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3. Principi del processo penale

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PROCESSO PENALE ITALIANO

Il principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost. è il principio fondamentale dell’ordinamento italiano. Vi sono poi dei principi relativi alla giurisdizione penale e sono:

  • il diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 24-113 Cost.);

  • il principio del doppio grado di giurisdizione (primo grado e appello);

  • l’amministrazione della giustizia in nome del popolo (art. 101 Cost.; indica che l’amministrazione della giustizia è funzione esercitata in nome dello Stato-comunità);

  • il giusto processo (art. 111 Cost.).

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PRINCIPI RELATIVI AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

L’art. 25 Cost. sancisce il fondamentale principio di precostituzione del giudice, stabilendo che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Lo scopo di tale norma è quello di garantire che il cittadino sia sempre giudicato da un organo individuabile in astratto dalla legge, in base a criteri oggettivi, relativi alla competenza. Gli uffici giudiziari sono organizzati con legge, è la legge a stabilire le sedi di Tribunali e Corte d’appello, nessuno può essere giudicato da un organo istituito successivamente al fatto o cui sia stata attribuita competenza successivamente al verificarsi del fatto.

L’art. 102 Cost. afferma che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, non possono essere istituiti giudici speciali (ad esempio, giudice amministrativo) o straordinari (ad esempio, costituiti appositamente dopo la commissione di un fatto).

L’art. 101 Cost. afferma che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, questa norma garantisce l’indipendenza della magistratura da ogni altro potere dello Stato, per quanto riguarda l’esercizio della funzione giurisdizionale.

L’art. 104 Cost. sancisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, l’effettiva indipendenza della magistratura è garantita dal C.S.M., il quale è l’unico organo che può disporre il mutamento di funzioni e sedi dei magistrati in ordine all’art. 107 Cost. (principio di inamovibilità dei giudici).

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PRINCIPI RELATIVI ALL’IMPUTATO

L’art. 24 Cost. afferma che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e si sostanzia nell’assistenza tecnico-professionale nel corso del giudizio e nella necessità del contraddittorio.

L’art. 27 Cost. afferma che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, la presunzione di colpevolezza può essere considerata come regola di giudizio, collegata al principio dell’onere della prova e come criterio generale, relativo allo status dell’imputato e del suo trattamento durante il processo.

L’art. 13 Cost. afferma che la libertà personale è inviolabile, ne discendono i seguenti principi: 

  • la riserva assoluta di legge (le restrizioni della libertà sono ammesse solo se previste dalla legge);

  • la riserva dell’autorità giudiziaria (solo il giudice può porre limitazioni al diritto di libertà personale);

  • l’obbligo della motivazione (tutti i provvedimenti restrittivi della libertà personale devono essere motivati).

L’eccezionalità dei casi in cui l’autorità di Polizia può adottare provvedimenti restrittivi poiché l’esigenza di repressione di reati non consente l’intervento del giudice, entro 48 ore vanno comunicati al giudice per la convalida, infine la previsione dei termini massimi consentiti per la custodia cautelare.


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PRINCIPI RELATIVI AL PROCESSO PENALE

Nel nostro ordinamento l’iniziativa dell’azione penale tocca solo al P.M., il quale ha l’obbligo sancito dalla Costituzione, del suo esercizio. Il giudice non può iniziare d’ufficio un indagine, ne può adottare provvedimenti senza una richiesta del P.M.

Si distinguono dunque i seguenti principi:

  • il principio della contestazione: secondo il quale nessuno può essere condannato per un fatto per il quale non sia stato posto in condizione di difendersi; 

  • il principio del contraddittorio: consiste nella partecipazione delle parti (P.M. e imputato) alle fasi del processo; 

  • il principio di lealtà processuale: consiste nel dovere di collaborare all’attuazione delle volontà della legge di modo che l’interesse individuale ad una sentenza favorevole rimanga subordinato all’interesse generale all’emanazione di una sentenza giusta; 

  • il principio del libero convincimento del giudice: sancisce che il giudice valuta la prova, dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati; 

  • il principio della motivazione: dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati;

  • il principio dell’oralità e della concentrazione: una caratteristica peculiare del processo accusatorio è quella di bandire la prova scritta e di esigere che la prova si formi in presenza del giudice, nel libero confronto delle parti. Quello dell’oralità è un principio tendenziale che deve contemplarsi con le concrete esigenze del processo, in quanto la legge riconosce l’eventualità di un’anticipata acquisizione probatoria e comunque il giudice in fase di giudizio, deve tener conto del materiale acquisito in dibattimento e riversato nel verbale, che è atto scritto, onde consentire la successiva verifica in caso di impugnazione. La concentrazione del procedimento, significa che una sola udienza processuale dovrebbe essere sufficiente a definire il giudizio, senza rinvio ulteriore ad altra data;

  • il principio di pubblicità: le fasi propriamente processuali, quelle in cui avviene il confronto tra P.M. e imputato, davanti al giudice, sono pubbliche per quanto concerne la celebrazione del dibattimento, mentre restano non pubbliche l’udienza preliminare, quella per l’incidente probatorio e alcuni riti alternativi che si svolgono davanti al G.I.P;

  • il principio di parità fra accusa e difesa: è inerente alla fase processuale davanti al giudice. La fase precedente prevede una posizione privilegiata del P.M., in quanto abilitato dalla legge a sviluppare una serie di attività, di concerto con la P.G., dirette ad acquisire gli elementi necessari per decidere se esercitare o meno l’azione penale;

  • il principio del favor rei: sta ad indicare che va data prevalenza all’interesse dell’imputato rispetto all’interesse punitivo dello Stato, infatti la sentenza di assoluzione, potrà aversi non solo quando risulti l’innocenza di una persona, ma anche quando manchi, sia insufficiente o contraddittoria la prova della sua colpevolezza. Spetta all’ufficio dell’accusa (P.M.) provare la colpevolezza dell’imputato , la difesa ha solo la facoltà e non l’obbligo di addurre le prove a discarico;

  • il principio del favor libertatis: concerne la sfera della libertà personale del reo, ne costituiscono concreta espressione, l’attribuzione al giudice in via esclusiva, del potere di limitare o sopprimere la libertà personale dell’imputato e la considerazione che la custodia cautelare in carcere deve essere l’extrema ratio;

  • il principio del ne bis ne idem: prevede che l’imputato prosciolto o condannato con sentenza irrevocabile, non potrà essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto.

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