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7. Le indagini preliminari

NOTITIA CRIMINIS

Le indagini preliminari vengono avviate a seguito della notizia di reato, che può pervenire alla P.G. o al P.M., quest’ultimo ricevuta la segnalazione, assume la direzione delle indagini, dando alla P.G. le direttive opportune (art. 327 c.p.p.). La notitia crimis va iscritta in apposito registro, tale iscrizione fa decorrere il tempo per le indagini preliminari e può comportare l’attribuzione di competenza territoriale in particolari casi.

 

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L’INFORMATIVA DI REATO

E’ una denuncia qualificata proveniente dalla P.G. (art. 347 c.p.p.), va trasmessa al P.M. per iscritto, senza ritardo e in caso di urgenza anche in forma orale, deve riferire gli elementi essenziali del fatto, le fonti di prova, le attività compiute, se possibile vengono fornite le generalità dell’indagato, della persona offesa o dei potenziali testimoni.

 

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LA DENUNCIA

E’ un atto con cui ogni persona, anche diversa dall’offeso dal reato, informa il Procuratore della Repubblica, o un ufficiale di P.G. di un fatto che possa costituire reato perseguibile d’ufficio (artt. 331-333 c.p.p.), può provenire da privati (facoltativa) o da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (obbligatoria), può essere presentata per iscritto o verbalmente, in questo caso viene raccolta in un processo verbale dall’autorità che la riceve.

 

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LA QUERELA

Le condizioni di procedibilità sono quelle in mancanza delle quali, il P.M. non può iniziare ne proseguire l’azione penale. La querela è l’atto formale con il quale il soggetto offeso da un reato chiede che si proceda contro il suo autore, assume rilevanza solo nei casi in cui la legge penale subordina la punibilità del reato alla volontà dell’offeso (reati procedibili a querela). Titolare del diritto di querela è la persona offesa, per i minori di anni 14 e gli interdetti per infermità di mente può essere esercitato dai genitori o dal tutore e deve esercitarsi entro tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato.

L’estinzione del diritto di proporre querela si ha per rinuncia preventiva, che non comporta l’estinzione del diritto al risarcimento dei danni azionabile di fronte al giudice civile, per decadenza per decorso del termine di tre mesi, per morte dell’offeso prima della proposizione di querela, il diritto di querela si estingue e non si può procedere contro il reo, dopo la proposizione della querela, si deve procedere contro il colpevole salvo remissione da parte degli eredi.

Se all’esito del processo, l’imputato viene assolto, il querelante è condannato al pagamento delle spese processuali, salvo che il proscioglimento sia fondato su insufficienza o contradditorietà della prova e vi sia quindi dubbio sulla colpevolezza.

 

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IL REFERTO

E’ l’atto obbligatorio con il quale l’esercente professione sanitaria, riferisce entro 48 ore al P.M. o alla P.G. i casi di sospetto delitto perseguibili d’ufficio, riscontrati nello svolgimento della propria attività professionale (art. 334 c.p.p.), il referto deve essere presentato dall’obbligato, pena sanzione penale.

 

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LE NOTIZIE ATIPICHE

Sono gli scritti anonimi e le delazioni confidenziali, non potendosene stabilire la paternità, possono essere utilizzati per le indagini ma non in sede processuale.

 

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LA RICHIESTA DI PROCEDIMENTO

E’ una manifestazione di volontà spettante al Ministro della Giustizia (art. 342 c.p.p.), è irrevocabile, ed è prevista per reati in danno del Presidente della Repubblica, per i delitti politici commessi all’estero, per i delitti comuni commessi all’estero purché il reo si trovi in Italia o siano puniti con l’ergastolo o con pena inferiore nel minimo a tre anni, per i delitti commessi da uno straniero all’estero a danno dello Stato, purchè il reo si trovi in Italia o si tratti di un delitto con reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, per i delitti commessi a danno delle comunità europee, di uno Stato estero purchè il reo si trovi in Italia, l’estradizione non sia stata concessa, e si tratti di un delitto punito con l’ergastolo o con reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni.

