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6. Le persone giuridiche

LA SEDE GIURIDICA DELLA PERSONA

La sede in cui le persone vivono e svolgono la loro attività è rilevante giuridicamente perché è necessario conoscere il luogo in cui una persona opera e può essere reperito. Le relazioni territoriali della persona sono la dimora, ovvero il luogo nel quale il soggetto si trova occasionalmente ed ha scarso rilievo giuridico e viene presa in considerazione solo quando non si conosca la residenza, che come la dimora è una situazione di fatto, ma richiede l’effettiva e abituale presenza del soggetto. La residenza può essere scelta liberamente ma deve essere denunciata nei modi prescritti dalla legge ed ha autonomo rilievo giuridico in materia di pubblicazioni, celebrazione del matrimonio e adozioni. Il domicilio è il luogo ove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi; in dottrina si distinguono domicilio volontario, necessario, generale o eletto.

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LE PERSONE GIURIDICHE

Si intende quel complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo, al quale la legge riconosce espressamente la qualifica di soggetto di diritto. Le persone giuridiche si dividono in:

  • corporazioni ed istituzioni: la corporazione è il complesso organizzato di persone fisiche; gli elementi costitutivi sono una pluralità di persone, uno scopo comune e un patrimonio sufficiente e si dividono in associazioni (se lo scopo sociale non è di natura economica) e società (se invece perseguono uno scopo lucrativo). L’istituzione invece è il complesso organizzato di beni e gli elementi costitutivi sono la persona fondatrice e le persone che ricoprono gli organi direttivi, uno scopo, il patrimonio e si distingue in fondazioni (caratterizzate dalla destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità) e comitati (generalmente costituiti per la raccolta di fondi vincolati ad una determinata finalità). Le differenza principali tra istituzioni e fondazioni riguardano il patrimonio: per le fondazioni è l’elemento costitutivo essenziale, mentre per le associazioni costituisce un elemento di minore importanza rispetto a quello delle persone, anche se è uno strumento atto ad arrivare ad un determinato scopo che per le fondazioni è esterno in quanto consiste nella realizzazione di un vantaggio per altri, mentre nelle associazioni è interno in quanto il vantaggio è per i soci.

  • pubbliche e private: la persone giuridiche pubbliche perseguono interessi generali propri dello Stato mentre le persone giuridiche private perseguono fini che pur se comuni a molti soggetti non sono propri dello Stato.

  • civili ed ecclesiastiche: quelle civili sono tutte le persone giuridiche private, quelle ecclesiastiche sono quelle che perseguono fini di culto e come tali sono disciplinate dal diritto canonico.

  • nazionali e straniere: sono nazionali quelle riconosciute dallo Stato Italiano, sono straniere quello non riconosciute dalla Stato Italiano.

Per l’acquisizione della personalità giuridica è necessario il riconoscimento che viene attribuito dalla Regione per le persone che operano nell’ambito di una Regione, mentre viene attribuito dal Prefetto per i restanti casi. Le società commerciali invece acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese. La caratteristica principale delle persone giuridiche è l’autonomia patrimoniale perfetta che indica insensibilità del patrimonio dell’ente ai debiti personali dei partecipanti, si intende quindi il fatto che il patrimonio della persona giuridica rimane nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti e di conseguenza i beni della persona giuridica appartengono ad essa e non ai singoli soci, mentre il creditore del singolo socio non è creditore verso la persona giuridica e in caso di inadempienza non può rivalersi sul patrimonio della persona giuridica.

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CAPACITA’ GIURIDICA E CAPACITA’ DI AGIRE

Le persone giuridiche godono di una capacità illimitata e generale. In relazione alla loro particolare natura l’ordinamento non riconosce quei diritti strettamente attribuibili alle sole entità fisiche (quindi nel campo dei diritti personali) essendo priva di un organismo fisico non può far valere i diritti e le situazioni collegati ad esso (ad esempio, diritti alimentari, matrimonio, ecc.). Nel campo dei diritti patrimoniali, nei quali il limite principale era la necessità di un’autorizzazione governativa per l’acquisto di immobili a titolo oneroso o l’accettazione di eredità o donazioni, tale limite è stato rimosso con l’art. 13 L. n.127/1997 (c.d. semplificazione amministrativa), con la quale è stata scelta la liberalizzazione abrogando l’art. 17 c.c. (c.d. "manomorta", ovvero accumulo presso persona giuridica di beni conseguenzialmente sottratti al mercato per motivi politici o di ordine pubblico).

Le persone giuridiche hanno piena capacità di agire, tuttavia esse non sono idonee a formare ed esprimere una volontà se non attraverso persone fisiche e gli amministratori che costituiscono gli organi fisici della persona giuridica. Si parla di rappresentanza organica per indicare il rapporto tra persona giuridica ed il soggetto che agisce, con il quale si instaura un rapporto di compenetrazione. Gli organi delle persone giuridiche sono quindi gli amministratori, che sono organi esecutivi comuni ad ogni persona giuridica mediante i quali la persona giuridica manifesta la propria volontà ed entra in relazioni giuridiche con altri soggetti.

