18. Punibilità
LA PUNIBILITA’
E’ l’applicabilità della pena, ovvero la possibilità giuridica di irrogare questa sanzione, è quindi una conseguenza del reato e non può considerarsi elemento di esso, per sorgere la punibilità occorrono commissione di un reato, assenza di cause personali di esclusione della pena (immunità, non imputabilità), presenza di eventuali condizioni obiettive di punibilità, che debbono consistere in un avvenimento del mondo esterno e debbono essere estranee alla condotta illecita (quando per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto).
Per individuare le condizioni di punibilità, occorre fare ricorso ad indici strutturali, alla collocazione dell’elemento all’interno della fattispecie astratta e a criteri sostanziali, relativi alla determinazione dell’interesse tutelato dalla norma.
La dottrina distingue tra condizioni di punibilità intrinseche, che sono partecipi dell’offensività del fatto reato, in quanto comportano un ulteriore aggravamento, una progressione tipica dell’offesa e le condizioni estrinseche, che sono estranee all’offensività del fatto.
Tra le cause intrinseche rientrano:
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il pericolo della malattia nell’abuso dei mezzi di correzione;
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il pubblico scandalo nei delitti di incesto;
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la dichiarazione di fallimento nei delitti di bancarotta.
Invece tra le cause estrinseche rientrano:
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l’annullamento del matrimonio, nell’induzione al matrimonio mediante inganno;
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la sorpresa in flagranza;
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la presenza del reo nel territorio dello Stato.
Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, comporta una trasformazione della punibilità, infatti prima della sentenza, la pena applicabile è quella che la legge stabilisce in astratto per il reato, dopo la sentenza, la pena che va applicata è quella che il giudice ha irrogato all’autore del reato, si avrà quindi punibilità in astratto che ricorre quando sussistono tutti gli elementi richiesti dalla legge per l’inflizione della pena e la punibilità in concreto, che si avrà col passaggio in giudicato della condanna. Le cause di estinzione del reato (morte del reo prima della condanna, amnistia, prescrizione, remissione di querela, perdono giudiziale, oblazione, sospensione condizionale della pena dopo cinque anni per delitti e due per contravvenzioni) estinguono la punibilità in astratto, le cause di estinzione della pena estinguono la punibilità in concreto.
LA PERICOLOSITA’ CRIMINALE
E’ definita socialmente pericolosa, la persona che ha commesso un reato o un quasi reato ed è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati.
MORTE DEL REO
Causa comune di estinzione del reato e della pena, a seconda che intervenga prima o dopo la condanna, permangono le obbligazioni civili nascenti dal reato, il giudice può pronunciare il proscioglimento nel merito, ove ritenga il fatto non sussistente, non costituente reato o che l’imputato non lo abbia commesso, essendo tali forme di proscioglimento più favorevoli alla declaratoria di estinzione del reato.
AMNISTIA
Causa di estinzione del reato, è la rinuncia da parte dello Stato a far valere la propria potestà punitiva, per determinati reati commessi in un certo lasso di tempo. L’amnistia è un provvedimento generale ed astratto, estintivo della punibilità di soggetti che hanno commesso fatti costituenti reato in un determinato periodo, anteriore all’entrata in vigore della legge che concede il beneficio. L’amnistia propria riguarda i reati per i quali ancora non è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna, l’amnistia impropria riguarda i reati per i quali è già stata pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna. Della condanna irrevocabile, se ne dovrà comunque sempre tenere conto in futuro, ai fini dell’accertamento della recidiva, della dichiarazione di delinquente abituale, della professionalità nel reato, della applicabilità sospensione condizionale della pena, della applicazione delle aggravanti. L’intervenuta amnistia non fa venire meno le conseguenze civili del reato. E’ possibile rinunciare all’amnistia se il condannato ha l’interesse a dimostrare la propria innocenza.
INDULTO O CONDONO
E’ un atto di clemenza generale, che opera esclusivamente sulla pena principale, vi sarà indulto proprio o improprio, l’indulto estingue la pena ma non estingue le pene accessorie a meno che il decreto non preveda diversamente e non estingue gli effetti della condanna.
Titolare del potere di indulto e amnistia è il Parlamento, che deve deliberare a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, l’efficacia è circoscritta ai reati commessi fino al giorno precedente l’emanazione del decreto, nel concorso di reati si applica una volta sola, sono cumulate le pene. Il beneficio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito, commette entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
GRAZIA
Atto di clemenza del Presidente della Repubblica, è un atto particolare in quanto è essenzialmente individuale e va a beneficio di una determinata persona, presuppone una sentenza irrevocabile di condanna ed è rimesso al potere discrezionale del Capo dello Stato, che opera solo sulla pena principale, condonandola in tutto o in parte.
