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13. Reato circostanziato

REATO CIRCOSTANZIATO

Nella struttura del reato si distinguono elementi essenziali ed elementi accidentali o accessori, che incidono sulla gravità del reato e ne determinano una variazione qualitativa e/o quantitativa della pena. La loro presenza trasforma il reato da semplice a circostanziato. Vi sono circostanze tipiche o definite e circostanze indefinite o innominate, la cui individuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice.

Il reato circostanziato contiene tutti gli elementi della fattispecie del reato semplice, con l’aggiunta di uno o più requisiti specializzanti, non devono quindi considerarsi circostanze gli elementi essenziali del reato, gli elementi che aderendo ad un modello di reato ne determinano un mutamento del titolo dello stesso, il concorso di persone nel reato e il tentativo rispetto al reato consumato.

Le circostanze si suddividono in: 

  1. comuni e speciali (a seconda che siano previste per tutti i reati con cui non siano incompatibili o per uno o più reati determinati);

  2. aggravanti e attenuanti;

  3. oggettive (la natura, l’oggetto, la specie, i mezzi, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione) e soggettive (l’intensità del dolo o il grado della colpa, le condizioni o le qualità personali del colpevole, i rapporti tra colpevole e offeso);

  4. antecedenti, concomitanti e susseguenti, intrinseche (quelle che attengono alla condotta illecita) o estrinseche (estranee all’esecuzione e alla consumazione del reato);

  5. ad efficacia comune ( quelle circostanze che aumentano o diminuiscono la pena fino a un terzo di quella prevista per il reato base), ad efficacia speciale ( quelle per le quali la legge stabilisce pene di specie diversa da quella ordinaria del reato), ad effetto speciale (quelle circostanze che prevedono aumento o diminuzione superiore a un terzo).

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CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

L’art. 61 c.p. prevede le seguenti circostanze aggravanti comuni:

  • l’aver agito per motivi abietti o futili (art. 61 n.1 c.p.); abietto si intende un motivo ignobile che provochi un senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, futile invece è qualsiasi azione in cui vi sia enorme sproporzionalità tra motivo e azione delittuosa. E’ una circostanza soggettiva, incompatibile col vizio parziale di mente, minore età, ubriachezza e con la provocazione, inoltre non è compatibile con i reati colposi, in quanto manca un motivo a delinquere.

  • l’aver commesso reato per eseguirne od occultarne altro, ovvero per assicurare a se o ad altri prodotto, profitto o prezzo ovvero impunità da altro reato (art. 61 n.2 c.p.), vi sarà connessione teleologica quando si compie il reato per eseguirne un altro (ad esempio, lesioni per rapina impropria) e connessione consequenziale quando il reato è commesso al fine di occultarne un altro o assicurare prodotto (ad esempio, refurtiva), profitto (ossia il vantaggio patrimoniale o non derivante dal reato), prezzo (beni dati o promessi al soggetto affinchè compia il reato), impunità (ossia ka sottrazione alle conseguenze processuali derivanti dal reato). E’ una circostanza soggettiva.

  • l’avere agito, nei delitti colposi, nonostante la previsione dell’evento (art. 61 n.3 c.p.), è questa la cosiddetta colpa cosciente che consiste nell’agire pur prevedendo l’evento come conseguenza della sua condotta, si agisce nella sicura fiducia che esso non si verifichi, ritenendo di poterlo evitare in virtù della propria abilità personale o per l’intervento di fattori esterni. Circostanza soggettiva.

  • l’aver adoperato sevizie o aver agito con crudeltà verso le persone (art. 61 n.4 c.p.), cioè infliggere violenza fisica o morale, con mezzi non necessari alla commissione del reato e con assoluta mancanza di sentimenti umanitari. Circostanza soggettiva compatibile col vizio parziale di mente e con l’attenuante della provocazione, non è compatibile col vizio totale di mente.

  • l’aver profittato di circostanze di tempo, luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61 n.5 c.p.), ovvero avvantaggiarsi intenzionalmente di una condizione favorevole, sia essa causale o provocata dal soggetto; per configurarsi basta che la difesa sia ostacolate. E’ una circostanza oggettiva, in quanto agevola la commissione del reato. Per circostanze di tempo e luogo si intende ad esempio la notte e la situazione di calamità, per circostanze di persona si intendono ad esempio i mutilati, ubriachi ecc.

  • l’avere commesso il reato, durante il tempo in cui si è sottratto all’esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto, cattura o carcerazione per un precedente reato (art. 61 n.6 c.p.); circostanza soggettiva.

  • l’avere nei delitti contro il patrimonio o che offendono il patrimonio, determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno di rilevante entità (art. 61 n.7 c.p.), è una circostanza con natura oggettiva riferendosi all’entità del danno. La rilevanza del danno deve essere valutata avendo riguardo del livello economico medio della comunità sociale nel momento storico di riferimento, prescindendo dalle condizioni economiche del danneggiato.

  • l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso (art. 61 n.8 c.p.), consiste in un fatto successivo alla commissione del reato, con cui l’agente ne abbia aggravato o tentato di aggravare le conseguenze (ad esempio, ferire un uomo ed impedirne i soccorsi).

