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5. Le prove

LE PROVE

Si intende l’insieme degli elementi sui quali si basa il convincimento del giudice e si distinguono in:

  • prove dirette si riferiscono direttamente all’oggetto da provare;

  • prove indirette sono ad esempio gli indizi;

  • prove generiche sono le prove relative all’esistenza del reato;

  • prove specifiche sono quelle dirette a stabilire con che mezzo si è commesso reato.

Le fonti di prova sono le cose, i documenti, le persone da cui può scaturire la prova, preesistono dal giudice e devono essere assicurate dalla P.G. e dal P.M. nel corso delle indagini preliminari.

I mezzi di prova sono i mezzi attraverso i quali le fonti di prova producono la prova nel dibattimento.

I mezzi di ricerca della prova sono gli strumenti volti all’acquisizione dei mezzi di prova.

Esempio: notizia che in un posto vi è droga (fonte di prova), la perizia attraverso il quale si accerta la natura della sostanza (mezzo di prova), perquisizione e sequestro (mezzo di ricerca della prova).

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MEZZI DI PROVA

Trovano la loro naturale sede di realizzazione nell’istruzione dibattimentale, nonché nell’incidente probatorio. I mezzi di prova sono:

- Testimonianza: narrazione che un soggetto fa davanti al giudice, sotto giuramento; ogni persona ha capacità di testimoniare (art. 196 c.p.p.), la capacità fisica e mentale di testimoniare può essere assoggettata ad accertamenti anche peritali. Si ha incompatibilità (art. 197 c.p.p.) per i coimputati del medesimo reato e per le persone imputate in un procedimento connesso, salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o applicazione della pena, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, coloro che nel medesimo procedimento svolgono funzione di giudice, P.M. o loro ausiliario, nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva. Hanno facoltà di astenersi a deporre, i prossimi congiunti dell’imputato (quando non siano offesi dal reato), le persone legate all’obbligo del segreto per il proprio ministero o ufficio in relazione a quanto hanno appreso per tale motivo (sacerdoti, ostetriche, farmacisti), i giornalisti professionisti iscritti all’albo (relativamente a nomi delle persone dai quali hanno ricevuto notizie fiduciarie nell’esercizio della loro professione), ufficiali e agenti di P.G. nonché personale dei servizi segreti, limitatamente ai loro informatori. Hanno l’obbligo di astenersi pubblici ufficiali, pubblici impiegati o incaricati di pubblico servizio, in relazione a fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio e che debbano rimanere segreti.

Per quanto concerne le modalità di assunzione della testimonianza: 

  • il testimone va ammonito dal Presidente del collegio dell’obbligo di dire la verità; 

  • se maggiore di 14 anni deve rendere la dichiarazione di cui all’art. 497 c.p.p.;

  • le domande vanno rivolte su fatti specifici;

  • deve essere sentito sui fatti oggetto di prova e non sulla moralità dell’imputato o personalità della persona offesa, salvo che ciò appaia necessario;

  • non può esprimere apprezzamenti personali;

  • se riferisce di fatti appresi da altri (testimonianza indiretta) deve riferire i nomi affinché il giudice possa citarli, altrimenti le dichiarazioni riferite sono inutilizzabili.

La P.G. ha il divieto di deporre sulle dichiarazioni acquisite dai testimoni, quando tali dichiarazioni siano state assunte ai sensi dell’art. 351 c.p.p. (sommarie persone informate sui fatti) e art. 357 comma 2 lettere a-b c.p.p. (querele, denunce, istanze, sommarie o spontanee dichiarazioni). Il testimone non può essere sentito su dichiarazioni rese nel corso del procedimento dell’indagato-imputato, non può deporre su fatti coperti dal segreto, non è tenuto a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale, gli possono essere contestate le sue dichiarazioni dopo che ha deposto sul fatto.

Il Presidente della Repubblica testimonia nel luogo della sua sede istituzionale; per il presidente delle camere, del consiglio e della Corte Costituzionale, l’esame nel loro domicilio istituzionale è subordinato a espressa richiesta, per gli agenti diplomatici, la testimonianza è raccolta secondo convenzioni e consuetudini internazionali.

- Perizia e consulenza tecnica: a questo mezzo di prova si fa ricorso quando si tratti di acquisire dati o valutazioni che richiedono competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Il compito del perito è quello di fornire un giudizio tecnico qualificato, è nominato dal giudice che lo sceglie in apposito albo. Le parti processuali possono ricusare il perito che non sia in stato di imparzialità e possono controllarne l’operato nominando consulenti tecnici che possono assistere alle operazioni del perito, questi possono presentare riserve al perito o al giudice e procedere direttamente all’esame dell’oggetto di perizia. E’ consentita la perizia psichiatrica. Oggetto di perizia sono sia lo svolgimento delle indagini, la formulazione di giudizi o valutazioni e l’acquisizione di dati.

