19. Pena
LA PENA
La pena è la sanzione che consegue alla violazione di un precetto penale, ha come carattere essenziale l’afflittività, nel senso che infligge al reo una vera e propria sofferenza ed è esclusivamente punitiva, non porta cioè alla riparazione o al risarcimento per la violazione compiuta, si può definire quindi come la sofferenza comminata dalla legge penale ed irrogata dall’Autorità Giudiziaria mediante processo a colui che viola un comando della legge medesima.
Vi sono diverse funzioni della pena secondo la dottrina moderna, quella della prevenzione generale e cioè dell’intimidazione (dissuadere dal violare i precetti) e nella fase edittale, quella della retribuzione e dell’emenda (secondo essa la pena è protesa verso la redenzione morale e il ravvedimento spirituale del reo), nella fase giudiziale e quello della rieducazione nella fase di esecuzione.
La pena è personalissima e colpisce solo l’autore del reato ed è rigorosamente disciplinata dalla legge, una volta minacciata, viene sempre applicata all’autore della violazione ed è proporzionata al reato.
Il legislatore ordinario, con L. n.589/1994, ha abolito la pena di morte anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra, si è quindi provveduto a sopprimere nell’art. 27 Cost., l’inciso in cui era ammissibile la pena di morte nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Le principali pene detentive sono:
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l'ergastolo (art. 22 c.p.): l'ergastolo è una pena detentiva a carattere perpetuo inflitta a chi ha commesso un delitto ed equivale alla reclusione a vita. Consiste nella privazione della libertà, scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e l’isolamento notturno. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto, ma tale concessione può essere disposta solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Il reo può essere ammesso alla libertà condizionale solo dopo aver scontato ventisei anni di pena. In Italia esistono due tipi di ergastolo: quello normale e quello ostativo. Il primo concede al condannato la possibilità di usufruire di permessi premio, semilibertà o liberazione condizionale. Il secondo, invece, nega al detenuto ogni beneficio penitenziario, a meno che non sia un collaboratore di giustizia. Ostativo è uno status particolare di quei detenuti (non necessariamente ergastolani) che si trovano ristretti in carcere a causa di particolari reati classificati efferati dal nostro ordinamento giuridico: associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico di droga (art. 74 D.P.R. n.309/1990), ecc., i quali ostacolano la concessione dei benefici previsti dalla legge. Grazie all'intervento della Corte Costituzionale, tale pena è stata esclusa per i minori imputabili, perché incompatibile con la finalità rieducativa del minore, alla quale devono tendere le pene previste per i minori di età.
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la reclusione (art. 23 c.p.): per reclusione in Italia si intende la pena detentiva per la commissione di un delitto, ovvero un reato di particolare gravità. Consiste nella privazione della libertà personale per un periodo che va da un minimo di quindici giorni a un massimo di ventiquattro anni. La reclusione consiste nella limitazione della libertà personale da eseguirsi in carcere o in altro istituto a ciò espressamente deputato in regime di detenzione, quando una sentenza di condanna a pena detentiva per un delitto sia passata in giudicato e non sia stato possibile ottenere l'applicazione di misure alternative. Il recluso ha l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Tuttavia il condannato alla reclusione che ha scontato almeno un anno della pena può essere ammesso al lavoro all'aperto. La reclusione può, a determinate condizioni (tra cui ovviamente la disponibilità di un domicilio ritenuto idoneo) e su autorizzazione del Tribunale di sorveglianza, essere scontata anche in regime di detenzione domiciliare per condanne inferiori a due anni (quattro anni in casi particolari), periodo che può essere anche la parte finale di una pena più lunga.
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l'arresto (art. 25 c.p.): consiste nella privazione della libertà da un minimo di cinque giorni a un massimo di tre anni e si applica ai reati contravvenzionali. L'istituto ha la finalità fine di prevenire la fuga di un soggetto, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni di legge, per impedire la ulteriore commissioni di crimini, tutelare lo sviluppo delle indagini preliminari da parte delle forze di polizia, impedendo che la persona possa fuggire sottraendosi alla giustizia o assicurare l'esecuzione della pena inflitta a carico di una persona condannata. Nel diritto italiano, il termine arresto indica più istituti differenti e distinti tra loro: l'arresto in flagranza di reato (definito anche come fermo di polizia), la pena dell'arresto, l'arresto per l'esecuzione di un ordine di custodia cautelare, l'arresto per l'esecuzione di un ordine di carcerazione in esecuzione di una condanna penale definitiva alla pena della reclusione o dell'arresto. Si precisa che la legge parla di arresto tanto nel caso di reclusione in carcere come pure nel caso di persona a cui viene intimato di rimanere nella propria abitazione (in tal caso si definisce la custodia cautelare come arresti domiciliari e la sostituzione della pena della reclusione come detenzione domiciliare). Esso deve essere disposto seguendo le prescrizioni imposte dalla legge, altrimenti si potrebbe trattare di arresto illegale.
