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20. Misure di sicurezza

LE MISURE DI SICUREZZA

Tendono a difendere l’ordinamento contro il pericolo che determinate persone possano commettere reati. La dottrina ritiene le misure sanzioni penali, in quanto presuppongono un fatto costituente reato, sono disciplinate dal codice penale e sono mezzi di lotta contro il reato e conseguenze giuridiche della commissione di un reato. Differiscono dalle pene perché in esse la durata è predeterminata solo nel minimo.

L’applicazione è affidata all’Autorità Giudiziaria., si differenziano dalle misure di Polizia (ossia, foglio di via, sorveglianza speciale della P.S., divieto o obbligo si soggiorno) in quanto queste ultime sono adottate sulla base di indizi o sospetti e non presuppongono la commissione di un reato, hanno scopo preventivo e sono applicate dal Tribunale su proposta del Questore.

Al fine dell’applicazione delle misure di sicurezza occorre:

  • la commissione di un fatto penalmente rilevante (reato o quasi reato per reato impossibile o istigazione a commettere reato), corrispondente ad una figura di reato descritta dal legislatore;

  • che non esistano cause di giustificazione;

  • che ricorrano dolo o colpa dell’agente;

  • che ricorra la pericolosità sociale del soggetto, che va accertata di volta in volta e mai presunta.

La durata delle misure di sicurezza è indeterminata, ogni misura ha un minimo stabilito dalla legge per la specie di delinquente e la gravità del reato, decorso tale periodo minimo, il giudice procede al riesame della pericolosità, se cessata la misura sarà revocata, altrimenti fisserà un nuovo termine per il successivo riesame e la misura andrà avanti. Il Ministro della Giustizia può revocarla anche se non sia decorso il minimo di durata.

Le misure di sicurezza sono regolate dal principio di legalità e l’art. 199 c.p. stabilisce che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dai casi della legge stessa preveduti, principio recepito anche dall’art. 25 Cost.

Ulteriori caratteristiche delle misure di sicurezza:

  • sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione;

  • si applicano a tutti coloro che si trovano in Italia, anche agli stranieri;

  • se la legge non dispone la misura da applicare il giudice disporrà la libertà vigilata; 

  • sono ordinata dal giudice nella sentenza di condanna o proscioglimento;

  • durante le indagini o il giudizio è ammessa la misura di sicurezza, disposta dal giudice su richiesta del P.M.;

  • l’esecuzione avviene immediatamente se applicate con proscioglimento, dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile se aggiunte a pena non detentiva, dopo che la pena è stata scontata o estinta, se aggiunte a pena detentiva;

  • nel caso di concorso di misure, trattandosi della stessa specie ne è disposta una sola, se invece sono di specie diversa, il giudice valuta la pericolosità della persona e applica una o più misure stabilite dalla legge;

  • l’esecuzione è sospesa quando la persona sottoposta alla misura deve scontare pena detentiva;

  • se la persona sia colpita da infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura;

  • le cause che estinguono il reato impediscono l’applicazione della misura di sicurezza;

  • le cause che estinguono la pena impediscono l’applicazione delle misura a meno che non si tratti di quelle che possono essere ordinate in ogni tempo;

  • se la persona si sottrae volontariamente all’esecuzione della misura il periodo minimo della durata ricomincia a decorrere dal giorno in cui è data nuovamente esecuzione.

 

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CLASSIFICAZIONE MISURE DI SICUREZZA

Le misure di sicurezza si distinguono in personali e patrimoniali. Le personali, a loro volta, si suddividono in detentive e non detentive.

Le personali detentive sono:

  • colonia agricola o casa di lavoro (artt. 216–218 c.p.): vi sono assegnati i delinquenti abituali, professionali o per tendenza; coloro che dichiarati delinquenti, non essendo più sottoposti alla misura di sicurezza commettono un delitto non colposo che sia manifestazione della loro tendenza, i condannati o prosciolti nei casi previsti dalla legge. La durata minima è di un anno, aumentata a due per i delinquenti abituali, a tre per i professionali a quattro per tendenza, la scelta fra colonia o casa è rimessa al giudice.

  • casa di cura e custodia (artt. 219-221 c.p.): è stabilita per condannati per infermità psichica o per cronica intossicazione da alcool o droga o per sordomutismo, o per reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale o per delitti commessi sotto l’effetto di droga, all’uso della quale siano dediti i rei.

  • ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 c.p.): è disposto per imputati prosciolti per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool o droga o sordomutismo, salvo che si tratti di contravvenzioni o delitti non colposi, per i quali è stabilita la pena pecuniaria o reclusione non superiore nel massimo a due anni, la durata varia da due a dieci anni.

  • riformatorio giudiziario (artt. 223-227 c.p.): misura di sicurezza speciale prevista per i minori degli anni quattorici e degli anni diciotto riconosciuti non imputabili e degli anni diciotto riconosciuti imputabili e come tali condannati alla pena diminuita. L’applicazione del riformatorio giudiziario è subordinata all’accertamento della pericolosità da farsi di volta in volta, la durata minima è di un anno.