Col trattato di Prum, in materia di contrasto al terrorismo internazionale, nei casi espressamente previsti dalla legge, si consente al giudice di disporre anche d’ufficio e con ordinanza motivata, l’esecuzione coattiva di perizia incidente sulla libertà personale (ad esempio, prelievo di capelli, peli, mucosa cavo orale) utili all’accertamento del D.N.A., solo se assolutamente indispensabile alla prova dei fatti. La raccolta dei campioni biologici, nella fase predibattimentale, prevede che sia il G.I.P. ad utilizzare mediante decreto motivato, salvo ipotesi d’urgenza in cui il provvedimento è adottato dal P.M. per poi essere sottoposto a convalida del G.I.P. entro 48 ore.

- Confronto: è un atto a partecipazione pluripersonale, in quanto trae origine da un contrasto tra le dichiarazioni delle parti e dei testimoni, consiste nell’esame degli stessi, eseguito congiuntamente e nel loro contraddittorio, allorché via sia disaccordo su fatti e circostanze.

- Ricognizione: mezzo di prova, diretto all’individuazione di persone o cose ad opera di un soggetto, chiamato in sede processuale a riconoscerli; può essere personale (se riguarda persone), reale (se riguarda oggetti), di altro tipo (se si riferisce ad altri oggetti di percezione sensoriale).

Esperimento giudiziale: ricorre quando si debba accertare se un fatto possa essere avvenuto in un determinato modo, si sperimenta la ripetizione dell’accadimento cercando di riprodurre, la situazione in cui sarebbe avvenuto.

- Documenti: il documento per essere considerato mezzo di prova, deve avere requisiti di certezza in ordine alla paternità o provenienza, è vietata l’acquisizione di documenti anonimi o di quelli aventi contenuto inattendibile. L’art. 238 c.p.p. disciplina l’utilizzabilità di verbali di prove assunti in altri procedimenti, è consentito l’utilizzo di verbali di dichiarazioni rese dall’imputato di reato connesso e di qualsiasi altro soggetto, a condizione che il difensore dell’imputato, contro cui l’atto deve essere utilizzato, abbia partecipato, nel separato processo, all’assunzione dell’atto. Possono essere utilizzati anche i verbali assunti in un processo civile. Quando l’imputato è contumace, assente o rifiuti di rispondere, su richiesta delle parti si può dare lettura delle dichiarazioni rese in interrogatorio nelle indagini preliminari o all’udienza preliminare.

- Esame delle parti: mezzo di prova tendente ad assumere informazioni da soggetti qualificati come parti e sono: l’imputato, la parte civile, il responsabile civile ed il civilmente obbligato; possono essere sentiti nella fase delle indagini preliminari e la loro dichiarazione costituente prova viene definita esame perché svincolata dagli obblighi che incombono ai testimoni. La parte non è obbligata a sottoporsi all’esame, qualora accetti deve rispondere alle domande rivolte, essendo autorizzata a non farlo quando potrebbe emergere responsabilità penale. Nella fase di indagine preliminare, quando viene ascoltato l’indagato, tale atto assume la denominazione di interrogatorio.

- Esame di persona imputata in procedimento connesso: disciplinato dall’art. 210 c.p.p., prevede quattro situazioni in ordine ad un imputato in procedimento connesso:

  • che venga escusso in dibattimento;

  • che sia chiamato a riferire della responsabilità di altri, ma non può assumere la veste di testimone; 

  • che sia chiamato a riferire della responsabilità di altri, senza che in passato abbia fatto dichiarazioni in merito;

  • che sia chiamato a riferire della responsabilità di altri, assumendo la veste di testimone, sarà escusso ai sensi dell’art. 197bis c.p.p.

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MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

Operano prima della formazione della prova e quindi nella fase delle indagini preliminari; in ordine alla loro valenza probatoria, formano prova in quanto le loro risultanze confluiscono nel fascicolo del dibattimento. Si distinguono:

- Ispezione: mezzo di ricerca della prova, volto a rilevare tracce del reato o altri suoi effetti materiali, su persone, luoghi o cose (art. 244 c.p.p.). Può essere

  • personale: (trattasi di una perlustrazione avente ad oggetto il corpo umano, ai fini, ad esempio, dell'individuazione di segni particolari, come ferite o tatuaggi). Le ispezioni sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta e quelli in cui le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria ex art. 79 disp. att. c.p.p. L'ispezione è corporale se riguarda persona viva, o cadaverica.