 

 

L’ISTANZA

E’ prevista per taluni reati commessi all’estero, che se commessi in Italia sarebbero perseguibili d’ufficio. Il c.p. subordina la punibilità di essi all’istanza della persona offesa, quindi l’istanza come la querela, funziona da condizione di procedibilità ed è irrevocabile.

 

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L’AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

E’ l’atto con cui l’autorità (Camera, Senato, Corte Costituzionale o Ministro della Giustizia) consente l’esercizio dell’azione penale, rimuovendo l’ostacolo frapposto da particolari disposizioni di legge; può aversi per reati commessi da ministri o da giudici costituzionali, oppure per reati contro la personalità dello Stato o reati di vilipendio.

La richiesta a procedere va formulata dal P.M. entro 30 gg dall’iscrizione nel R.G.N.R. (Registro Generale Notizie di Reato), fino a quando non sia stata concessa l’autorizzazione, è fato divieto di disporre il fermo o una misura cautelare, inoltre è vietato sottoporla a perquisizione, ispezione, ricognizione, individuazione, confronto e intercettazioni, tali atti sono consentiti solo nel caso di reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio.

Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono inutilizzabili, può esserci interrogatorio se l’interessato lo richiede. L’autorizzazione concessa è irrevocabile.

 

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IMMUNITA’ DELLE ALTE CARICHE DELLO STATO

Il c.d. Lodo Alfano (L. n.124/2008), aveva introdotto un’immunità di tipo processuale per le alte cariche dello Stato, sospendendo i processi fino alla cessazione della carica o della funzione per Presidente della Repubblica,  presidenti Camera e Senato (art. 1). La Corte Costituzionale con sentenza n.262/2009 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, in quanto tali prerogative possono essere introdotte nell’ordinamento solo con legge costituzionale e non con legge ordinaria.

 

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DIFETTO DI CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA’

Si riflette sul tipo di provvedimento, in relazione al momento processuale in cui si verifica: archiviazione per improcedibilità, sentenza di non luogo a procedere nell’udienza preliminare o sentenza di non doversi procedere in dibattimento. Tale decisione non impedisce l’esercizio dell’azione penale se in seguito sopravviene la querela o l’istanza, ovvero la condizione soggettiva che rendeva necessaria tale autorizzazione.

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LE INDAGINI PRELIMINARI

Esiste una fase del procedimento dedicata alle indagini preliminari (art. 326 c.p.p.), vi è la figura del G.I.P., nonché un’apposita udienza definita preliminare.

E’ una fase processuale, in cui manca l’organo giurisdizionale, ma sono le parti che si attivano a cercare le fonti di prova, di cui si serviranno innanzi al giudice per sostenere le proprie ragioni.

Le acquisizioni della fase procedimentale non sono irrilevanti poiché utilizzabili per ottenere una misura cautelare, ovvero l’autorizzazione ad un’intercettazione, inoltre formeranno oggetto di valutazione da parte del G.I.P., incaricato di decidere sulla sufficienza degli elementi per il rinvio a giudizio.

In casi particolari, come gli atti irripetibili, potranno avere una valenza probatoria dibattimentale; invece nei riti speciali, ossia nel giudizio abbreviato o nell’applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudizio viene espresso sulla base dei soli atti di indagine preliminare.

In questa fase il P.M. si trova in una posizione di vantaggio, potendo usufruire della P.G. e può disporre il fermo di indiziato, procedere a ispezioni, perquisizioni, sequestri, accompagnamenti coattivi.

 

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INDAGINI PRELIMINARI DELLA P.G.

Il c.d. pacchetto sicurezza (L. n.128/2001) ha ampliato il potere di investigazione della P.G. alla quale è consentito, anche dopo aver riferito la notizia al P.M., di continuare l’attività investigativa di propria iniziativa, anche fuori dalle direttive del P.M.

 

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ATTI COMPIUTI DI INIZIATIVA DA AGENTI E UFFICIALI P.G.

  • Informativa di reato (art. 347 c.p.p.)

  • Assicurazione delle fonti di prova (art. 348 c.p.p.)

