top of page

1. Lo Stato

LO STATO

Costituisce la forma di organizzazione del potere politico, cui spetta l’uso legittimo della forza, su una comunità di persone all’interno di un determinato territorio. Rappresenta una istituzione:

  • Politica, perché diretta a fini generali, determinabili secondo scelte politiche

  • Giuridica, perché trova il suo fondamento nel diritto che ne costituisce elemento essenziale e indefettibile

  • Originaria, in quanto trova in se il fondamento della sua validità

  • Sovrana, in quanto non riconosce nel suo territorio alcuna autorità superiore

  • Indipendente, in quanto non riconosce alcun potere esterno che possa condizionarne l’attività

  • Effettiva, cioè idonea ad imporre in concerto a tutti i soggetti stanziati nel territorio, il proprio ordinamento.

Lo Stato si compone di tre elementi costitutivi essenziali: elemento personale (popolo), elemento spaziale (territorio), elemento organizzativo (sovranità).

 

IL POPOLO E LA CITTADINANZA

Il termine popolo indica la comunità di individui ai quali l’ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino. La cittadinanza è la condizione dei soggetti cui l’ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino, cioè la titolarità di un insieme di situazione giuridiche attive e passive nei confronti dello Stato. Il riconoscimento della cittadinanza ha comportato il diritto di partecipare alla vita politica del Paese, il diritto al voto e all’eleggibilità, ma ha imposto il dovere al cittadino di essere fedele alla Repubblica e di concorrere alle spese pubbliche.

E' cittadino italiano per nascita:

  • il figlio di genitori italiani;

  • chi nasce in Italia ma entrambi i genitori sono apolidi o ignoti;

  • chi è figlio di ignoti trovato in Italia, se non in possesso di altra cittadinanza.

E' cittadino italiano per estensione:

  • il figlio riconosciuto o dichiarato giudizialmente durante la minore età;

  • il minore straniero adottato da cittadino italiano, il coniuge, straniero o apolide di cittadino italiano, quando dopo il matrimonio risieda legalmente in Italia da almeno due anni o se residente all’estero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi sia stata separazione o annullamento.

E' cittadino italiano per beneficio di legge:

  • lo straniero o apolide, del quale il padre o la madre, o uno degli ascendenti di secondo grado, sia stato italiano per nascita; 

  • se presta servizio militare per l’Italia e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

  • se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano anche all’estero;

  • se al raggiungimento della maggiore età risieda legalmente in Italia da almeno due anni;

  • lo straniero nato in Italia e che vi abbia legalmente risieduto senza interruzioni fino alla maggiore età, diviene italiano se lo richiede entro un anno dalla suddetta data.

E' cittadino italiano per naturalizzazione lo  straniero quando abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato ed ai soggetti residenti nei territori ex italiani ed ora jugoslavi a seguito del trattato di Parigi del 10/02/1947.

Invece, la perdita della cittadinanza italiana si verifica per assunzioni di pubblico impiego o carica pubblica presso uno Stato estero o un ente internazionale cui non partecipi l’Italia o per prestazione di servizio militare per uno Stato Estero, quando si presti servizio militare o si acquisti volontariamente la cittadinanza di uno Stato estero in guerra con l’Italia e per rinunzia, quando il cittadino italiano risieda o stabilisca la residenza all’estero.

Il riacquisto della cittadinanaza si ha per prestazione al servizio militare o assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, per rinuncia dell’ex cittadino italiano al servizio militare all’estero, con trasferimento per almeno due anni, della propria residenza in Italia e per dichiarazione di riacquisto con stabilimento della residenza in Italia.

LA CITTADINANZA EUROPEA

Il trattato di Maastricht del 07/02/1992 riconosceva ai cittadini degli Stati membri, oltre alla cittadinanza nazionale anche quella europea; con la riforma del Trattato di Lisbona del 01/12/2009 si è stabilito che è cittadino dell’Unione Europea chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. E’ considerato cittadino europeo anche chi ha doppia cittadinanza, di cui solo una di uno stato membro.

