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14. Le obbligazioni da atto illecito

ILLECITO CIVILE E PENALE

I fatti illeciti rientrano tra le fonti di obbligazione, in quanto da essi deriva l’obbligo di risarcimento del danno a carico del loro autore. L’art. 2043 c.c. definisce illecito qualsiasi fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, sancendo l’obbligo per colui che lo ha commesso, di risarcire il danno. Tale norma costituisce il cardine della responsabilità extracontrattuale.

L’illecito penale è represso per finalità di ordine superiore (difesa sociale), mentre l’illecito civile è represso allo scopo di risarcire i danni prodotti o riparare i pregiudizi sofferti dai singoli. L’illecito penale è necessariamente tipico poiché nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto dalla legge come reato, mentre l’illecito civile è atipico, poiché comprende ogni possibile fatto dovuto ad una condotta umana che cagioni ad altri danno ingiusto, i presupposti per l’imputabilità civile e penale sono valutati diversamente.

La struttura dell’atto illecito è costituita dall’elemento oggettivo (consistente in un fatto che cagiona un danno ingiusto) e dall’elemento soggettivo (consistente nel dolo e nella colpa, sul presupposto della capacità di intendere e volere dell’agente).

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IL FATTO

Il fatto, ossia il comportamento dannoso, può consistere in un atto positivo (commissivo) dal quale il soggetto avrebbe dovuto astenersi e in un fatto omissivo cioè in un’astensione (ai fini del risarcimento è obbligato solo chi aveva il dovere giuridico di agire e non l’ha fatto). Per il sorgere della responsabilità occorre un nesso di causalità: l’evento dannoso deve essere conseguenza immediata e diretta dell’atto. Il nesso causale sussiste allorché il danno si verifica in dipendenza del fatto umano secondo l’ordine naturale delle cose e non rappresenta il prodotto di circostanze eccezionali (c.d. causalità adeguata).

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L’IMPUTABILITA’ DEL FATTO

La responsabilità civile presuppone l’imputabilità. Perché il fatto possa essere imputato all’agente, si richiede la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace.

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LA COLPA E IL DOLO

Il dolo consiste nella volontaria trasgressione del dovere giuridico: l’atto è doloso se chi lo ha commesso ha agito con coscienza e volontà di cagionare l’evento dannoso. 

La colpa consiste nella violazione di un dovere di diligenza, cautela o perizia: l’atto illecito è colposo quando l’evento non è voluto ma è cagionato per negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

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LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA

Si fonda sulla sola esistenza del nesso di causalità ed i casi più rilevanti sono la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, per i danni cagionati da animali, per i danni cagionati dalla rovina degli edifici, per l’esercizio di attività pericolose, per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli.

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LA RESPONSABILITA’ INDIRETTA

A volte l’obbligo di risarcire ricade su un soggetto diverso dall’autore del fatto; tra le forme di responsabilità indiretta vi è:

  • la responsabilità dei padroni e dei committenti, per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici o commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti; 

  • la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dal veicolo, qualora il proprietario sia persona diversa dal conducente; 

  • la responsabilità dei genitori, per i danni cagionati dal fatto illecito dei figli minorenni che abitano con essi.

La responsabilità è esclusa solo se gli interessati provano di non aver potuto impedire il fatto.

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RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

Si ha responsabilità contrattuale nel caso di violazione di un dovere specifico, derivante da un precedente rapporto obbligatorio (se il debitore non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno).

Si ha responsabilità extracontrattuale nel caso di violazione del dovere generico di non ledere l’altrui sfera giuridica.

La disciplina giuridica tra le due si differenzia:

  • riguardo alla capacità (contrattuale: capacità di obbligarsi; extracontrattuale: capacità di intendere e volere); 

  • riguardo all’onere della prova (contrattuale: bisogna dimostrare l’esistenza dell’obbligazione:; extracontrattuale: bisogna dimostrare il fatto materiale, ovvero la condotta dell’agente); 

  • riguardo ai danni risarcibili (contrattuale: sono risarcibili solo i danni prevedibili; extracontrattuale: sono risarcibili tutti i danni conseguenti alla condotta dell’agente); 

  • in materia di prescrizione (contrattuale: il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di 10 anni; extracontrattuale: 5 anni).

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IL DANNO E IL RISARCIMENTO

Danno è qualsiasi lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile e tutelato dall’ordinamento.

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DANNO PATRIMONIALE

E’ quello che si traduce in un pregiudizio al patrimonio e può consistere nella perdita, diminuzione o danneggiamento di un bene patrimoniale, nella perdita di un guadagno o nella necessità sopravvenuta di compiere delle spese e si distingue in:

  • danno emergente, consistente in una diminuzione del patrimonio;

  • lucro cessante, che si identifica nel mancato guadagno determinato dal fatto dannoso.

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DANNO NON PATRIMONIALE

E’ ogni pregiudizio recato direttamente alla persona, senza colpire ne direttamente ne indirettamente il patrimonio o la capacità produttiva della persona stessa. Sono risarcibili solo nei casi previsti dalla legge quando il fatto illecito è previsto come reato. Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesione di interessi privi di contenuto economico non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa. Il danno risarcibile è quello che costituisce conseguenza e immediata e diretta del fatto illecito, deve inoltre essere attuale cioè certo ed effettivo al momento della pretesa al risarcimento. Anche i danni futuri, anche se certi nell’esistenza ma incerti sull’ammontare, sono risarcibili.

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IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Deve assumere il valore di una totale riparazione delle conseguenze dell’evento dannoso, può essere corrisposto per equivalente (versamento somma di denaro corrispondente alla perdita subita e al mancato guadagno) o in forma specifica (consiste nel ripristinare la situazione di fatto preesistente mediante la restituzione del bene sottratto).

Casi di esclusione dell’antigiuridicità sono la legittima difesa e lo stato di necessità.

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