11. Reato consumato e reato tentato
REATO CONSUMATO
Il reato è suddiviso nelle seguenti fasi:
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Ideazione: E’ il periodo di tempo durante il quale nel soggetto nasce e si sviluppa l’idea di commettere il reato. Ricorre solo per i reati dolosi.
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Esecuzione: Coincide con l’attuazione della risoluzione criminosa e consiste nella realizzazione del tipo di comportamento previsto dalla singola norma penale incriminatrice.
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Consumazione: L’esecuzione ha come punto d’arrivo la consumazione.
Ogni reato ha ad oggetto un bene giuridico, si ha la consumazione del reato quando si determina l’effettiva lesione o messa in pericolo del bene tutelato, ovvero quando si sono realizzati tutti i requisiti previsti dalla fattispecie legale per il perfezionamento del reato. Nei reati di pura condotta la consumazione coincide col realizzarsi della condotta vietata, nei reati di evento col verificarsi di questo.
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DELITTO TENTATO
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato (art. 56 comma 1 c.p.). Si ha dunque delitto tentato quando il soggetto agente vuole commettere un reato e si attiva in tal senso, senza però realizzare il proprio proposito per causa indipendenti dalla propria volontà. Il tentativo rappresenta un titolo autonomo di reato, in quanto rappresenta la messa in pericolo del bene tutelato ma viene riservato un trattamento meno severo rispetto al consumato. L’incompiutezza del reato si presenta talvolta perché non è stata portata a termine l’intera condotta diretta a commettere reato (ad esempio, fuga del ladro), altre volte pur essendo stata portata a termine la condotta, l’evento richiesto non si è verificato (ad esempio, si spara ma non si colpisce il bersaglio).
I requisiti del tentativo (art. 56 c.p.) sono l’intenzione di commettere un reato, l’idoneità degli atti, l’univocità degli atti e il mancato compiersi dell’azione o il mancato verificarsi dell’evento.
Quanto all’intenzione di commettere il delitto, occorre che tale intenzione sia formata dal compimenti di atti idonei diretti a commettere il reato. Il tentativo è sempre un delitto doloso, non essendo compatibile con il tentativo la colpa.
Per accertare l’univocità bisogna determinare l’intenzione criminosa. Sono univoci quegli atti che per il grado di sviluppo raggiunto dalla condotta criminosa, lasciano prevedere come verosimile la realizzazione del delitto voluto.
Sono idonei gli atti adeguati alla commissione del delitto, quegli atti che si inseriscono nel piano criminoso dell’agente come conditiones sine quibus non.
Si distinguono:
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tentativo circostanziato: Ricorre quando le circostanze riguardano direttamente il tentativo e sono compiutamente realizzate nel contesto della stessa azione tentata.
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tentativo di delitto circostanziato: Ricorre quando le circostanze non sono state realizzate ma entrano a far parte del proposito criminoso.
Le pene per il delitto tentato sono più lievi rispetto al delitto consumato, la reclusione non inferiore a dodici anni se per il consumato è previsto l’ergastolo, la pena diminuita da un terzo a due terzi per gli altri casi.
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DESISTENZA
Si ha desistenza (art. 56 comma 3 c.p.) quando l’agente dopo aver iniziato l’esecuzione del delitto, muta proposito e interrompe la sua attività criminosa. Ha carattere positivo nei reati commissivi e negativo nei reati omissivi e deve verificarsi volontariamente. La desistenza importa di regola l’impunità a meno che non siano già stati compiuti atti che costituiscono reato diverso per i quali l’agente risponderà.
RECESSO ATTIVO O PENTIMENTO OPEROSO
A differenza della desistenza, il recesso attivo si verifica allorquando il colpevole abbia già condotto a termine l’attività delittuosa e desiderando evitare il verificarsi dell’evento, si attiva per impedirlo. Il pentimento operoso non importa la totale impunità ma solo una diminuzione della pena.
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COLLABORAZIONE CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER DELITTI DI TERRORISMO ED EVERSIONE
Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (D.L. n.625/1979), nei confronti del concorrente che dissociandosi dagli altri si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente forze dell’ordine e l'Autorità Giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione e la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. L’attività dissociativa è considerata quindi una circostanza attenuante.
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IL RECESSO ATTIVO DEL TERRORISTA
Fuori da quanto disposto dall’art. 56 c.p., non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione che volontariamente impedisce l’evento e fornisce elementi di prova determinanti per l’esatta ricostruzione del fatto e per l’individuazione di eventuali concorrenti.