I cittadini europei hanno il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli altri Stati membri, hanno il diritto al voto e all’eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro cui risiedono alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato, hanno il diritto alla tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro nel territorio di un Paese non membro nel quale lo Stato membro di cui si ha la cittadinanza non è rappresentato; hanno inoltre il diritto di presentare petizioni al parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni dell’Unione ricevendo risposta nella stessa lingua della domanda.

 

IL TERRITORIO

E’ la sede su cui stabilmente è organizzata la comunità statale e sulla quale si estende la sovranità dello Stato e comprende la terraferma delimitata da confini naturali o artificiali, il mare territoriale (con estensione fino a 12 miglia dalla costa), la piattaforma continentale, vale a dire i fondi marini ed il loro sottosuolo al di la del mare territoriale, lo spazio aereo sovrastante la terraferma ed il mare territoriale ed il sottosuolo nei limiti della loro utilizzabilità, il territorio fluttuante, ossia le navi e gli aerei mercantili in viaggio in alto mare e sul cielo sovrastante, nonché navi ed aerei militari ovunque si trovino.

 

LA SOVRANITA’

Consiste nel potere supremo dello Stato in un determinato territorio, rispetto a tutti gli altri poteri all’interno dell’ordinamento (sovranità interna) e nell’indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato (sovranità esterna). La sovranità presenta tre caratteri: è originaria (nasce con l’ordinamento dello Stato), esclusiva (spetta solo allo Stato) ed è incondizionata (non può essere limitata da enti esterni allo Stato senza il suo consenso). Il nostro Stato accoglie la teoria della sovranità popolare, lasciando che sia il popolo ad operare scelte determinanti per l’azione statale.

 

FUNZIONI DELLO STATO

  • Funzione costituente, mediante il quale lo Stato organizza se stesso, è attraverso la Costituzione che lo Stato predispone principi e regole generali del suo funzionamento.

  • Funzione legislativa, emanazione di norme necessarie al mantenimento della compagine statale e al suo sviluppo, creazione di norme generali che regolano in maniera stratta la vita della collettività

  • Funzione giurisdizionale, attuazione e mantenimento dell’ordinamento giuridico attraverso l’applicazione giudiziaria delle norme ai rapporti tra cittadini e tra cittadini e Stato.

  • Funzione amministrativa, realizzazione concreta dei fini istituzionali stabiliti dall’ordinamento, da parte della struttura esecutiva e dei soggetti autonomi che perseguono gli stessi fini dello Stato

  • Funzione politica, determinazione delle scelte contingenti relative allo sviluppo della comunità statale.

 

 

FORME DI STATO

Si distinguono diverse forme di Stato:

  • Stato assoluto: è il regime politico in cui il potere è esercitato dal sovrano, senza restrizioni e limitazioni, si caratterizza per l’assenza di divisione dei poteri, tutti riconducibili alla persona del Sovrano, che ha poteri illimitati ed è libero da qualunque vincolo legislativo, la società è suddivisa per ceti ai quali si appartiene per diritto di nascita. Nella sua forma illuminata si presenta come Stato di Polizia, orientato ad accrescere il benessere dei sudditi attraverso una compiuta direzione e regolamentazione delle attività sociali.

  • Stato liberale e di diritto: elementi caratterizzanti sono la natura rappresentativa dei sistemi costituzionali, (potere politico ravvisato dalla volontà dei consociati che eleggono i componenti delle assemblee costitutive), introduzione di nuove regole di gestione del potere secondo il modello della tripartizione delle funzioni statali (legislativa, esecutiva, giurisdizionale), il ridimensionamento dei compiti dello Stato, destinato solo a garantire ordine e sicurezza, la soggezione dei pubblici poteri alla legge (Stato di Diritto).