Invece, la principali pene pecuniarie sono:
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la multa: quale pena pecuniaria concernente i delitti, consiste nel pagamento allo Stato di una somma di denaro non inferiore a 50 Euro ne superiore a 50mila Euro. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce solo la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da 50 a 25mila Euro. I suddetti limiti riguardano i delitti disciplinati dal codice penale e vincolano esclusivamente il giudice, infatti il legislatore può in una c.d. legge penale speciale, punire un delitto con una multa inferiore o superiore ai limiti previsti.
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l’ammenda: quale sanzione pecuniaria per le contravvenzioni, consiste nel pagamento allo Stato di una somma di denaro non inferiore a 20 ne superiore a 10mila Euro.
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LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Il principio della funzione rieducativa, ha ispirato l’introduzione nel nostro ordinamento, delle misure alternative alla detenzione, le quali, sostituendosi alle pene detentive ed abituando il condannato alla vita di relazione, rendono più efficace l’opera di risocializzazione. L’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, (esclusa la liberazione anticipata), possono essere concessi ai detenuti, solo nel caso in cui questi collaborino con la giustizia nel caso di delitti commessi con finalità di terrorismo, eversione, riduzione in schiavitù e prostituzione minorile, quando siano stati acquisiti elementi tali da escludere collegamenti con la criminalità organizzata.
Le misure alternative alla detenzione sono:
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l'affidamento in prova ai servizi sociali: consiste nell’affidamento in prova del condannato a pena non superiore a tre anni, ad un centro di servizio sociale fuori dall’istituto, al fine di evitare i danni derivanti dal contatto con l’ambiente penitenziario e la condizione di totale mancanza di libertà. Ai sensi della L. n.10/2014 (c.d. svuota carceri), la misura in esame può essere concessa anche al condannato che debba espiare una pena, pur residua, non superiore a quattro anni di reclusione, quando nell’espiazione della pena, almeno nell’anno precedente alla richiesta, abbia tenuto un comportamento tale da consentire il giudizio favorevole della concessione alla misura. L’esito positivo del periodo estingue la pena detentiva e se il condannato è in gravi situazione economica, il Tribunale di sorveglianza può ritenere estinta la pena pecuniaria non riscossa. All’affidato vengono imposte delle prescrizioni, che possono essere modificate durante il percorso dal magistrato di sorveglianza, al quale periodicamente il servizio sociale riferisce sul comportamento del medesimo, se questo è negativo, l’affidamento è revocato ed il periodo di prova non è computato come pena eseguita. L’affidamento può essere concesso solo a residenti in Italia, non più di una volta al condannato per recidiva reiterata. E' una misura preclusa per l’evasore.
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la semilibertà: concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dal carcere e di partecipare ad attività lavorative, istruttive o utili al reinserimento sociale; sono ammessi a goderne il condannato alla pena dell’arresto o reclusione non superiore a sei mesi, nel caso non sia affidato al servizio sociale, il condannato che ha espiato almeno metà della pena, l’internato in ogni tempo e il condannato all’ergastolo che abbia scontato venti anni. Misura preclusa per l’evasore, la semilibertà è revocata qualora il condannato non sia idoneo al trattamento o se rimane assente dall’istituto per più di dodici ore o non vi faccia ritorno.
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la liberazione anticipata: è concessa al condannato a pena detentiva, che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, quale riconoscimento di tale partecipazione, ai fini di un più efficace reinserimento nella società, una riduzione di pena di quarantacinque giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata, considerato pure il periodo trascorso in custodia cautelare o detenzione domiciliare. Tale beneficio andrà valutato oltre alla buona condotta, anche per la condotta tenuta dal reo al di fuori dell’ambiente carcerario. La revoca della misura sarà disposta solo se la condotta del reo, relativa alla condanna subita, sia incompatibile con il mantenimento della misura.