PRESCRIZIONE DEL REATO
Ciascuna fattispecie di reato ha un proprio termine base di prescrizione, coincidente con la pena edittale massima stabilita dalla legge, il minimo temporale stabilito è sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione. Per alcune figure criminose di particolare gravità il tempo necessario ad estinguere il reato per prescrizione è doppio rispetto agli altri reati. La prescrizione della pena è una rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva e porta all’estinzione della punibilità in concreto, può verificarsi solo dopo una sentenza o un decreto irrevocabile di condanna non eseguiti, ha per oggetto le pene principali ed è esclusa per l’ergastolo. La pena della reclusione si estingue decorso un periodo pari al doppio della pena inflitta e in ogni caso non superiore a trent'anni ne inferiore a dieci, sono esclusi dal beneficio i recidivi aggravati e reiterati, i delinquenti abituali, professionali, per tendenza.
Nel calcolo della prescrizione, non si tiene conto delle circostanze, salvo per le aggravanti autonome o ad effetto speciale. Si definiscono circostanze autonome, quelle la cui sussistenza comporta l’applicazione di una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, sono invece ad effetto speciale, quelle che comportano una variazione di pena superiore ad un terzo. Per i reati punibili con sanzioni diverse da quella detentiva e pecuniaria il termine è di tre anni. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede l’ergastolo, anche come effetto di circostanze aggravanti.
La prescrizione è sempre rinunciabile dall’imputato, il termine della prescrizione decorre per il reato consumato dal giorno della consumazione, per il reato tentato dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole, per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui, la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare, è imposta da una particolare disposizione di legge, il decorso della sospensione è altresì sospeso nel caso di sospensione del procedimento per assenza dell’imputato, nonché per messa alla prova del medesimo.
L’art. 160 c.p. elenca taluni atti del procedimento penale, idonei a produrre l’interruzione della prescrizione, ad esempio la sentenza di condanna, il decreto di condanna, la richiesta di rinvio a giudizio, l'interrogatorio. La prescrizione interrotta, comincia nuovamente a decorrere a partire dal giorno dell’interruzione. La sospensione e l’interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso reato.
L’OBLAZIONE
E’ una causa di estinzione del reato, sia per le contravvenzioni punite solo con ammenda che con arresto o ammenda. In entrambi i casi consiste in un pagamento di una somma di denaro, che ha l’effetto di degradare il reato in illecito amministrativo e quindi di estinguerlo, prima dell’apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna. L’oblazione ove è prevista l’ammenda, ha luogo a richiesta dell’interessato e consiste nel pagamento di una somma di denaro, corrispondente alla terza parte del massimo della pena edittale, per le contravvenzioni punite con pene alternative, è facoltà del giudice ammettervi o meno l’imputato che ne abbia fatto domanda. L’oblazione ha luogo mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda, stabilita per legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
In alcune ipotesi l’oblazione è per legge esclusa, in caso di recidiva reiterata, se l’imputato è stato dichiarato contravventore abituale, oppure delinquente o contravventore professionale e quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte del contravventore.
PERDONO GIUDIZIALE PER I MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO
Consiste nella rinuncia dello Stato a condannare il colpevole del reato, in considerazione della sua età e per consentirgli un più rapido reinserimento sociale. Il perdono estingue la punibilità in astratto, costituendo una causa di estinzione del reato. Ai fini della concessione del beneficio occorre che il colpevole all’epoca della commissione del reato, non abbia superato gli anni diciotto e non deve essere mai stato condannato precedentemente per altro delitto, inoltre il reato commesso non sia grave, ovvero la pena in concreto da applicare deve essere una pena detentiva non superiore a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore a 1549 Euro. Una causa di estinzione del reato è inoltre per il minore, l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia.
LIBERTA’ CONDIZIONALE
Premio per il condannato, che durante il periodo di detenzione abbia dato costante prova di buona condotta, tale istituto da un lato premia il detenuto, dall’altro incita gli altri detenuti a seguirne l’esempio. Le condizioni sono che:
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il detenuto deve aver tenuto un comportamento tale da far desumere un suo ravvedimento;
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deve aver scontato almeno trenta mesi o metà pena se la pena residua non supera i cinque anni, nel caso di prima condanna o recidiva semplice, nel caso di recidiva aggravata o reiterata;
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deve aver scontato almeno quattro anni e non meno dei tre quarti della pena, per l’ergastolo, deve aver scontato almeno ventisei anni.
La libertà condizionale è concessa dal Tribunale di sorveglianza, su parere del magistrato di sorveglianza, è revocata se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, o se trasgredisce agli obblighi inerenti la libertà vigilata.
Nel caso di revoca, il tempo di pena detentiva ancora da espiare viene determinato tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale, nonché delle restrizioni della libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo. La liberazione condizionale sospende l’esecuzione della parte di pena ancora da scontare, se però tutto il tempo della pena inflitta decorre senza alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali.
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Vi sono casi in cui l’Autorità Giudiziaria, inflitta una certa pena, ne sospende l’esecuzione, a condizione che entro un certo periodo di tempo, il colpevole non commetta un nuovo reato, in tale ipotesi se l’illecito viene commesso, il reo sconterà insieme la vecchia e la nuova pena, se invece nel tempo pattuito non verrà commesso altro reato, quello acclarato sarà estinto. La sospensione dell’esecuzione della pena è ordinata per cinque anni per i delitti e due anni per le contravvenzioni, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio.
