top of page

15. Le obbligazioni dalla legge

LA GESTIONE DI AFFARI ALTRUI

Si ha quando un soggetto (gestore) assume spontaneamente, senza averne avuto incarico dall’interessato (dominus) l’amministrazione di uno o più affari patrimoniali altrui. Oggetto della gestione di affari possono essere sia atti giuridici sia atti materiali.

Requisiti sono:

  • l’utilità iniziale della gestione; 

  • la mancanza di un divieto alla gestione da parte del dominus

  • la consapevolezza dell’alienità dell’affare; 

  • la liceità dell’affare; 

  • la capacità di agire del gestore;

  • l’impedimento dell’interessato.

La gestione di affari produce: 

  • nei confronti del gestore: l’obbligo di continuare la gestione intrapresa finché l’interessato non sia in condizione di provvedervi da se; 

  • nei confronti del dominus: questi deve adempiere agli obblighi che gli derivano dai negozi compiuti dal gestore in suo nome.

​

​

IL PAGAMENTO DELL’INDEBITO

E’ l’atto con cui taluno esegue un pagamento non dovuto; esso da luogo ad un’obbligazione di restituzione.

Si ha indebito oggettivo quando chi paga (solvens), paga un debito che assolutamente non esiste oppure paga un debito cui è tenuto, ma ad una persona che non ha diritto al pagamento. In questo caso il credito non esiste.

Si ha indebito soggettivo quando il solvens che non è debitore, paga ad un creditore quanto a costui è dovuto da un terzo. In questo caso il credito esiste, ma chi paga non è il debitore.

Per la restituzione di quanto dato, nell’indebito oggettivo è necessario che il solvens fornisca la prova di aver pagato un debito senza esservi tenuto, nell’indebito soggettivo, per la restituzione, la legge richiede che il solvens abbia pagato per errore scusabile, cioè non dipendente nemmeno in minima parte da omissione di diligenza.

Se colui che ha ricevuto il pagamento (accipiens) è in buona fede, è tenuto a restituire oltre l’indebito, anche i frutti e gli interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale, se è in mala fede oltre l’indebito, frutti ed interessi dal giorno del pagamento ricevuto, se è incapace, è tenuto alla restituzione solo di ciò che sia stato rivolto in suo vantaggio.

​

​

L’INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO

Si ha in tutti i casi in cui taluno converte in proprio profitto un bene altrui o si avvantaggia di un’attività altrui, con altrui danno e senza alcuna ragione che ne giustifichi il profitto o il vantaggio. L’effetto dell’arricchimento senza causa è costituito dall’obbligazione dell’indennizzo da parte dell’arricchito in favore del depauperato, tale azione è proponibile solo se al danneggiato non spetti altra azione specifica, dunque è azione sussidiaria.

I presupposti per l’esperimento dell’azione sono:

  • l’arricchimento di una persona; 

  • la diminuzione patrimoniale di un altro; 

  • il nesso causale tra arricchimento di una persona e diminuzione patrimoniale di un altro; 

  • la mancanza di causa giustificativa delle due.

Se l’arricchimento ha per oggetto una somma di denaro, questa deve essere restituita in eguale somma, se ha per oggetto una cosa determinata, è tenuto a restituirla (se la restituzione non è possibile, il depauperato può ottenere un indennizzo limitato alla somma minore tra l’impoverimento da lui ricevuto ed il corrispondente arricchimento dell’altra persona).

bottom of page