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14. Le obbligazioni da atto illecito

ILLECITO CIVILE E PENALE

I fatti illeciti rientrano tra le fonti di obbligazione, in quanto da essi deriva l’obbligo di risarcimento del danno a carico del loro autore. L’art. 2043 c.c. definisce illecito qualsiasi fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, sancendo l’obbligo per colui che lo ha commesso, di risarcire il danno. Tale norma costituisce il cardine della responsabilità extracontrattuale.

L’illecito penale è represso per finalità di ordine superiore (difesa sociale), mentre l’illecito civile è represso allo scopo di risarcire i danni prodotti o riparare i pregiudizi sofferti dai singoli. L’illecito penale è necessariamente tipico poiché nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto dalla legge come reato, mentre l’illecito civile è atipico, poiché comprende ogni possibile fatto dovuto ad una condotta umana che cagioni ad altri danno ingiusto, i presupposti per l’imputabilità civile e penale sono valutati diversamente.

La struttura dell’atto illecito è costituita dall’elemento oggettivo (consistente in un fatto che cagiona un danno ingiusto) e dall’elemento soggettivo (consistente nel dolo e nella colpa, sul presupposto della capacità di intendere e volere dell’agente).

IL FATTO

Il fatto, ossia il comportamento dannoso, può consistere in un atto positivo (commissivo) dal quale il soggetto avrebbe dovuto astenersi e in un fatto omissivo cioè in un’astensione (ai fini del risarcimento è obbligato solo chi aveva il dovere giuridico di agire e non l’ha fatto). Per il sorgere della responsabilità occorre un nesso di causalità: l’evento dannoso deve essere conseguenza immediata e diretta dell’atto. Il nesso causale sussiste allorché il danno si verifica in dipendenza del fatto umano secondo l’ordine naturale delle cose e non rappresenta il prodotto di circostanze eccezionali (c.d. causalità adeguata).

L’IMPUTABILITA’ DEL FATTO

La responsabilità civile presuppone l’imputabilità. Perché il fatto possa essere imputato all’agente, si richiede la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace.

LA COLPA E IL DOLO

Il dolo consiste nella volontaria trasgressione del dovere giuridico: l’atto è doloso se chi lo ha commesso ha agito con coscienza e volontà di cagionare l’evento dannoso. 

La colpa consiste nella violazione di un dovere di diligenza, cautela o perizia: l’atto illecito è colposo quando l’evento non è voluto ma è cagionato per negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA

Si fonda sulla sola esistenza del nesso di causalità ed i casi più rilevanti sono la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, per i danni cagionati da animali, per i danni cagionati dalla rovina degli edifici, per l’esercizio di attività pericolose, per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli.

LA RESPONSABILITA’ INDIRETTA

A volte l’obbligo di risarcire ricade su un soggetto diverso dall’autore del fatto; tra le forme di responsabilità indiretta vi è:

  • la responsabilità dei padroni e dei committenti, per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici o commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti; 

  • la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dal veicolo, qualora il proprietario sia persona diversa dal conducente; 

  • la responsabilità dei genitori, per i danni cagionati dal fatto illecito dei figli minorenni che abitano con essi.

La responsabilità è esclusa solo se gli interessati provano di non aver potuto impedire il fatto.

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

Si ha responsabilità contrattuale nel caso di violazione di un dovere specifico, derivante da un precedente rapporto obbligatorio (se il debitore non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno).

Si ha responsabilità extracontrattuale nel caso di violazione del dovere generico di non ledere l’altrui sfera giuridica.

La disciplina giuridica tra le due si differenzia:

  • riguardo alla capacità (contrattuale: capacità di obbligarsi; extracontrattuale: capacità di intendere e volere); 

  • riguardo all’onere della prova (contrattuale: bisogna dimostrare l’esistenza dell’obbligazione:; extracontrattuale: bisogna dimostrare il fatto materiale, ovvero la condotta dell’agente); 

  • riguardo ai danni risarcibili (contrattuale: sono risarcibili solo i danni prevedibili; extracontrattuale: sono risarcibili tutti i danni conseguenti alla condotta dell’agente); 

  • in materia di prescrizione (contrattuale: il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di 10 anni; extracontrattuale: 5 anni).

IL DANNO E IL RISARCIMENTO

Danno è qualsiasi lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile e tutelato dall’ordinamento.

DANNO PATRIMONIALE

E’ quello che si traduce in un pregiudizio al patrimonio e può consistere nella perdita, diminuzione o danneggiamento di un bene patrimoniale, nella perdita di un guadagno o nella necessità sopravvenuta di compiere delle spese e si distingue in:

  • danno emergente, consistente in una diminuzione del patrimonio;

  • lucro cessante, che si identifica nel mancato guadagno determinato dal fatto dannoso.

DANNO NON PATRIMONIALE

E’ ogni pregiudizio recato direttamente alla persona, senza colpire ne direttamente ne indirettamente il patrimonio o la capacità produttiva della persona stessa. Sono risarcibili solo nei casi previsti dalla legge quando il fatto illecito è previsto come reato. Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesione di interessi privi di contenuto economico non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa. Il danno risarcibile è quello che costituisce conseguenza e immediata e diretta del fatto illecito, deve inoltre essere attuale cioè certo ed effettivo al momento della pretesa al risarcimento. Anche i danni futuri, anche se certi nell’esistenza ma incerti sull’ammontare, sono risarcibili.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Deve assumere il valore di una totale riparazione delle conseguenze dell’evento dannoso, può essere corrisposto per equivalente (versamento somma di denaro corrispondente alla perdita subita e al mancato guadagno) o in forma specifica (consiste nel ripristinare la situazione di fatto preesistente mediante la restituzione del bene sottratto).

Casi di esclusione dell’antigiuridicità sono la legittima difesa e lo stato di necessità.

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