  • Identificazione indagato e persone informate sui fatti (art. 349 c.p.p.)

  • Accompagnamento per identificazione (art. 349 c.p.p.)

  • Ricezione di spontanee dichiarazioni dell’indagato, anche se fermato o arrestato (art. 350 c.p.p.)

  • Sommarie informazioni di persone informate sui fatti (art. 351 c.p.p.).

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ATTI COMPIUTI DI INIZIATIVA SOLO DA UFFICIALE DI P.G.

  • Conservazione di cose e tracce pertinenti al reato, nonché dello stato dei luoghi (art. 354 c.p.p.)

  • Arresto in flagranza e provvedimenti conseguenti (art. 380 c.p.p.)

  • Fermo di P.G. per grave indiziato se vi è pericolo di fuga (art. 384 c.p.p.)

  • Perquisizioni e accertamenti sui luoghi, cose o persone (artt. 352-354 c.p.p.)

  • Assunzione sommarie informazioni da indagato libero, ovvero se fermato o arrestato, sul luogo e nell’immediatezza del fatto o spontanee (art. 350 c.p.p.)

  • Perquisizioni personali o locali e sistemi informatici (art. 352 c.p.p.)

  • Acquisizione plichi o corrispondenza, apertura su disposizione P.M. (art. 353 c.p.p.)

  • Accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi, se vi è pericolo nel ritardo e il P.M. non può intervenire (art. 354 c.p.p.)

  • Sequestro del corpo di reato e di cose pertinenti (art. 354 c.p.p.)

  • Accertamenti e rilievi su persone, non implicanti ispezioni personali (art. 354 c.p.p.)

  • Ricezione di denuncia, querela o referto.

 

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ATTI COMPIUTI SU DELEGA DA AGENTI E UFFICIALI DI P.G.

  • Esecuzione delle ordinanze del G.I.P. e poi del giudice, in materia di misure cautelari comportanti custodia o altre misure coercitive. (artt. 272-286 c.p.p.).

 

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ATTI COMPIUTI SU DELEGA SOLO DA UFFICIALE DI P.G.

  • Ispezione di luoghi, cose o persone (artt. 245-246 c.p.p.) quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato

  • Perquisizioni personali, locali o domiciliari (artt. 249-251 c.p.p.)

  • Sequestro corpo del reato e cose pertinenti (artt. 252-253 c.p.p.)

  • Sequestro di corrispondenza presso uffici postali (art. 254 c.p.p.)

  • Sequestro documenti presso banche (art. 255 c.p.p.)

  • Intercettazioni di conversazioni (art. 267 c.p.p.)

  • Individuazione di cose o persone (art. 361 c.p.p.)

  • Interrogatorio o confronto a cui partecipi indagato non detenuto (art. 370 c.p.p.)

 

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IL FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO (art. 384 c.p.p.)

Può essere attuato il fermo, da Ufficiale e Agente di P.G., anche fuori dai casi di flagranza e prima che il P.M. assuma la direzione delle indagini, nei confronti delle persone nei cui confronti esistano gravi indizi di colpevolezza circa la commissione di un delitto punito con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6, di un delitto concernente armi da guerra o esplosivi, di un delitto commesso con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico e quando specifici elementi facciano ritenere fondato il pericolo di fuga. Entrambi questi requisiti devono essere presenti per rendere il fermo legittimo, a seguito del fermo si attiva il procedimento di convalida.

 

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L’ARRESTO IN FLAGRANZA (art. 382 c.p.p.)

E’ in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere un delitto, chi subito dopo è inseguito dalla P.G. o persona offesa o da altre persone, chi è sorpreso con tracce o cose dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima.

Nei casi di situazione normativamente indicate, come ad esempio reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ex art. 382 c.p.p., colui il quale in base a documentazione fotografica o video, risulti inequivocabilmente autore del fatto, sempre che l’arresto sia compiuto entro 48 ore dal fatto, trattasi di flagranza differita.

La flagranza e la quasi flagranza sono presenti in dottrina, per motivi didattici o di classificazione, seppur il codice di procedura penale non ne ha conservato la distinzione.

