17. Reato permanente e abituale
IL REATO PERMANENTE
Sono permanenti quei reati nei quali l’offesa al bene giuridico si protrae nel tempo per effetto della persistente condotta del soggetto. Per la sussistenza di tali reati occorre che la situazione dannosa o pericolosa derivante dalla condotta del reo abbia carattere continuativo e che il protrarsi di essa sia dovuto alla condotta volontaria del soggetto, che quindi può porvi fine in ogni momento.
E’ un reato unico che non si concretizza nel momento in cui si instaura la situazione offensiva ma quando vi è il mantenimento di essa: la prima fase, ovvero quella realizzativa, è caratterizzata da una condotta positiva, invece la fase del mantenimento da una condotta negativa (c.d. concezione bifasica).
​
IL REATO ABITUALE
E’ abituale il reato che risulta dalla reiterazione nel tempo di più condotte identiche ed omogenee.
Il reato abituale può consistere:
-
nella ripetizione di condotte che prese isolatamente non costituirebbero reato (c.d. reato abituale proprio), ad esempio, nei maltrattamenti in famiglia;
-
nella ripetizione di condotte che già di per se costituiscono reato (c.d. reato abituale improprio), ad esempio, la relazione incestuosa.
​
​
IL REATO COMPOSTO O COMPLESSO
Disciplinato dall’art. 84 c.p., afferma che le disposizioni inerenti il concorso di reati, non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero per se stessi reato. Il reato complesso viene inquadrato nel concorso apparente di norme ed è trattato come reato unico.
Vi è poi il reato complesso in senso lato, ovvero quando un reato contiene in se necessariamente un altro reato meno grave. Bisogna distinguere tra la continenza esplicita, ovvero quando la descrizione legale del reato incorporante comprende la descrizione del reato incorporato e la continenza implicita, ovvero quando l’inclusione del reato minore nel maggiore si desume dalla natura intrinseca del fatto in esso configurato, così non è possibile uccidere senza percuotere o ferire.
I reati di questa specie vengono denominati progressivi, che ricorrono nei casi in cui la commissione di un reato maggiore, implica necessariamente o eventualmente, la commissione di un reato minore. Ricorrono gli estremi della progressione criminosa nei casi in cui si ha il passaggio contestuale da un reato ad un altro più grave, contenente il primo, per effetto di risoluzioni criminose successive.