  • l’avere commesso il fatto con abuso di potere o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (art. 61 n.9 c.p.), l’abuso deve essere doloso.

  • l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o contro una persona incaricata di pubblico servizio o ministro di culto cattolico o culto ammesso dallo Stato, o contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni (art. 61 n.10 c.p.), trattasi di circostanza oggettiva perché riguarda la persona offesa.

  • l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione, d’opera, di coabitazione o di ospitalità (art. 61 n.11 c.p.).

  • l’avere commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale (art. 61 n.11bis c.p.).

  • l’avere commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione (art. 61 n.11ter c.p.).

  • l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere. (art. 61 n.11quater c.p.).

  • l’avere, nei delitti colposi contro la vita o contro l’incolumità individuale, contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza. (art. 61 n.11quinques c.p.).

 

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LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI COMUNI

  • L’aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale (art. 62 n.1 c.p.), ha una natura soggettiva, riguardando l’intensità del dolo ed è da intendere per quegli impulsi psicologici ispirati a finalità superiori, altamente apprezzabili dal punto di vista etico e sociale.

  • l’aver agito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui (art. 62 n.2 c.p.), è questa la c.d. provocazione. Lo stato d’ira, ossia la perdita di controllo delle proprie azioni deve essere determinato da un fatto giusto altrui, che va accertato con criteri obiettivi. Il fatto provocatorio è ingiusto quando costituisce un aggressione ad un interesse, ad un’aspettativa, ad un opinione.

  • l’aver agito per suggestione di folla in tumulto (art. 62 n.3 c.p.), ossia qualsiasi moltitudine disordinata e violenta che crei confusione turbolenta. L’attenuante in esame non sarà presa in considerazione quando si tratti di assembramenti vietati dalla legge o quando il soggetto che la invoca sia un delinquente abituale o che si sia mescolato tra la folla per commettere un reato prefissato.

  • l’avere nei delitti contro il patrimonio, (art. 62 n.4 c.p.) cagionato un danno di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.), deve considerarsi il momento in cui vi è la consumazione del reato.

  • l’essere concorso a determinare l’evento, insieme all’azione od omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa (art. 62 n.5 c.p.), necessita di due condizioni, l’inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici del reato e la volontà dell’offeso di concorrere con la sua condotta nell’evento medesimo.

  • l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno mediante risarcimento o restituzione o l’essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato (art. 62 n.6 c.p.), vi sono due ipotesi, per quanto riguarda il risarcimento o la restituzione, deve essere integrale e volontaria, mentre se è parziale sarà il giudice a valutare la concessione delle attenuanti generiche, se è commesso da più persone, l’attenuante sarà per chi si adopera, gli altri ne trarranno vantaggio solo se manifestano concreta volontà di riparazione del danno. Nel caso di riparazione del danno mediante elisione o attenuazione del fatto criminoso, l’ipotesi si riferisce a conseguenze del reato che non possono essere eliminate mediante risarcimento (ad esempio, il ferimento).

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CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE

Ai sensi dell’art. 62bis c.p., il giudice fuori dalle circostanze previste dall’art. 62 c.p., può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Le attenuanti generiche costituiscono uno strumento finalizzato a mitigare, in relazione a circostanze non contemplate specificatamente dalla legge, le pene, giudicate troppo aspre o di formale e rigida applicazione, previste per i singoli reati. La valutazione per la loro concessione è rimessa al giudice, che valuterà aspetti della personalità del reo e facendo una completa analisi del singolo fatto.

Per la valutazione delle attenuanti generiche il giudice non deve tenere conto della capacità a delinquere del colpevole, qualora questi appartenga alla categoria dei recidivi reiterati speciali, ovvero che sia già stato condannato per reati la cui pena è la reclusione non inferiore ai cinque anni.

L’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche.

La legge n.19/1990, subordina l’applicabilità delle aggravanti ad una conoscenza della loro sussistenza da parte dell’agente, quindi l’aggravio della pena è consentito solo se la circostanza, obiettivamente sussistente, era sta ignorata dal soggetto per colpa o per errore determinato da colpa. Se quindi non è possibile muovere nei confronti del soggetto un rimprovero almeno di colpa, non gli si può attribuire una circostanza aggravante. Al contrario per le circostanze attenuanti, sono sempre applicabili, anche se non conosciute o ritenute per errore inesistenti. (ad esempio, rubo quadro di valore credendo sia una di poco valore, viene applicata attenuante art. 62 n.4 c.p.).

Nel caso di più circostanze omogenee (tutte aggravanti o attenuanti) si fa luogo a tanti aumenti o diminuzioni di pena, quante siano le circostanze concorrenti.

Nel caso di più circostanze eterogenee, qualora nel medesimo reato concorrano circostanze aggravanti e attenuanti, si procede ad un giudizio di prevalenza rimesso al giudice, che provvede con un apprezzamento insindacabile; quindi se prevalgono le aggravanti, non si tiene conto della diminuzione di pena stabilita per le attenuanti, facendosi luogo solo agli aumenti di pena previsto per le specifiche aggravanti, se invece prevalgono le attenuanti, si applicano solo le relative diminuzioni di pena.

Nel caso di equivalenza, si applica la pena che sarebbe stata inflitta senza alcuna circostanza.

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