Invece, le misure di sicurezza personali non detentive sono:

  • libertà vigilata (artt. 228-232 c.p.): consiste in una limitazione della libertà personale, destinata ad evitare le occasioni di nuovi reati, a tale scopo è fatto obbligo al vigilato di darsi lavoro stabile, di non ritirarsi la sera dopo una certa ora, di non uscire la mattina prima di una determinata ora, di non accompagnarsi a pregiudicati. L’inosservanza a tali prescrizioni comporta la sostituzione con una misura di sicurezza detentiva. Affidata all’autorità di P.S. è obbligatoria se la pena della reclusione inflitta è non inferiore a dieci anni quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale, se il contravventore abituale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, negli altri casi determinati dalla legge. La durata minima è di un anno e non può essere meno di tre anni se la condanna è la reclusione a non meno di dieci anni.

  • divieto di soggiorno (art. 233 c.p.): consiste nell’obbligo di non soggiornare in uno o più comuni, ovvero in una o più province ed è applicabile per i delitti contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, per delitti commessi per motivi politici o occasionati da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, la durata minima è di un anno.

  • divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcoliche (art. 234 c.p.): è sempre aggiunto alla pena quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, purché questa sia abituale, la durata minima è di un anno.

  • espulsione o allontanamento dello straniero (art. 235 c.p.): oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il giudice ordina l’espulsione dello straniero quando questi, appartenente ad uno Stato U.E. sia condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni.

Infine, le misure di sicurezza patrimoniali sono:

  • la cauzione di buona condotta: consiste nel deposito presso la cassa delle ammende di una somma non inferiore a 103 ne superiore a 2065 Euro, oppure nella prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale e si applica ai liberati dalla casa di lavoro o colonia agricola, se il giudice non ordina la libertà vigilata, ai trasgressori degli obblighi della libertà vigilata ed ai trasgressori del divieto di frequentare osterie. Non può superare i cinque anni, è devoluta alla cassa delle ammende, se colui che è sottoposto a tale misura commette un delitto o una contravvenzione punibile con arresto, in caso contrario decorso il tempo, la somma viene restituita.

  • la confisca: consiste nell’espropriazione a favore dello Stato di cose che servirono a commettere il reato o che ne sono prodotto o profitto. Non sono quelle dotate di intrinseca pericolosità ma quelle che, lasciate nella disponibilità del condannato, potrebbero costituire un incentivo a commettere ulteriori reati. E’ obbligatoria per le cose che costituiscono il prezzo del reato, ovvero l’utilità economica ricavata per commetterlo, per le cose la cui fabbricazione, uso, detenzione costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Non si applica se la cosa o il bene o lo strumento informatico, appartiene a persona estranea al reato e si applica anche in caso di patteggiamento.

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LE MISURE DI PREVENZIONE

Vengono disposte indipendentemente dalla commissione di un reato, ma solo sulla base di un sospetto, quanto alla loro funzione è quella di costruire un baluardo della società, nei confronti di quei soggetti, che per le loro abitudini di vita, costituiscono un grave pericolo per la sicurezza pubblica, mirano quindi a rimuovere o contenere le cause che favoriscono la commissione di reati, annullando la pericolosità delle persone, anche a prescindere da pregresse condanne. Nel procedimento di prevenzione, l’oggetto dell’accertamento è la pericolosità del soggetto, desunta da specifiche circostanze indicative, gli strumenti dell’accertamento sono le circostanze specifiche aventi rilevanza, indiziante della pericolosità, le finalità del procedimento sono quelle di garantire la sicurezza collettiva, individuando e sottoponendo a misure le persone pericolose. Nate in epoca fascista, hanno subito modifiche dapprima con la L. n.1423/1956, ulteriori modifiche sono state apportate col D.Lgs. n.159/2011 recante il codice antimafia e delle misure di prevenzione.

Nel codice viene riprodotta la distinzione tra:

  • misure di prevenzione personali: distinte tra quelle applicate dal Questore, come l’avviso orale, attraverso il quale si invita la persona e si avvisa della sussistenza di indizi a suo carico, a tenere una condotta conforme alla legge, e quelle applicate dall’Autorità Giudiziaria, come la sorveglianza speciale di P.S., attraverso la quale il Tribunale, può imporre, accanto alle prescrizioni di legge, come il divieto di associarsi abitualmente a pregiudicati, di allontanarsi dalla dimora senza avvisare l’autorità di P.S., di rincasare più tardi di una certa ora, tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi, pena sanzioni detentive.

  • misure di prevenzione patrimoniali: come il sequestro dei beni, dei quali la persona risulta poter disporre direttamente o indirettamente, quando il loro valore, risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, ovvero quando sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi, siano frutto di attività illecite e ne costituiscano il reimpiego, cui si aggiunge la relativa confisca dei beni sequestrati, cui la persona non possa giustificare la legittima provenienza.

Per ciascuna misura, viene dettata apposita disciplina concernente i soggetti destinatari, il procedimento applicativo e le relative impugnazioni.

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