 

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L’ARRESTO OBBLIGATORIO (art. 380 c.p.p.)

E’ previsto per chi ha commesso un delitto non colposo, consumato o tentato, punito con l’ergastolo ovvero con la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20, per uno dei delitti non colposi previsti dall’art. 380 c.p.p. (contro la personalità dello Stato, devastazione, saccheggio, riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, rapina, furto aggravato, delitti di cui all'art. 73 comma D.P.R. n.309/1990, terrorismo, eversione, stampo mafioso, associazione a delinquere, promozione e costituzioni associazioni segrete, delitti di illegale fabbricazione, introduzioni in Italia, vendita armi da guerra, tipo guerra e armi clandestine, per violenza sessuale). Il c.d. decreto antistupri, introduce l’obbligo dell’arresto in flagranza per i casi di stupro.

 

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L’ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381 c.p.p.)

E’ previsto per chi ha commesso un delitto non colposo, anche tentato, punito con la reclusione superiore nel massimo a 3 anni, delitto colposo punito con pena non inferiore nel massimo a 5 anni, per uno dei delitti indicati dell’art. 381 c.p.p. (peculato mediante profitto dell’errore altrui, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, commercio di medicinali guasti o alimenti nocivi, corruzione di minorenni, lesioni personali, furto, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi). Si procede all’arresto quando questo sia giustificato dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto.

 

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L’ARRESTO IN FLAGRANZA DA PARTE DI PRIVATI (art. 383 c.p.p.)

Il privato cittadino può arrestare in flagranza l’autore di un reato purché si tratti di delitti perseguibili d’ufficio e deve essere previsto l’arresto obbligatorio da parte della P.G. Ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, con l'obbligo consequenziale di "senza ritardo consegnare l'arrestato e gli oggetti costituenti il corpo del reato alla Polizia Giudiziaria, la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia".

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ATTIVITA’ UFFICIALI E AGENTI DI P.G.

Chi ha proceduto all’arresto deve dare immediata notizia al P.M. competente territorialmente, dando immediato avviso all’arrestato o al fermato della facoltà di nominare un difensore, notiziare immediatamente il difensore di fiducia o d’ufficio dopo richiesta al P.M., mettere a disposizione del P.M., non oltre le 24 ore dall’arresto, l’arrestato o del fermato, con la sua conduzione in carcere, trasmettere il relativo verbale d’arresto, sempre che non ricorra un caso di liberazione immediata, tradurre l’arrestato non oltre le 24 ore nella casa circondariale del luogo ove è stata eseguita la misura, con facoltà del P.M. di decidere se il soggetto sia custodito presso la propria abitazione o in luogo di cura, avvisare i familiari con il consenso dell’arrestato.

Ai sensi dell'art. 389 c.p.p. si procede a immediata liberazione se risulta evidente che l’arresto o il fermo sia stato eseguito per errore di persona o al di fuori dei casi previsti dalla legge, se il verbale o fermo è stato trasmesso oltre le 24 ore al P.M. ovvero se l’arrestato non sia stato tradotto in carcere entro il medesimo termine.

La P.G. ha il dovere di consentire che l’arrestato possa conferire col proprio difensore subito dopo l’arresto salvo che il P.M. non abbia dilazionato l’esercizio del diritto di conferire col proprio difensore, con apposito decreto motivato e per non più di 7 giorni (art. 104 c.p.p.).

Ai sensi dell'art. 349 c.p.p. la P.G. può procedere all’identificazione dell’indagato e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. La P.G. ha la facoltà di accompagnare in ufficio chi rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce documenti o generalità ritenuti falsi.

Ai sensi dell'art. 340 c.p.p. le sommarie informazioni dell’indagato hanno finalità investigativa, non formano prova se non dopo le eventuali contestazioni in dibattimento, presuppongono lo stato di libertà dell’indagato, l’assistenza del difensore e avvengono nel rispetto della libertà fisica e psichica dell’indagato. Per l’assunzione di informazioni sul luogo e nell’immediatezza del fatto non è necessaria la presenza del difensore, possono essere assunte informazioni anche dall’indagato, avendo una finalità investigativa non saranno utilizzabili. Per le dichiarazioni rese spontaneamente, non è necessaria la presenza del difensore, possono essere rese dall’indagato, la ricezione può avvenire anche da parte dell’agente di P.G., possono essere utilizzate per l’emissione di misure cautelari e in dibattimento.