Per ottenere tale concessione occorre che il reo non sia stato già condannato a pena detentiva per un delitto e non sia un delinquente abituale, professionale o per tendenza, alla pena non debba essere aggiunta una misura di sicurezza, non si tratti di condanna per reato elettorale.
La pena inflitta per il reato commesso, sia compresa nei limiti predetti, in particolare il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa, nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, inoltre il giudice ha la facoltà di sospendere l’esecuzione della pena inflitta, per il termine di un anno, ove la pena medesima non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno.
La sospensione non può essere concessa più di una volta, oltre che nel giudizio di cognizione può essere concessa anche dal giudice dell’esecuzione, non si applica la condizionale, a pene irrogate dal giudice di pace.
La sospensione può essere subordinata:
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all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni;
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al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno;
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all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
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alla prestazione di attività non retribuita, a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, sempre con le modalità prefissate dal giudice di condanna.
La subordinazione all’adempimento di uno degli obblighi suddetti è obbligatoria, quando la sospensione condizionale della pena è concessa a persona che ne ha già usufruito.
Applicato il beneficio, resta sospesa l’esecuzione sia della pena principale che delle pene accessorie, ma non fa venire meno le obbligazioni civili nascenti dal reato. Se nei termini indicati, il condannato non commette altro delitto o contravvenzione della stessa indole ed adempie agli obblighi, il reato, trascorso il termine, è estinto e non ha luogo l’esecuzione della pena.
Il beneficio è revocato se nei termini indicati il condannato commette un nuovo delitto o una contravvenzione della stessa indole, se non adempie agli obblighi imposti, se riporti una condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che cumulata a quella sospesa, superi i limiti indicati.
Anche per le pene sostitutive (semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria), il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena, sempre che ne ricorrano i requisiti.
RIABILITAZIONE
Estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, per ottenerla occorre che il condannato:
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abbia dato prova effettiva e costante di buona condotte;
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abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato;
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non sia sottoposto a misure di sicurezza diversa dall’espulsione dello straniero;
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sia decorso un termine prefissato dall’esecuzione o dall’estinzione della pena principale.
La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta, il termine invece è fissato in almeno otto anni nel caso si tratti di recidivo, mentre è fissato in dieci anni per delinquenti abituali, professionali o per tendenza. La valutazione della buona condotta oltre ai tre anni successivi alla pena, riguarda anche il periodo fino alla data della decisione sull’istanza presentata.
La concessione del beneficio è rimessa al Tribunale di sorveglianza, è un diritto del condannato e l’Autorità Giudiziaria ha l’obbligo di accordarla; è revocata se il soggetto entro sette anni commette un delitto non colposo per il quale sia inflitta una pena non inferiore a due anni.
NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CASELLARIO GIUDIZIARIO
Tale istituto ha la funzione di favorire la risocializzazione del condannato mediante l’eliminazione del pregiudizio, che può subire il suo nome dall’annotazione della condanna nel casellario giudiziario. La non menzione è rimessa alla discrezionalità del giudice, è ammessa a condizione che si tratti di prima condanna, la pena inflitta sia se detentiva non superiore a due anni, se pecuniaria tale che ragguagliata, non superi i due anni di pena detentiva, se si tratta di pena congiunta, la pena detentiva non deve essere superiore a due anni.
Il beneficio è revocato se il condannato commette successivamente un altro delitto, la non menzione riguarda solo i certificati richiesti dai privati e non si estende ai certificati richiesti per uso elettorale, quando la condanna comporta la perdita dei diritti elettorali.
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
Ne può beneficiare solo chi sia stato condannato con la sola pena pecuniaria, con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria. La messa alla prova comporta per l’imputato attività riparatorie-risarcitorie, ovvero la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché il risarcimento del danno cagionato, l’affidamento al servizio sociale (finalizzato allo svolgimento di un programma che può implicare attività di volontariato di rilievo sociale), ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti col servizio sociale, alla dimora, al movimento, al divieto di frequentare determinati locali e il lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a dieci giorni anche non continuativi, da svolgere presso Stato o enti, con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, studio, famiglia dell’imputato; la durata giornaliera non può superare le otto ore.
Sono esclusi dal beneficio coloro che siano stati dichiarati delinquenti e non può essere concesso più di una volta. Durante il periodo di applicazione, il corso della prescrizione del reato rimane sospeso, l’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede, il beneficio è revocato in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto al lavoro di pubblica utilità o in caso di commissione durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo, ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CAUSE DI ESTINZIONE
L’estinzione del reato o della pena ha effetto strettamente personale, nel caso di concorso di una causa che estingue il reato con una che estingue la pena, prevale la prima. Se intervengono in tempi diversi più cause di estinzione, la causa antecedente estingue il reato o la pena, mentre le successive agiscono sugli effetti residui, se intervengono contemporaneamente più cause, i relativi effetti si sommano.