giudice ed il segretario del P.M., contenenti descrizione delle attività compiute e sottoscrizione di tutti gli intervenuti), la scrittura manuale è quasi sempre sostituita dalla stenotipia.
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GLI ATTI DEL GIUDICE
La sentenza è l’atto processuale che esaurisce il rapporto processuale o una fase di esso, va motivata e si compone di motivazione e dispositivo (sintesi del contenuto della decisione), può essere:
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di merito: decide sul rapporto penale sostanziale;
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di condanna: contiene affermazione di colpevolezza dell’imputato e la pena indicata;
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di proscioglimento: di non doversi procedere per difetto di una condizione di procedibilità (ad esempio, la querela);
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di assoluzione.
L’ordinanza è un atto che decide su questioni incidentali sorte durante il procedimento.
Il decreto è un tipo di provvedimento dal contenuto vario, entrambi sono revocabili, i provvedimenti innominati, sono atti privi di denominazione specifica, identificati in relazione alla loro funzione ( avviso, delega, ordine)
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L’IMMEDIATA DECLARATORIA DELLE CAUSE DI NON PUNIBILITA’
Le ipotesi sono:
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il fatto non sussiste;
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l’imputato non lo ha commesso;
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il fatto non costituisce reato;
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il fatto non è previsto come reato;
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il reato è estinto;
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difetto di una condizione di procedibilità.
Se dal processo risulta evidente uno di questi fattori, la pronuncia sarà di assoluzione o di non luogo a procedere, in questo caso scaturirà dall’udienza preliminare e nella fase predibattimentale vi sarà la sentenza di proscioglimento.
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IL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
Il giudice delibera in camera di consiglio, tale espressione indica il luogo in cui il giudice si ritira per decidere (art. 125 c.p.p.). L’art. 127 c.p.p. disciplina il modello generale di procedimento in camera di consiglio, che presenta due caratteristiche:
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l’assenza di pubblico;
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la non necessaria partecipazione delle parti, delle persone interessate e dei loro difensori.
L’atto inziale del procedimento è un decreto di fissazione dell’udienza, le parti vanno avvisate 10 giorni prima e queste possono fino a 5 giorni prima presentare memorie presso la cancelleria del giudice, il provvedimento conclusivo assume la forma dell’ordinanza, impugnabile mediante ricorso in cassazione.
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GLI ATTI DELLE PARTI
Sono le richieste (domande che le parti rivolgono al giudice per ottenere una decisione) e le memorie (contenuto argomentativo, teso ad illustrare questioni di fatto o di diritto). Possono essere proposte in ogni stato e grado del giudizio.
LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI
Gli atti del procedimento penale devono essere documentati, mediante annotazione e verbale. L’art. 136 comma c.p.p. prevede che il verbale contenga ora, luogo, data, ora dell’inizio e della fine, generalità persone intervenute, descrizione di quanto l’ausiliario ha fatto o constatato, di quanto è avvenuto in sua presenza, nonché le dichiarazioni da lui ricevute o da altro P.U. che egli assiste. Il verbale deve documentare gli atti ma non è fonte di prova, può essere redatto in forma integrale o riassuntiva.
L’annotazione è la forma ordinaria di documentazione dell’attività ad iniziativa della P.G. (art. 357 comma 1 c.p.p.) e costituisce il modo di documentazione dell’attività di indagine del P.M., quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza.
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LA SEGRETEZZA DEGLI ATTI
Gli atti di indagine compiuti da P.M. e P.G. sono segreti fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari, degli atti coperti dal segreto è vietata qualsiasi forma di pubblicazione, che è vietata anche per gli atti non più coperti da segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. E'consentita solo la pubblicazione del suo contenuto. E’ vietata la pubblicazione di persone sottoposte all’uso di manette o a strumenti di coercizione fisica.