Ai sensi dell'art. 351 c.p.p. la P.G. può assumere sommarie informazioni anche da potenziali testimoni, ovvero persone informate sui fatti, da imputati in processi connessi o collegati. Quando la P.G. deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si deve avvalere dell’ausilio di un esperto in psicologia infantile, nominato dal P.M. Se l’atto è assunto durante una perquisizione deve essere redatto verbale, altrimenti basta una sommaria annotazione, le sommarie annotazioni hanno valenza probatoria in fase preprocessuale. La legge sul giusto processo consente a P.G. e P.M. l’escussione di persone informate sui fatti dei coimputati od imputati in procedimento connesso o collegato, che riferiscano fatti relativi alla responsabilità penale altrui.

 

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ATTIVITA’ P.M.

Verificare se ricorra un caso di immediata liberazione, verificare se debba disporsi la liberazione per inosservanza della messa a disposizione entro 24 ore e traduzione in carcere entro 24 ore, richiedere al G.I.P. l’udienza di convalida (art. 390 c.p.p.).

Il P.M. ai sensi dell'art. 370 c.p.p. può delegare la P.G. nell’attività investigativa, non sono delegabili le intercettazioni, le ispezioni personali, che la P.G. non può compiere nemmeno di iniziativa, gli accertamenti tecnici non ripetibili le ispezioni, perquisizioni e sequestri presso l’ufficio del difensore, poiché è previsto che provveda l’Autorità Giudiziaria.

L'art. 358 c.p.p. prevede che il P.M. debba svolgere anche gli accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

Ai sensi dell'art. 359 c.p.p. il P.M. potrà svolgere accertamenti tecnici a mezzo dei propri consulenti, nel caso non siano ripetibili dovrà provocare l’intervento del difensore, al quale la legge riconosce la facoltà di nominare propri consulenti, per procedere in contraddittorio al dibattimento.

Ai sensi dell'art. 359bis c.p.p. il prelievo coattivo di campioni biologici, su persone viventi, deve essere autorizzato dal G.I.P. su richiesta del P.M. e non prevede il consenso delle persone interessate. In casi di urgenza può essere disposto direttamente dal P.M. previa convalida del G.I.P. pena nullità ed inutilizzabilità delle informazioni acquisite.

Ai sensi dell'art. 361 c.p.p. l'individuazione di persona si ha quando il P.M. chiama una persona a riconoscere un’altra persona, una cosa o un suono, poiché l’atto è ripetibile in dibattimento, ove come mezzo di prova è denominato ricognizione di persona o cosa, si tratta di un atto non garantito, il cui espletamento è nella prassi delegato alla P.G.

Ai sensi dell'art. 362 c.p.p. l'acquisizione di informazioni, si hanno da persone che possono riferire fatti utili alle indagini e che in dibattimento assumeranno vesti di testimoni, è un atto ripetibile in dibattimento e non è prevista la presenza del difensore.

Ai sensi dell'art. 363 c.p.p. l'interrogatorio dell’indagato, può avvenire dopo presentazione spontanea dell’indagato (art. 374 c.p.p.), invito a presentarsi (art. 375 c.p.p.), arresto o fermo dell’indagato (art. 388 c.p.p.), applicazione di una misura di custodia cautelare (art. 294 comma 6 c.p.p.). E’ un atto di investigazione attraverso il quale si cercano elementi, in funzione delle determinazioni che si adotteranno circa l’esercizio dell’azione penale.

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ATTIVITA’ G.I.P.

