4. Parte XI - Le notificazioni
LE NOTIFICAZIONI
E’ l’attività attraverso la quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto del rapporto processuale l’esistenza di un atto cui tale soggetto abbia interesse.
I soggetti interessati alla notificazione sono i soggetti richiedenti, ovvero tutti quelli che abbiano interessi sostanziali nel procedimento e i soggetti destinatari, che possono anche essere persone non titolari di interessi nel procedimento, come i testimoni.
L’organo notificatore rappresenta il soggetto-mezzo che opera materialmente la notifica.
Gli organi tipici sono quelli che in generale curano l’attività notificatoria e sono:
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l’ufficiale giudiziario (cura in via ordinaria le notifiche richieste dal giudice, talvolta dal P.M. e sempre quelle chieste dalle parti private);
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la P.G. (cura le notificazioni degli atti del P.M. nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa P.G. è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire).
Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia Penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti.
Gli organi atipici sono quelli che in maniera episodica e saltuaria eseguono la notifica, anche in forma diversa da quella ordinaria e sono:
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il giudice (attraverso comunicazioni orali date ai presenti in sede di udienza);
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il P.M. (comunicazioni orali durante il compimento di attività d’ufficio);
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il funzionario di cancelleria o segreteria (mediante consegna dell’atto a mani proprie dell’interessato);
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il difensore (attraverso invio di copia dell’atto con Raccomandata R.R.).
La forma tipica è la consegna di copia integrale dell’atto (art. 148 comma 3 c.p.p.), munita dell’attestazione di conformità all’originale. Le forma tipiche sono:
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gli avvisi orali del giudice o del P.M.;
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mezzi tecnici di trasmissione a distanza (telex, telefax), non ammessi nei confronti dell’indagato;
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per telefono o telegrafo, non ammesso nei confronti dell’indagato;
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per presa visione (presa d’atto sottoscritta sull’originale);
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pubblici annunci (pubblicazione su giornali e Gazzetta Ufficiale).
Particolarmente garantista è la disciplina della notifica degli atti all’imputato. Se è detenuto va ricercato nell’istituto di detenzione e la notifica va consegnata nelle mani proprie, se è libero la notifica avviene nell’abitazione o luogo di lavoro, o nella temporanea dimora nelle mani proprie o in mancanza, di persona convivente o del portiere. In mancanza della possibilità di notifica, l’atto viene depositato nella casa comunale, con comunicazione al destinatario dell’avvenuto deposito mediante raccomandata R.R. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore.