4. Parte X - Patologia degli atti
LA PATOLOGIA DEGLI ATTI
L’inesistenza consiste nella mancanza di requisiti essenziali al punto tale da rendere l’atto irriconoscibile, non identificabile come atto giuridico e non produce alcun effetto ed è insanabile.
La nullità è l’invalidità dell’atto processuale, comminata dalla legge per gravi violazioni di essa. Per il principio di tassatività della nullità, l’inosservanza delle condizioni prescritte per gli atti processuali, è causa di nullità nei casi in cui questa è comminata dalla legge.
Le nullità generali sono previste dall’art .178 c.p.p., per il quale si intende sempre prescritta a pena di nullità:
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l’inosservanza a disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice;
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l’iniziativa del P.M. nell’esercizio dell’azione penale;
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l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato.
Le nullità speciali sono quelle che la legge prevede di volta in volta, con previsione specifica riferita a determinati casi. La nullità assolute sono deducibili in ogni stato e grado del giudizio dalla parte interessata, sono rilevabili d’ufficio dal giudice e sono insanabili. Le nullità a regime intermedio solo rilevabili d’ufficio o su istanza di parte, fino alla deliberazione di sentenza di primo grado se rilevate nella fase anteriore al giudizio, fino alla sentenza del grado successivo se si sono verificate durante il precedente grado di giudizio. Sono sanabili, in quanto possono essere rilevate entro i termini di legge. Le nullità relative non possono essere rilevate d’ufficio ma devono essere dedotte dalle parti entro i seguenti limiti:
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l’interesse della parte ad eccepire la nullità;
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la non responsabilità della parte che la deduce nella produzione della nullità.
Sono sanabili.
CONSEGUENZE DELLE NULLITA’
Le nullità assolute incidono sull’intero rapporto processuale, invalidandolo nei confronti di tutti gli imputati, agiscono esclusivamente nei confronti del soggetto sulla cui posizione sono ricaduti gli effetti della nullità stessa; le nullità relative invalidano l’atto compiuto, in violazione delle norme prescritte a pena di nullità. le nullità non dichiarate non invalidano alcunché ed il processo prosegue fino alla conclusione. La sanatoria delle nullità sono cause di sanatoria generali se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepire la nullità, ovvero ha accettato gli effetti dell’atto (c.d. acquiescenza), se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato, se nonostante la nullità della citazione, la parte è comparsa. Dichiarata la nullità di un atto, il giudice può ordinare la rinnovazione (ripetizione dell’atto nullo) o la rettificazione (correzione dell’atto quando sia affetto da nullità parziale). La declaratoria di nullità comporta la regressione del procedimento alla fase precedente nel caso in cui il compimento dell’atto da rinnovare rientra nell’esclusivo potere del giudice di quella fase.
ALTRE PATOLOGIE DEGLI ATTI
L’irregolarità dell’atto processuale consiste in un qualunque vizio dello stesso, che non è causa di nullità, non produce invalidità a causa della sua tenuità. Quando è rilevata il giudice provvede alla sua eliminazione mediante la procedura di correzione degli errori materiali, disciplinata dall’art. 130 c.p.p.
La decadenza attiene alla perdita della facoltà di compiere validamente un atto a causa dell’inosservanza di una prescrizione temporale (c.d. termine perentorio, art. 173 c.p.p.).
L’inammissibilità consiste nella carenza del potere di una parte a proporre domanda, da cui scaturisce l’invalidità di questa (ad esempio, l'inammissibilità dell'impugnazione perché proposta oltre i termini).
L’inutilizzabilità di un atto consiste nella sua inidoneità ad essere usate per finalità probatorie. Si distingue tra:
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inutilizzabilità assoluta, che rilevabile d’ufficio rende l’atto inidoneo ai fini probatori in qualsiasi fase del procedimento;
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inutilizzabilità relativa, propria degli atti delle indagini preliminari, inutilizzabili in sede di dibattimento.