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3. Persona fisica e capacità giuridica

PERSONA FISICA E CAPACITA’ GIURIDICA

L’uomo è riconosciuto dall’ordinamento come soggetto del mondo giuridico, capace di essere titolare e di esercitare diritti e doveri giuridici. La nostra Costituzione in materia di persona fisica sancisce che ogni essere umano è considerato anche soggetto di diritto e che tutti gli uomini hanno uguale grado di soggettività giuridica; queste affermazioni costituiscono il definitivo ripudio di discriminazioni di tipo politico, religioso e razziale e vanno ad annullare i c.d. privilegi delle classi nobiliari, il tutto stabilito dal principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

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STATUS

Col termine status si indica la situazione della persona connessa con la sua appartenenza ad una comunità; nell’attuale ordinamento gli status possono classificarsi:

  • in status personae, che costituisce il presupposto di ogni diritto soggettivo attribuito all’uomo;

  • status civitatis, delinea la speciale capacità del cittadino nei confronti dello Stato; 

  • status familiae, costituisce una speciale capacità del soggetto rispetto al nucleo familiare cui fa parte.

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LA CAPACITA’ GIURIDICA

E’ l’attitudine della persona ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè di situazioni giuridiche attive e passive. La capacità giuridica si acquista in modo automatico al momento della nascita, cioè con la separazione del feto dal corpo materno, purchè tale feto sia vivo, non è necessaria né la vitalità (vale a dire l’idoneità fisica alla sopravvivenza), né una durata minima della vita. La capacità giuridica è riconosciuta quindi ad ogni uomo, sono tuttavia ipotizzabili singole incapacità speciali che precludono al soggetto la titolarità di determinati rapporti giuridici e rendono nullo il negozio costitutivo del rapporto. Tra le cause vanno considerate:

  • l’età, in relazione ad alcuni rapporti la capacità giuridica non decorre dalla nascita ma richiede una determinata età (18 anni per il matrimonio); 

  • il sesso, la donna è esclusa da alcune prestazioni di lavoro ritenute particolarmente gravose e indicate in leggi speciali (ad esempio, miniere, luoghi insalubri) in relazione alla essenziale funzione familiare che essa è chiamata a svolgere; 

  • la salute, così ad esempio l’interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio; 

  • le condanne penali, a seguito di determinate condanne penali è prevista come sanzione accessoria la perdita o la sospensione della potestà sui figli; 

  • l’onore, ad esempio il fallito non può accedere ad altri uffici tutelari.

La capacità giuridica cessa solo a seguito della morte, per nessun motivo un individuo può essere privato della capacità giuridica (art. 22 Cost.). La perdita della capacità giuridica consegue altresì alla dichiarazione di morte presunta, alla quale la legge ricollega gli stessi effetti della morte naturale. Tra i soggetti che possono andare incontro a limitazioni della capacità giuridica rientra lo straniero, ossia colui che ha la cittadinanza di uno Stato diverso da quello italiano, il quale è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità, ovvero negli stessi limiti che l’ordinamento dello Stato a cui appartiene impone al cittadino italiano.

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LA COMMORIENZA

Si ha commorienza quando più persone muoiono a causa dello stesso evento e non si può stabilire la priorità della morte dell’una o dell’altra. Questa ipotesi ha rilievo per il diritto in quanto la morte costituisce il presupposto per l’apertura della successione. Quindi ad esempio se in una sciagura aerea periscono due coniugi senza discendenti diretti, i rispettivi eredi hanno interesse a dimostrare che il loro parente, essendo morto dopo, ha ereditato le sostanze dell’altro. Il codice vigente, applicando la regola sull’onere della prova, sancisce che i soggetti si presumono morti tutti nello stesso istante; è consentito però a chi ne abbia interesse provare la sopravvivenza di un commoriente rispetto all’altro.

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INCERTEZZA SULL’ESISTENZA DI UNA PERSONA

Per l’ordinamento giuridico, è rilevante sapere se una persona è ancora in vita. La legge prevede alcuni istituti applicabili quando non sia possibile stabilire con certezza se il soggetto sia vivo o morto.

La scomparsa è una situazione di fatto che si concretizza con l’allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio e nella mancanza di notizie relative alla persona stessa. Lo scomparso non può ricevere eredità né può acquistare altro diritto; il Tribunale dell’ultimo domicilio può nominare un curatore che provveda alla conservazione del patrimonio dello scomparso. L’assenza è una situazione di diritto, in quanto al contrario della scomparsa, è dichiarata con provvedimento giudiziale. Qualora la scomparsa di una persona si protragga per due anni dall’ultima notizia, con ricorso al Tribunale competente, si può ottenere la dichiarazione di assenza dello scomparso, legittimati alla richiesta sono i presunti successori legittimi dello scomparso e chiunque altro ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla sua morte. Il Tribunale dichiara l’assenza con sentenza. L’assenza opera solo su diritti patrimoniale, di conseguenza il coniuge dell’assente non può contrarre nuovo matrimonio. Alla dichiarazione di assenza può far seguito l’apertura del testamento dell’assente, l’immissione nel possesso temporaneo di beni che comunque non ne attribuisce la titolarità e il temporaneo esonero dall’adempimento delle obbligazioni. L’assenza cessa con l’accertamento della morte dell’assente, con la dichiarazione di morte presunta, col ritorno dell’assente o con la prova che egli è vivente.

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DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il fine di tale dichiarazione è nell’esigenza della certezza delle situazioni giuridiche. Il Tribunale dichiara con sentenza la morte presunta di una persona se la sua scomparsa si è protratta per almeno dieci anni. Il soggetto si dichiara morto nel giorno cui risale l’ultima notizia. La dichiarazione di morte presunta prescinde da una precedente dichiarazione di assenza. La morte presunta può essere presunta entro termini più brevi, in caso di avvenimenti come guerra o epidemie, che fanno ritenere probabile la morte, se la scomparsa è avvenuta a seguito di infortunio e si protrae per due anni, se si è verificata a seguito dei fatti dipendenti dalla II guerra mondiale. Gli effetti della morte presunta sono analoghi a quelli della morte accertata e riguardano tanto il campo patrimoniale quanto quello personale, quindi: gli aventi diritto possono disporre liberamente dei beni del defunto, coloro ai quali fu concessa la liberazione temporanea delle obbligazioni avranno liberazione definitiva, il coniuge può risposarsi, si estinguono i diritti personali e si apre la successione ereditaria. In caso di ritorno o della prova dell’esistenza del presunto morto, cessano gli effetti della dichiarazione dal momento del ritorno, quindi i beni saranno restituiti al presunto morto, nello stato in cui si trovano al momento del suo ritorno e non come li ha lasciati, l’eventuale matrimonio contratto dal coniuge è nullo, ma sono fatti salvi i suoi effetti civili e non ne rimangono pregiudicati i figli che rimangono legittimi.

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