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10. Reato putatito e reato impossibile

REATO PUTATIVO

Disciplinato dal primo comma dell’art. 49 c.p. secondo il quale non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato. Il reato putativo per errore di diritto si configura nel caso in cui taluno crede erroneamente che il fatto da lui commesso sia punito da una norma penale, il reato putativo per errore di fatto si configura quando il soggetto crede di compiere un reato mentre in realtà manca uno degli elementi essenziali per la sua sussistenza (ad esempio, chi asporta una propria cosa credendola altrui), quando il soggetto crede di commettere un reato mentre agisce in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio, chi crede di rubare invece esiste il consenso dell’avente diritto) e chi crede erroneamente di avere uno dei requisiti richiesti per commettere un reato proprio (ad esempio, chi ritenendosi imprenditore crede di commettere bancarotta).


 

REATO IMPOSSIBILE

Il secondo comma dell’art. 49 c.p. stabilisce che la punibilità è esclusa quando per l’inidoneità dell’azione (ad esempio, Tizio intende uccidere Caio con una pistola giocattolo) o per l’inesistenza dell’oggetto di essa (ad esempio, quando manchi la persona o l’oggetto su cui cade l’attività materiale del reato), è impossibile l’evento dannoso o pericoloso. Per comprendere la figura del reato impossibile occorre far riferimento al principio di offensività. L’offensività è un requisito fondamentale per la configurazione e punibilità di un fatto come reato, per cui se l’esito di un’azione non si sostanzia nella lesione o messa in pericolo del bene, l’azione stessa non è offensiva e quindi non può costituire reato, per cui il reato è impossibile perché è impossibile che si verifiche l’evento dannoso o pericoloso.

 

REATO IMPOSSIBILE PER L’INESISTENZA DELL’OGGETTO

Secondo la teoria tradizionale, l’accertamento dell’inesistenza dell’oggetto va fatto considerando la situazione quale si prospettava al momento in cui l’agente si accingeva ad attuare il suo piano criminoso, se in tale momento la presenza dell’oggetto appariva improbabile si avrà reato impossibile, in tutti gli altri casi il fatto sarà punito.

Secondo la teoria più recente bisogna distinguere tra l’inesistenza assoluta, che si ha quando l’oggetto non è mai esistito o si è estinto e l’inesistenza relativa, che si ha quando l’oggetto esistente in natura, manca nel luogo in cui cade la condotta criminosa, quindi se al momento dell’azione, l’esistenza dell’oggetto appariva verosimile, si avrà tentativo punibile.

 

REATO IMPOSSIBILE PER L’INIDONEITA’ DELL’AZIONE

L’inidoneità che rende impossibile l’evento deve essere assoluta, intrinseca ed originaria. Le teorie in dottrina sono contrastanti, taluni lo vedono come un doppione del tentativo inidoneo, altri lo differenziano affermando che si ha reato impossibile nel caso in cui il soggetto ha portato a termine l’intera condotta che per le caratteristiche intrinseche, non ha determinato l’offesa al bene protetto dalla norma, si ha invece tentativo inidoneo, nel caso in cui siano stati compiuti solo alcuni atti inidonei. L’inidoneità dell’azione nel reato impossibile deve essere accertata notando se si è effettivamente prodotta una violazione dell’interesse tutelato; se tale violazione non si è verificata ne poteva verificarsi per l’inadeguatezza causale dell’azione criminosa, si avrà reato impossibile.

Se si verifica un delitto impossibile, il giudice ha la facoltà di ordinare che l’imputato prosciolto, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, perché il fatto può dimostrare che l’autore è un individuo socialmente pericoloso.

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