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la detenzione domiciliare: la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura o assistenza, quando trattasi di donna incinta o madre di prole inferiore a dieci anni con lei convivente, padre esercente la potestà di prole inferiore a dieci anni con lui convivente, quando la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole, persona in condizioni di salute particolarmente gravi, età superiore a sessant'anni, se inabile anche parzialmente, persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia. Per madri con prole la pena può essere scontata anche in casa famiglia protetta, ipotesi esclusa per colpevole di evasione. Tale misura può essere concessa anche per l’espiazione della pena detentiva non superiore a due anni, anche se costituente residuo di pena, quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova ed alle persone oltre i settant'anni salvo che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e che non siano mai stati condannati con l’aggravante della recidiva.
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la detenzione domiciliare speciale: concessa alle madri con prole fino a dieci anni, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo. All’atto della scarcerazione sono definite delle prescrizioni, il cui mancato rispetto comporterà la revoca del beneficio, come per la condannata che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo per non più di dodici ore, oltre le dodici ore sarà condannata per evasione.
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la esecuzione domiciliare delle pene detentive non superiori a diciotto mesi: la L. n.199/2010 al fine di combattere l’eccessiva affluenza all’interno delle carceri, ha stabilito che l’esecuzione delle pene detentive brevi, possa avvenire in luoghi esterni al carcere, diversi dagli istituti penitenziari. Il decreto svuota carceri del 2011 è andato a rafforzare tale tesi, nel dettaglio si è disposto che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente residuo di pena maggiore, venga eseguita presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, accoglienza o assistenza. La detenzione presso il domicilio non è applicabile a soggetti condannati per taluno dei reati previsti dall’art. 4 della L. n.354/1975, ossia: delitti di terrorismo, eversione, criminalità organizzata, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai detenuti che siano sottoposti al regime di sorveglianza particolare e quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga, ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato, possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l’idoneità e l’effettività del domicilio, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. Se è presente una delle ipotesi di cui sopra, il Pubblico Ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza, affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. Il magistrato trasmette senza ritardo copia del provvedimento che dispone l’esecuzione della pena presso il domicilio al Pubblico Ministero nonché all’ufficio locale della Sezione Penale esterna, per gli interventi di sostegno e controllo.
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SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI
La L. n.689/1981 ha stabilito che le pene detentive brevi, possono essere sostituite da sanzioni diverse, ossia:
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la semidetenzione: comporta l’obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno in uno degli appositi istituti in cui sono reclusi i detenuti in regime di semilibertà, la determinazione delle ore e dell’istituto sono valutate in base alle esigenze di lavoro o studio del condannato, il divieto di detenere qualsiasi tipo di armi, munizioni ed esplosivi, la sospensione della patente di guida, il ritiro del passaporto e la sospensione ai fini dell’espatrio di ogni documento equipollente, l’obbligo di conservare e presentare ad ogni richiesta degli organi di Polizia e nel termine prescritto, l’ordinanza di sostituzione alla pena detentiva con la semidetenzione e l’eventuale provvedimento di notifica di essa, l’assoggettamento alle norme previste per la semilibertà.
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la libertà controllata: comporta da parte del condannato il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione, l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale Ufficio di P.S. o presso il comando dell’Arma dei Carabinieri o qualora sia un tossicodipendente con in corso programma terapeutico residenziale presso una struttura idonea, il medesimo ove ne faccia richiesta, l’obbligo di presentazione può essere sostituito dall’attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura, il divieto di detenere armi, la sospensione della patente, il ritiro del passaporto e l’obbligo di conservare l’ordinanza. Il magistrato può disporre che i servizi sociali svolgano adeguati interventi per il suo reinserimento sociale. Tali obblighi non si applicano ai minori, rispetto ai quali la libertà controllata è eseguita mediante affidamento in prova al servizio sociale.
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la pena pecuniaria quale sanzione sostitutiva: il giudice nel determinare l’ammontare della pena pecuniaria in funzione sostitutiva, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva, (valore che non può essere inferiore a 250 Euro e non può superare di dieci volte tale ammontare). L’organo giudicante dovrà tener conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare. La pena pecuniaria può essere anche rateizzata
Affinché possa esservi al sostituzione, innanzitutto occorre che il trattamento sanzionatorio rientri in prefissati limiti quantitativi e che il colpevole si trovi in una particolare situazione soggettiva. Il giudice nel determinare la durata della pena detentiva:
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ove ritenga di dovere determinare la durata della pena detentiva entro un limite di due anni, può sostituire la pena con quella della semidetenzione;
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ove ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla con la libertà controllata;
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ove ritenga di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla con la pena pecuniaria.
