13. Le obbligazioni da atti unilaterali
LE PROMESSE UNILATERALI
La promessa unilaterale è un negozio giuridico unilaterale consistente in una dichiarazione emessa da una parte, che si obbliga ad effettuare una determinata prestazione verso un’altra senza che questa debba accettare. Producono effetti solo nei casi previsti dalla legge e i caratteri fondamentali sono:
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l’obbligatorietà (dovere di adempimento);
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l’irrevocabilità;
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l’inapplicabilità del binomio onerosità-gratuità (la prestazione non acquista mai il carattere di corrispettivo).
Tra le figure di promessa unilaterale vi sono la promessa di pagamento, la ricognizione di debito, la promessa al pubblico e i titoli di credito.
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PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO
La promessa di pagamento è un atto unilaterale con il quale una persona si obbliga ad un determinato pagamento verso un’altra persona.
La ricognizione di debito è un atto unilaterale con cui un soggetto riconosce l’esistenza di un proprio debito verso un altro soggetto. Tali istituti costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie (sempre rivolte ad un preciso destinatario), obbligatorie (si obbliga unilateralmente) e con effetti probatori.
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LA PROMESSA AL PUBBLICO
E’ una promessa unilaterale a destinatario indeterminato che ha per contenuto una prestazione da effettuarsi a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una data azione. Diviene vincolante per il promittente appena è portata a conoscenza del pubblico ed è revocabile purché avvenga per giusta causa e sia resa pubblica nella stessa forma della promessa e non si sia verificata la situazione considerata o non sia stata già compiuta l’azione prevista. L’obbligatorietà cessa se entro un anno dalla promessa non sia stato comunicato al promittente l’avveramento della situazione.