  • locale: si svolge sul luogo ove esistono tracce del reato per rilevarle e può essere reale, si rivolge alle cose che consentono di rilevare tracce del reato. Può essere disposta anche sui sistemi informatici, adottando adeguate cautele tecniche.

Può essere effettuata sia durante le indagini preliminari ad opera della P.G. (esclusa l’ispezione personale) o del P.M., sia durante l’udienza preliminare o il dibattimento, ad opera del giudice. L’Autorità Giudiziaria provvede con decreto motivato, la cui copia va consegnata all’interessato quando l’ispezione è relativa a luoghi o cose. L’intervento della P.G. è legittimato dall’urgenza (art. 354 c.p.p.) e può comportare l’assunzione di rilievi, accertamenti o altre operazioni tecniche. Il difensore ha facoltà di assistere, nei casi di assoluta urgenza senza preventivo avviso, nei casi di non assoluta urgenza con preventivo avviso.

L'art. 244 c.p.p. prevede che l'ispezione può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria quando occorre accertare le tracce e gli effetti materiali del reato. Si distingue dalla perquisizione perché in quel caso si cerca un bene relativo al reato o l'oggetto del reato. Si prevede anche che l'atto che dispone l'ispezione sia un decreto motivato (in ossequio al principio posto dall'ar. 125 c.p.p. in base al quale è la stessa legge processuale a prevedere "i casi in cui il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza, del decreto".

Per quanto attiene alla ispezione di persone (personale) si prevede la facoltà del sottoposto ad accertamento di farsi assistere da persona di fiducia prontamente reperibile e idonea a tal scopo. La ispezione personale limita gravemente la libertà personale, per cui è necessario garantire nell'esecuzione dell'accertamento la dignità della persona e fin dove sia possibile anche il pudore di essa stessa.

Per quanto attiene alla ispezione di luoghi (locale) si prevede l'obbligo di presentare all'imputato ed al titolare della disponibilità del luogo sottoposto ad accertamento copia del decreto motivato che ha disposto il mezzo di ricerca della prova (si tratta del c.d. mandato).

Se l’ispezione deve essere eseguita negli uffici dei difensori, la P.G. a tutela della loro prerogativa di libertà, non può operare di iniziativa o su delega del P.M., il decreto di autorizzazione dovrà essere adottato dal giudice, che durante le indagini preliminari potrà autorizzare a procedere il P.M.

- Perquisizione: ricerca che si effettua sulle persone o in determinati luoghi, per assicurare al processo il corpo del reato, cose pertinenti al reato, persone imputate o evase (art. 247 c.p.p.).

Può essere disposta dall’Autorità Giudiziaria con decreto motivato (art. 247 c.p.p.), compiuta direttamente dal P.M. (art. 356 c.p.p.), compiuta dalla P.G. per delega del P.M. (artt. 352 e 370 c.p.p.) o di sua iniziativa (art. 352 c.p.p.) con successiva convalida entro le 48 ore da parte del P.M., può essere svolta in flagranza di reato o di evasione, quando si deve procedere all’esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di una persona imputata o condannata per uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero al fermo di persona indiziata di delitto. La perquisizione può essere personale (art. 249 c.p.p.), locale (art. 250 c.p.p.), informatica (art. 247 comma 1bis c.p.p.). Come mezzo di ricerca della prova, la perquisizione è preordinata al sequestro (art. 252 c.p.p.), la ricerca può essere omessa se l’interessato ottempera all’invito di consegna. Presso le banche può essere delegata la P.G., ma se la banca rifiuta l’esibizione degli atti richiesti deve procedere direttamente l’Autorità Giudiziaria eventualmente attraverso la perquisizione.

Per qualsiasi tipo di perquisizione l’interessato ha diritto a farsi assistere o rappresentare da persona di sua fiducia; per quelle personali vanno rispettati dignità e pudore, per quelle locali vanno rispettati i limiti temporali (art. 251 c.p.p.) prima delle 20 e dopo le 7.

  • Perquisizione personale (art. 249 c.p.p.): è quella che viene eseguita sulla persona dell'indagato e/o dell'evaso. Prima di iniziare la perquisizione (di iniziativa e delegata) alla persona interessata devono essere dati due distinti avvisi:

  1. deve essere avvertita che, ai sensi dell'art. 249 c.p.p., ha la facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile ed abbia le stesse condizioni di idoneità previste dall'art. 120 c.p.p. per assolvere all'ufficio di  teste;

  2. deve essere avvertita che, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 disp. att. c.p.p., ha la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Questi  ha la facoltà di assistere al compimento dell'atto, ma non ha il diritto ad essere preventivamente avvisato (in pratica la P.G. ha solo l'obbligo di dare questo avviso, ma non ha l'obbligo di aspettare che il difensore assente giunga sul posto; quindi la P.G., dopo aver dato l'avviso, può eseguire la perquisizione anche in assenza del difensore, qualora questi non sia presente sul posto).

Nel caso di perquisizione delegata dall'Autorità Giudiziaria (rispetto a quanto sopra precisato con riferimento alla perquisizione eseguita su iniziativa della P.G.), si hanno le seguenti varianti:

  • copia del decreto di perquisizione deve essere consegnato alla persona interessata dalla perquisizione;

  • l'avviso di cui al precedente punto 2 deve essere sostituito dall'avviso di cui all'art. 365 c.p.p., che prevede l'obbligo per la P.G. di chiedere all'indagato (se presente) se è assistito da un difensore di fiducia ed in caso di assenza ne deve nominare uno di ufficio.

La perquisizione personale (di iniziativa e delegata) deve essere effettuata da persona dello stesso sesso, tranne in tre casi (art. 79 disp. att. c.p.p.):

  1. quando vi è impossibilità a reperire una persona dello stesso sesso;

  2. quando vi è urgenza assoluta ad eseguire la perquisizione;

  3. quando la perquisizione viene eseguita da un esercente la professione sanitaria.

  • Perquisizione locale (art. 250 c.p.p.): è quella eseguita su un luogo chiuso. Si può trattare sia della privata abitazione, che di un luogo  utilizzato per finalità diverse dalla privata dimora. Nel caso di privata abitazione, più propriamente, si parla di perquisizione domiciliare, che comprende sia il luogo di privata abitazione che i luoghi chiusi immediatamente adiacenti a quest'ultima (ad esempio, le pertinenze). Per la perquisizione locale si osservano le stesse modalità e formalità previste per la perquisizione personale, con la differenza, che copia del decreto di perquisizione (nel caso di perquisizione delegata dall'Autorità Giudiziaria) e gli avvisi (sia nella perquisizione di iniziativa, che in quella  delegata) devono essere consegnati e dati sia all'indagato, sia alla persona che ha l'attuale disponibilità dei luoghi soggetti a perquisizione (qualora questa persona sia diversa dall'indagato). In caso di assenza dell'indagato e della persona che ha la disponibilità dei luoghi, gli avvisi e la copia del decreto (nel caso di perquisizione delegata dall'Autorità Giudiziaria) devono essere dati e consegnati ad un congiunto, ad un coabitante, ad un collaboratore o in mancanza al portiere ovvero a chi ne fa le veci. Qualora non sussiste nessuna di queste predette persone, la perquisizione viene eseguita egualmente, depositando copia del decreto presso la segreteria o la cancelleria dell'Autorità Giudiziaria procedente ed affiggendo avviso dell'avvenuto deposito presso la porta del luogo in cui è stata effettuata la perquisizione. Bisogna ricordare che, ai sensi dell'art. 348 comma 3 c.p.p., quando la copia del decreto di perquisizione viene consegnata a persona diversa del suo destinatario (ad esempio, coabitante, congiunto, collaboratore, portiere o chi ne fa le veci) detta copia deve essere inserita in busta chiusa e sigillata. All'esterno della busta bisogna riportare il numero cronologico della notificazione, nonché nella relazione di notifica redatta sull'originale dell'atto e sulla copia notificata bisogna dare atto di tale modalità di notifica e del nominativo della persona cui viene consegnato l'atto.

- Sequestro: è l’atto con cui si acquisisce il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, necessarie all’accertamento dei fatti (art. 253 c.p.p.). Il sequestro probatorio assolve alla funzione di mezzo di conservazione della prova, può essere adottato dalla P.G. ma richiede la convalida del P.M., può formare oggetto di riesame da parte del Tribunale, va distinto dal sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.) la cui finalità è una garanzia per il soddisfacimento delle pretese dell’erario o delle obbligazioni civili, nonché dal sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) la cui finalità è l’aggravamento degli effetti del reato o agevolazioni ad ulteriori reati.