  • Stato autoritario e totalitario: è autoritario lo Stato che si contrappone ideologicamente allo Stato democratico e si ispira ai principi dell’autorità e della gerarchia, in dispregio dei valori ed ideali di libertà ed uguaglianza. Il regime autoritario è un sistema a pluralismo politico limitato, in cui la classe politica non rende conto del proprio operato agli elettori e si differenzia dal regime totalitario perché ideologicamente ed organizzativamente incapace di mobilitare in maniera permanente le masse. Il regime totalitario, si fonda invece su una mobilitazione permanente delle masse, dalle quali cerca il consenso attraverso metodi plebiscitari, si parla dunque di totalitarismo perché il momento politico viene inteso in senso totale. Lo Stato autoritario tende ad eliminare il dissenso pubblico, lo Stato totalitario tende a comprimere anche la sfera privata dei singoli.

  • Stato sociale: i caratteri fondamentali sono la tutela della libera, sicura e dignitosa esistenza di tutti i cittadini, l’impegno statale per raggiungere la piena occupazione, l’intervento statale nel sistema economico e svolgimento di attività di istruzione, assistenza, previdenza a favore di tutti i cittadini. La caratteristica principale è l’azione politica finalizzata alla rimozione delle diseguaglianze esistenti nella società, al fine di conseguire l’eguaglianza sostanziale fra tutti i cittadini.

  • Stato unitario: tutte le istituzioni politiche e amministrative si collocano ad un solo livello, quello centrale.

  • Stato federale: i membri della federazione hanno una competenza generale, al Governo centrale, si contrappongono i Governi dei vari Stati membri della federazione.

  • Stato regionale: pur mantenendo unità e indivisibilità dello Stato, riconosce alle Regioni alcune materie di competenza.

FORME DI GOVERNO

Quasi tutti gli Stati contemporanei hanno accolto il principio della separazione dei poteri, in base al quale ciascun organo deve esercitare una sola funzione statale, senza interferenza reciproche. Pertanto:

  • Funzione legislativa, esercitata dal Parlamento, crea la norma giuridica, rivolta a tutti i componenti di una collettività

  • Funzione esecutiva, esercitata dal Governo, cui spetta il compito di dare attuazione alla norma emanata

  • Funzione giudiziaria, esercitata dalla Magistratura, cui spetta il compito di interpretare ed applicare la norma.

Tra le varie forme di governo, distinguiamo:

  • forma di governo parlamentare: caratterizzata dal fatto che il Governo formula un indirizzo politico che si impegna a seguire e di cui è responsabile solo dinanzi al Parlamento, il quale può in ogni momento revocarlo, togliendo la c.d. fiducia. La carica di Capo dello Stato può essere assunta da un monarca o da un Presidente eletto, ma in genere gode di limitati poteri e non partecipa alla determinazione dell’indirizzo politico.

  • forma di governo presidenziale: il  principio della separazione dei poteri è applicato in maniera rigida ed in particolare viene accentuata la distinzione tra legislativo ed esecutivo, le caratteristiche principali sono l’esistenza di un Capo dello Stato eletto dal popolo, l’assunzione del presidente della Repubblica del ruolo di Capo dello Stato e Capo di Governo, l’impossibilità per il Parlamento di approvare una mozione di sfiducia che imponga le dimissioni dell’esecutivo.

  • forma di governo semi-presidenziale: soluzione intermedia tra presidenziale e parlamentare, la caratteristica principale è il doppio rapporto di fiducia che lega il governo, da un lato quest’organo è nominato dal Presidente della Repubblica, dall’altro deve comunque godere della fiducia del Parlamento.

  • forma di governo direttoriale: è caratterizzata dal fatto che il Governo viene nominato dal Parlamento ad inizio legislatura, ma non può essere successivamente revocato attraverso un voto di sfiducia. Lo stesso direttorio elegge al suo interno il Capo dello Stato. Forma di governo prevista solo nell’ordinamento svizzero.

bottom of page