In tema di responsabilità delle persone giuridiche, il D.Lgs. n.231/2001 ha stabilito che gli enti devono considerarsi responsabili per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da parte di coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione e controllo, nonché da parte di persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti. La responsabilità cui va incontro l’ente è di carattere amministrativo e le sanzioni sono di natura pecuniaria e interdittiva.

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VICENDE DELLE PERSONE GIURIDICHE

Affinchè la persona giuridica possa entrare a far parte del mondo di diritto, il riconoscimento deve essere preceduto dalla costituzione o formazione dell’ente. La costituzione delle associazioni si ha attraverso:

  • l’atto costitutivo, che è il negozio in forza del quale si costituisce l’associazione;

  • lo statuto, che è invece il documento redatto nella forma dell’atto pubblico, che contiene le norme che regoleranno la vita dell’ente.

La costituzione delle fondazioni invece si ha attraverso:

  • il negozio di fondazione, che ha come contenuto la volontà del fondatore a che sorga la fondazione e può essere racchiuso sia in un atto pubblico tra vivi che in un testamento; 

  • l’atto di donazione, che opera invece l’attribuzione di beni a titolo gratuito al futuro ente da costruire e lo statuto.

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ESTINZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE

Vi sono cause di estinzione comuni ad ogni persone giuridica e sono:

  • quelle previste dalla volontà degli associati o del fondatore; 

  • venire meno allo scopo;

  • lo scioglimento disposto dall’autorità governativa.

Poi vi sono cause di estinzione proprie delle sole associazioni che sono il venir meno di tutti gli associati e lo scioglimento disposto dall’assemblea.

La devoluzione dei beni della persona giuridica è il trasferimento ad un nuovo soggetto dell’eventuale residuo netto del patrimonio dopo la liquidazione della persona giuridica. I beni residuali sono devoluti secondo le disposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto, in mancanza di tali disposizioni provvede l’autorità competente, che assegna i beni ad altro ente con uguale scopo.


 

L’AMMISSIONE, IL RECESSO E L’ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

La qualità di associato può essere acquisita simultaneamente alla costituzione dell’associazione o successivamente ad essa. Lo statuto o l’atto costitutivo deve infatti indicare le condizioni per l’ammissione degli associati, manca però un diritto all’ammissione per i terzi che ne abbiano i requisiti. L’associato può recedere dall’associazione ma in tal caso non ha alcun diritto sul patrimonio di essa. L’esclusione può essere decretata solo per gravi motivi dall’assemblea.

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LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Costituiscono un fenomeno molto diffuso nella vita moderna (ad esempio, partiti politici, sindacati, circoli sportivi). Si tratta di complessi di soggetti i quali, pur essendo dotati dello stesso substrato delle persone giuridiche, non hanno chiesto un formale riconoscimento, ma la cui realtà non può essere disconosciuta dall’ordinamento. Sono regolate dagli accordi degli associati e il mancato riconoscimento comporta conseguenze di ordine patrimoniale rispetto a quei componenti dell’associazione che agiscono per conto dell’ente, i quali sono sempre personalmente responsabili (insieme all’ente) delle obbligazioni assunte. I contributi degli associati e i beni acquistati dall’ente costituiscono il c.d. fondo comune e su di esso si possono eventualmente soddisfare i terzi creditori dell’associazione. Anche in tali tipi di associazioni esiste un’autonomia patrimoniale, definita imperfetta perché pur esistendo un fondo comune, sono responsabili solidamente e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima. La capacità processuale delle associazioni non riconosciute è riconosciuta espressamente dal codice (art. 36 c.c.) e la legittimazione attiva o passiva al giudizio spetta a coloro che rivestono la carica di presidente o direttore dell’associazione.

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I COMITATI

E’ un ente di fatto composto da un gruppo di persone che attraverso un’aggregazione di mezzi materiali si propone il raggiungimento di uno scopo altruistico, generalmente di interesse pubblico ed a tal fine cerca contributi per mezzo di pubbliche sottoscrizioni o inviti ad offrire. Il fondo del comitato si costituisce con le offerte dei singoli sottoscrittori. Anche il comitato ha autonomia patrimoniale imperfetta in quanto i fondi raccolti non appartengono ne agli oblatori ne agli appartenenti al comitato, ma sono irrevocabilmente destinati allo scopo per cui sono stati raccolti. Per quanto riguarda la responsabilità, i componenti del comitato sono responsabili personalmente e solidamente verso gli oblatori della conservazione del patrimonio e della sua destinazione allo scopo stabilito, inoltre tutti i componenti del comitato sono responsabili solidamente e personalmente delle obbligazioni assunte dal comitato.

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L’IMPRESA SOCIALE

Il D.Lgs. n.255/2006 ha introdotto la figura dell’impresa senza scopo di lucro. In sostanza si ammette la possibilità di prevedere strutture imprenditoriali che perseguono finalità diverse da quelle del profitto. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni private, comprese le società e gli enti che esercitano in via stabile un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale con finalità di interesse generale e che sono in possesso dei requisiti richiesti; inoltre possono acquisire questa qualifica le imprese che esercitano attività al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati o lavoratori disabili. L’impresa sociale si costituisce con atto pubblico che deve espressamente indicare il carattere sociale dell’impresa ed in particolare l’oggetto sociale e l’assenza di scopo di lucro.

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