2. Processo penale
IL PROCESSO PENALE
E’ il mezzo con il quale si attua la giurisdizione, l’andamento del processo, cioè l’ordine degli atti, i termini e le forme da osservare, gli organi ed i soggetti competenti, sono indicati e regolati da norme processuali che nel loro insieme costituiscono il diritto processuale, detto anche formale. Oggetto del processo penale è l’accertamento della commissione, di un fatto al fine di stabilire se una persona debba soggiacere o meno alla pena o alla misura di sicurezza prevista dal diritto sostanziale.
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SISTEMA INQUISITORIO E SISTEMA ACCUSATORIO
Il processo di tipo inquisitorio è un processo essenzialmente scritto e segreto, manca qualsiasi forma di contraddittorio con l’imputato, la presenza del giudice conferisce netto privilegio all’accusa, che può raccogliere tutte le prove e riversarle nel dibattimento; di contro il processo di tipo accusatorio è un processo di parti, accusa e difesa si fronteggiano su posizioni contrapposte e il giudice svolge la funzione di arbitro super partes, col compito di valutare gli elementi pro e contro l’imputato, al fine di valutarne la colpevolezza, questo processo è caratterizzato dall’oralità e dalla pubblicità del giudizio e non viene preceduto da una fase istruttoria, ognuno raccoglie per conto suo gli elementi che verranno valutati in giudizio. Nell’epoca fascista, col codice Rocco prevaleva il sistema inquisitorio. Il processo penale si è evoluto negli anni, la L. n.81/1987 proclamava l’opzione per il sistema accusatorio, l’accusa e la difesa sono oggi poste sullo stesso piano, il P.M. non può disporre della libertà personale del cittadino ma deve chiedere al giudice i provvedimenti ritenuti necessari, la L. n.2/1999 (c.d. del giusto processo) costituzionalizza i principi dell’imparzialità del giudice, la parità nel contraddittorio tra le parti, il diritto all’imputato e al difensore di interrogare l’accusatore.
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IL DIRITTO E LA NORMA PENALE
Il diritto processuale penale è costituito dal complesso delle norme giuridiche che disciplinano l’applicazione della sanzione penale o della misura di sicurezza. Le norme processuali sono dirette all’accertamento del reato e all’inflizione della pena, all’accertamento della pericolosità sociale e all’applicazione della misura di sicurezza, all’accertamento di responsabilità civili connesse al reato e all’applicazione delle conseguenti sanzioni e all’esecuzione di provvedimenti.
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LE FONTI DEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Sono gli atti o i fatti di produzione normativa, idonei a fornire gli elementi per la costruzione dell’ordinamento giuridico statale, sono fonti del diritto le norme costituzionali che tutelano diritti e libertà fondamentali, la legge in senso formale, i decreti legge e i decreti legislativi, i regolamenti, i bandi militari in tempo di guerra, atti e convenzioni internazionali, la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Non sono invece fonti la consuetudine e la prassi giudiziaria.
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EFFICACIA DEL DIRITTO PROCESSUALE
La norma processuale penale incontra dei limiti di efficacia relativi a:
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soggetti: non si applica a determinati soggetti in virtù della loro posizione (Pontefice, Capi di Stati Esteri, Capi di Governo, ministri e altri rappresentanti di Stati esteri, agenti diplomatici esteri, militari appartenenti alle truppe NATO). Ai sensi dell’art. 68 Cost. i membri del parlamento italiano non possono essere arrestati, essere sottoposti a perquisizione se non nei casi per i quali è previsto l’arresto obbligatorio o nei casi di esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna. L’art.90 Cost. stabilisce che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento ed attentato alla Costituzione, reati per i quali competente a processarlo è la Corte Costituzionale su iniziativa delle camere a seguito del procedimento di messa in stato di accusa.
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spazio: la legge processuale penale si applica solo nel territorio dello Stato, quindi solo ai processi penali che si svolgono sul territorio nazionale, a tali processi non potrà mai applicarsi una legge straniera.
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tempo: la legge processuale penale entra in vigore a seguito della sua promulgazione nel termine fissato dalla legge e resta in vigore finché non viene abrogata, finché non sia dichiarata anticostituzionale e finché non abbia esaurito la sua efficacia. La norma processuale penale non è retroattiva, nemmeno se favorevole all’imputato.
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LO SCHEMA DEL PROCEDIMENTO PENALE
Per procedimento penale si intende la fase che inizia con l’acquisizione della notizia di reato e che si conclude con la richiesta di archiviazione o l’esercizio dell’azione penale; il processo è invece quella fase del procedimento penale che consegue all’esercizio dell’azione penale e che si svolge davanti al giudice.
L’iter del procedimento penale è il seguente:
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fase delle indagini preliminari (acquisizione notizia criminis, assunzione fonti di prova, eventuale adozione di misure cautelari);
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fase di chiusura delle indagini preliminari (richiesta al giudice di archiviazione o rinvio a giudizio imputato);
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eventuale celebrazione dell’udienza preliminare (conclusa con proscioglimento imputato o rinvio a giudizio);
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celebrazione del dibattimento di primo grado (all’esito condannato o assolto);
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impugnazioni (appello, ricorso per cassazione).