Il giudice valuterà tutti i criteri stabiliti dalla legge, dando particolare rilievo alla possibilità che il colpevole si asterrà per il futuro di violare la legge penale, valuterà la possibilità che il condannato adempia alle prescrizione impostegli e sceglierà tra le pene sostitutive quella più idonea al reinserimento sociale. Per qualsiasi effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata, si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena sostituita.
Semidetenzione e libertà controllata sono rimesse al giudice di sorveglianza del luogo di residenza, sono sospese in caso di notifica di un ordine di carcerazione o consegna, arresto in flagranza, fermo o cattura del condannato, applicazione provvisoria di una misura di sicurezza. Può essere sospesa per motivi di particolare rilievo attinenti al lavoro, studio o famiglia, per la durata strettamente necessaria e comunque non più di sette giorni per ogni mese di pena, si converte nella pena detentiva sostituita, quando il condannato violi anche una delle prescrizioni ed è revocata se sopravviene condanna per un fatto commesso in precedenza che fa venir meno le condizioni soggettive richieste.
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LE PENE ACCESSORIE
Le pene accessorie si distinguono in:
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interdizione da pubblici uffici (artt. 28-29 c.p.): può essere perpetua o temporanea, quella perpetua produce la perdita dei diritti elettorali e di ogni altro diritto politico, degli uffici di tutore e curatore, dei gradi, delle dignità accademiche, titoli, decorazioni, pensioni ed assegni a carico di enti pubblici, salvo che traggano origine da un rapporto di lavoro o si tratti di pensioni di guerra, essa consegue a condanna all’ergastolo, alla reclusione per un periodo superiore a cinque anni e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, ovvero tendenza a delinquere. Quella temporanea produce gli stessi effetti di quella perpetua, ma per una durata che non può essere inferiore ad un anno ne superiore a cinque anni, consegue di diritto ad ogni condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.
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interdizione da una professione o un'arte (art. 30 c.p.): priva il condannato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni, della capacità di esercitare professioni, arti, mestieri, industrie o commerci per cui è richiesta un’autorizzazione, licenza o permesso dell’Autorità, consegue alle condanne per delitto commesso con abuso di una professione o arte o con abuso di pubblico ufficio.
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interdizione legale (art. 32 c.p.): produce le incapacità proprie dell’interdizione giudiziale, non impedisce ai detenuti e internati l’esercizio personale dei diritti loro derivanti dalla legge stessa, consegue alla condanna all’ergastolo o reclusione non inferiore a cinque anni.
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interdizione temporanea da uffici direttivi di persone giuridiche (atr. 32bis c.p.): priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione di documenti contabili e societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore, consegue a condanna non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.
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incapacità di contrattare con al Pubblica Amministrazione (artt. 32ter-32quater c.p.): comporta il divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione , salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, consegue a delitti commessi in danno o vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa e non può durare meno di un anno e non può superare i tre anni.
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estinzione del rapporto di lavoro o impiego (art. 32quinques c.p.): è previsto quando vi è la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di concussione, peculato, corruzione per l’esercizio delle funzioni, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità.
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decadenza della responsabilità genitoriale (art. 32quinques c.p.): produce la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio, in forza della responsabilità genitoriale prevista, mentre la sospensione importa l’incapacità di esercitare, durante la medesima, i suddetti diritti.
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sospensione dell'esercizio di una professione o un'arte (art. 35 c.p.): consegua ad ogni condanna per contravvenzione commessa con abuso della professione o arte, per la quale è stabilita la pena dell’arresto non inferiore ad un anno. La durata va da minimo quindici giorni a massimo due anni.
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sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi (art. 35bis c.p.): non può avere una durata inferiore a quindici giorni ne superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all’arresto per contravvenzioni con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.
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pubblicazione della sentenza penale di condanna (art. 36 c.p.): la sentenza di condanna all’ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza, è inoltre pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia e la durata della pubblicazione è stabilita dal giudice comunque non oltre trenta giorni. La legge determina gli altri casi in cui la sentenza di condanna deve essere pubblicata, effettuata stavolta esclusivamente sul sito del Ministero.
L'applicazione delle pene accessorie è in genere automatica, conseguendo di diritto alla condanna penale come suo effetto ulteriore, laddove non sia la legge ad applicarla, la durata è uguale a quella della pena principale inflitta, in nessun caso può oltrepassare il limite minimo o massimo stabilito per ciascuna pena inflitta. L’applicazione del patteggiamento non comporta l’applicazione di pene accessorie ne di misure di sicurezza. Quando sussistono gravi indizi di reità e si procede per delitti per i quali la legge stabilisce le pene dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, l’applicazione delle misure cautelari interdittive è consentito, quelle previste sono la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali.