L’art. 260 c.p.p. per garantire l’integrità delle cose sequestrate prevede l’apposizione di sigilli alle cose sequestrate, il comma 3bis consente all’Autorità Giudiziaria l’immediata distruzione di merci di cui sono vietati fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione, in sede di indagini il provvedimento di distruzione sarà adottato dal P.M. Nella fase di indagini, il sequestro può essere compiuto dalla P.G. di propria iniziativa, in caso di urgenza (art. 354 c.p.p.), per delega (art. 370 c.p.p.), copia dell’atto deve essere consegnata all’interessato (art. 253 c.p.p.). Il difensore ha la facoltà di assistere, non è previsto preavviso. Il c.p.p. prevede: sequestro di corrispondenza (art. 254 c.p.p.), sequestro di dati informatici (art. 254bis c.p.p.), sequestro presso banche (art. 255 c.p.p.), presso i difensori (art. 103 c.p.p.), di atti coperti dal segreto (art. 256 c.p.p.), di giornali e stampati.

- Intercettazioni: consistono in acquisizioni di conoscenza di telecomunicazioni e di colloqui tra presenti, all’insaputa di almeno uno degli interessati. Si tratta di un atto a sorpresa che incidendo sulla libertà delle comunicazioni, garantito dall'art. 15 Cost.; deve essere adottato dall’Autorità Giudiziaria con provvedimento motivato, presupponendo gravità del reato e gravi indizi di reato. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il P.M. è eccezionalmente autorizzato a disporre l’intercettazione, ma il provvedimento deve essere convalidato dal G.I.P. entro 48 ore, altrimenti perde efficacia ex nunc.

Le operazioni di intercettazione, non possono avere durata superiore a 15 giorni, il giudice con decreto motivato può disporre proroghe. Quando si tratta di reati inerenti la criminalità organizzata, l’intercettazione dura 40 giorni con proroghe di 20 giorni. Le intercettazioni telematiche e ambientali possono essere disposte al fine di agevolare la ricerca di latitanti, per delitti concernenti stupefacenti, armi, contrabbando, ingiuria, minaccia, molestie col mezzo del telefono.

Al termine delle intercettazioni, ed entro 5 giorni dalla conclusione delle deviazioni, il P.M. deve depositare i verbali, le registrazioni ed i decreti a meno che il G.I.P. non autorizzi deferimento, in caso di grave pregiudizio alle indagini, scaduto il termine il G.I.P. su richiesta del P.M. dispone l’acquisizione delle intercettazioni e la trascrizione di esse, che andranno inserite nel fascicolo per il dibattimento, mentre registrazioni e verbali saranno custoditi presso l’Ufficio del P.M.

Le intercettazioni saranno inutilizzabili in procedimenti diversi, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Al fine di garantire la privacy di soggetti coinvolti in intercettazioni illegalmente formate o acquisite, questa andranno immediatamente secretate e custodite in luogo protetto a cura del P.M., il G.I.P. su richiesta del P.M. dovrà disporne la distruzione, con provvedimento.

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INDIZI

Sono prove indirette, in quanto permettono di risalire all’accertamento di un fatto ignoto partendo da un fatto noto (ad esempio, scoperta sangue vittima su giacca presunto assassino). L’art. 192 c.p.p. prevede che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, questa pluralità di indizi dovrà essere in armonia tra loro.

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VALUTAZIONE DELLE PROVE

Ogni prova viene apprezzata liberamente dal giudice, il quale ai sensi dell'art. 192 c.p.p.dovrà illustrare i criteri adottati per le valutazioni acquisite. Il legislatore ha posto vincoli sugli indizi e sulla chiamata del correo, che per avere valenza probatoria deve essere valutata unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità: è la tematica dei c.d. riscontri esterni, costituiti da quelle circostanze che pur non provando direttamente il fatto affermato dal coimputato, rendono attendibile la dichiarazione stessa.

 

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PERIZIA

Può essere effettuata nel corso delle indagini preliminari, con incidente probatorio, quando si tratta di prova concernente persona, cosa o luogo modificabile o prova che imporrebbe sospensione dibattimentale superiore a 60 giorni o in dibattimento. I presupposti relativi alla perizia sono lo svolgimento delle indagini e l’acquisizione di dati o valutazioni che necessitano di specifiche competenze, mentre i presupposti relativi al perito sono la particolare competenza, l’assenza di cause di incapacità, di astensione e di ricusazione.

Il giudice nomina il perito, verifica l’assenza di causa di incapacità, astensione e ricusazione e formula i quesiti, il perito effettua i necessari accertamenti, risponde ai quesiti immediatamente o nel termine richiesto al giudice, che se non lo concede lo sostituirà con altro perito.

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