Vi sono poi pene accessorie previste da leggi speciali, come la sospensione e la revoca della patente di guida previste dal codice della strada e la sospensione della patente di guida ed il divieto di espatrio, previsti in materia di stupefacenti.
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DETERMINAZIONE DELLA PENA PRINCIPALE
Spetta al giudice determinare la pena da infliggere, godendo di un potere discrezionale, con l’obbligo di indicare le ragioni della sua determinazione, nella motivazione del provvedimento di condanna. Il legislatore fissa i criteri per la determinazione della pena (art. 133 c.p.):
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la gravità del reato va desunta dalla natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione, dalla gravità del danno o pericolo cagionato alla persona offesa dal reato e dalla intensità del dolo o dal grado della colpa;
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la capacità a delinquere va desunta, dai motivi a delinquere e dal carattere del reo, dai precedenti penali e giudiziari e in genere dalla condotta e dalla vita del reo antecedenti al reato, dalla condotta contemporanea e susseguente al reato, dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
L’art. 133bis c.p., sancisce che nella determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda, il giudice deve tenere conto anche delle condizioni economiche del reo e può aumentarle sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo, quando per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa. Vi è la possibilità di pagare con rate mensili da un minimo di tre a un massimo di trenta, rata ciascuna delle quali non inferiore a 15 Euro.
Per la concreta determinazione della pena, il giudice determina la pena base fissandola tra un minimo e massimo della pena edittale prevista per quel reato, su tale base opera aumenti o diminuzioni conseguenti all’esistenza di circostanze; sulla pena cosi aumentata calcola l’ulteriore aumento per eventuale recidiva o conseguente ad eventuale continuazione o ex art. 133bi c.p.. Le regole generali per l’applicazione di aumenti o diminuzioni di pena: se si tratta di aggravanti, la pena è aumentata fino a un terzo, se sono attenuanti è diminuita fino a un terzo. Concorrendo più aggravanti o attenuanti, ogni aumento o diminuzione opera sulla quantità di pena, risultante dall’aumento o diminuzione precedente.
Nel caso di concorso di più circostanze il giudice non può superare i seguenti limiti: nel caso di concorso di più circostanze aggravanti, la pena da applicare non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge, non possono eccedere 30 anni se si tratta di reclusione, 5 anni se si tratta di arresto, 10329 Euro se si tratta di multa, 2065 eURO se si tratta di ammenda.
Se si tratta di più circostanze attenuanti, la pena non può essere inferiore a DIECI anni se la pena base è l’ergastolo ad un quarto della pena negli altri casi.
CONCORSO DI PENE
Si ha nel caso di concorso di reati, trattandosi di reati che importino pene detentive temporanee o pecuniarie della stessa specie. La pena da applicare cumulando le condanne non può mai essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene ricorrenti, ne comunque eccedere trent'anni di reclusione, sei di arresto, 15493 Euro di multa, 3098 Euro di ammenda. Trattandosi di reati che importano pene detentive diverse la durata della pena da applicare non può superare i trent'anni.
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LA CONVERSIONE DELLE PENE PECUNIARIE
Le pene della multa e dell’ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono nella libertà controllata per un periodo rispettivamente di un anno e sei mesi. Il condannato può chiedere come misura alternativa, il lavoro sostitutivo, consistente in un’attività non retribuita a favore della collettività. Il ragguaglio ha luogo calcolando 25 euro o frazione di 25 Euro, per un giorno di lavoro sostitutivo. Quanto alla libertà controllata, il legislatore col pacchetto sicurezza, ha imposto il ragguaglio calcolando 250 Euro per un giorno di libertà controllata.
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ESECUZIONE DELLA PENA
La legge prevede vigilanza del Magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza, trattamento penitenziario improntato su tutela della dignità, remunerazione del lavoro prestato dai detenuti all’interno del carcere, creazione di nuove forme di operatori penitenziari specializzati, istruzione e cura, detenzione domiciliare a particolari condizioni soggettive o oggettive
Il rinvio dell’esecuzione della pena può essere obbligatorio nel caso di madre incinta, madre di infante di età inferiore ad un anno, contro malato di AIDS o altra malattia grave che ne determinino incompatibilità con il carcere. Tale rinvio non opera o decade se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta da responsabilità genitoriale. Oppure può essere facoltativo, a discrezionalità del giudice, se è presentata domanda di grazia, se il condannato è gravemente infermo, se è madre di prole di età inferiore a TRE anni. Il differimento non può essere adottato se sussiste concreto pericolo della commissione di delitti.