Fissare l’udienza di convalida, al più presto e nel luogo ove si è proceduto all’arresto, dare avviso dell’udienza senza ritardo a P.M. e difensore, celebrare l’udienza ascoltando P.M., arrestato e difensore (la cui presenza è necessaria), verificare la legittimità dell’arresto, convalidare con ordinanza arresto o fermo entro 48 ore successive al momento in cui l’arrestato è stato posto a sua disposizione, adottare una misura coercitiva, sempre che vi sia richiesta del P.M. e vi siano le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari, disporre l’immediata liberazione, se dopo la convalida non ritiene di applicare alcuna misura coercitiva (artt. 390-391 c.p.p.).

La figura del G.I.P. esiste presso tutti i tribunali tranne quello per i minorenni, opera quale soggetto investito di poteri giurisdizionali, per gli atti da lui direttamente compiuti o innanzi a lui posti in essere, la sua attività è suddivisa in tre settori:

  1. Tutela dei diritti e delle libertà fondamentali: il G.I.P. convalida arresto o fermo, applica, modifica o revoca misure cautelari personali, proroga custodia cautelare, applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, autorizza l’accompagnamento coatto dell’indagato, il colloquio difensore-detenuto, le intercettazioni, ispezioni, perquisizioni o sequestri presso l’ufficio del difensore, applica e revoca misure cautelari reali, interroga l’indagato in custodia cautelare.

  2. Tutela sui tempi di indagine ed esercizio azione penale: il G.I.P. può prorogare il termine per le indagini, decide sulla richiesta di archiviazione, riapre le indagini dopo l’archiviazione, decide sulla richiesta di rinvio a giudizio, revoca la sentenza di non luogo a procedere.

  3. Funzioni diverse: il G.I.P. ammette al gratuito patrocinio, dichiara incompatibilità del difensore per conflitto di interessi, decide sul dissequestro su opposizione dell’interessato, se il P.M. lo rifiuta, decide sulla natura del reato, decide l’assunzione dell’incidente probatorio richiesto dalle parti, emette il decreto di condanna, procede al giudizio abbreviato, applica la pena richiesta dalle parti, dispone perizia per accertare infermità indagato sopravvenuta al fatto, dispone ricovero provvisorio indagato, nomina il curatore speciale per la querela, interroga detenuta per rogatoria, dispone il giudizio immediato.

 

 

IL DIFENSORE NELLE INDAGINI PRELIMINARI

La presenza del difensore trova il suo fondamento nella necessità di garantire l’indagato da abusi e comunque fornirgli l’assistenza tecnica più adeguata.

La L. n.397/2000, recante disposizioni in materia di indagini difensive, nel libro VI bis, potenzia i poteri di ricerca delle fonti di prova da parte della difesa, in modo da garantire un’effettiva parità tra accusa e difesa, soprattutto nella fase delle indagini preliminari. Le investigazioni difensive consistono in colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore, documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni, richiesta della documentazione alla P.A., potere di segretazione del P.M., accesso a luoghi e documentazione, accesso a luoghi privati e non aperti al pubblico, attività investigativa preventiva (art. 391 c.p.p.). Gli atti costituenti attività investigativa del difensore, sono definiti fascicolo del difensore; il contenuto del fascicolo può essere presentato al P.M. per le sue determinazioni, al G.I.P. prima che adotti la sua decisione. Al giudice, indipendentemente se debba o meno prendere una decisione, ma affinché ne tenga conto nel caso in cui si verifichi tale eventualità. Sono utilizzabili in dibattimento, il contenuto del fascicolo, può essere preso in visione dal P.M., che ne estrae una copia, e al termine del procedimento verrà inserito nel fascicolo del P.M.

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ATTI CON PREAVVISO AL DIFENSORE

  • Sommarie informazioni alla P.G. dall’indagato libero (art. 350 comma 1-3 c.p.p.; assistenza obbligatoria)

  • Notizie dall’indagato sul luogo o nell’immediatezza del fatto (art. 350 comma 5-6 c.p.p.; verbalizzazione prevista solo se in presenza del difensore)

  • Ispezione di luoghi o cose (art. 364 comma 2-3 c.p.p.) avviso almeno 24 ore prima del compimento dell’atto; è possibile l’omissione dell’avviso se vi sia pericolo che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati

  • Interrogatorio indagato (art. 364 comma 1-3 c.p.p.), avviso almeno 24 ore prima del compimento dell’atto, può procedersi anche prima se il ritardo possa pregiudicare ricerca o assicurazione fonti di prova, previo avviso tempestivo e senza ritardo al difensore

  • Confronto con indagato (art. 364 comma 2-3 c.p.p.)

  • Accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.)

  • Ispezione personale (art. 364 c.p.p.)

 

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ATTI SENZA PREAVVISO AL DIFENSORE

  • Perquisizione (artt. 352-365 c.p.p.)

  • Accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone (art. 354 c.p.p.)

  • Sequestro (artt. 354 comma 2, 365 c.p.p.)

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INCIDENTE PROBATORIO

Normalmente le prove vengono acquisite in sede di dibattimento, ma il legislatore prevede in alcuni casi, in previsione dei rischi che il rinvio al dibattimento presenta, che determinate prove possano essere raccolte prima, nella fase delle indagini preliminari e nel corso dell’udienza preliminare.

Data l’eccezionalità della previsione, l’art. 392 c.p.p. prevede come mezzi di prova tutti quelli che a causa dello scorrere del tempo sarebbero esposti al rischio di inquinamento, alterazione naturale o indotta, scomparsa. In tali ipotesi, le prove raccolte anticipatamente saranno utilizzabili in dibattimento.

L'art. 392 comma 1bis c.p.p. prevede che il P.M., su richiesta della persona offesa o della persona sottoposta alle indagini, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore o di persona offesa maggiorenne per i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.p.), riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.p.), prostituzione o pornografia minorile (artt. 600 lettera b-t-q, 601, 602 c.p.p.), atti persecutori (art. 612bis c.p.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.p.), reati di violenza sessuale (art. 609 c.p.p.).

In sostanza, è previsto che tutte le prove raccolte durante la fase delle indagini preliminari (c.d. fase istruttoria), supervisionata dal G.I.P., non possono essere utilizzate in seguito nei dibattimenti in aula. Ma per diversi motivi, il P.M. (o anche la difesa) può chiedere al G.I.P. di poter "congelare" una particolare prova raccolta nella fase preliminare per poterla presentare con carattere probatorio nel dibattimento in aula.

Anche se è prescritto durante la fase delle indagini preliminari, non è escluso il suo ricorso nell'udienza preliminare (in questo caso competente è il G.U.P.). Nella fase predibattimentale, anche se si ha un procedimento simile ex art. 467 c.p.p. tecnicamente non si tratta di incidente probatorio, e il giudice competente è il giudice del dibattimento.

Consiste in un'udienza che si svolge in camera di consiglio (senza la presenza del pubblico), in cui le prove vengono assunte con le stesse modalità previste per il dibattimento; ad esempio, la prova dichiarativa è assunta tramite esame incrociato.

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CHIUSURA DELLA FASE INVESTIGATIVA

All’approssimarsi della scadenza dei termini per le indagini (6 mesi o 1 anno per reati di criminalità organizzata), il P.M. può chiedere l’archiviazione oppure se intende esercitare l’azione penale, deve fare notificare all’indagato l’avviso di concluse indagini, che deve contenere l’enunciazione del fatto-reato addebitato e deve essere accompagnato dal deposito dell’intero fascicolo del P.M.

 

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LA PROROGA DEL TERMINE

La notizia di reato va iscritta in apposito registro, da tale annotazione decorre il termine originario per il compimento delle indagini, il controllo sui tempi della fase investigativa spetta al G.I.P., al quale il P.M. deve inoltrare la richiesta di proroga, che non può essere superiore a 6 mesi e non possono esserne concesse più di una alla volta e comunque l’indagine deve concludersi nell’arco di 18 mesi o due anni per i reati indicati dal c.d. pacchetto sicurezza (tra cui commercio materiale pornografico minorile).

La sanzione prevista per l’inosservanza del termine è quella dell’inutilizzabilità degli atti compiuti oltre la data di scadenza, l’inosservanza andrà segnalata dalla segreteria del P.M. al Procuratore Generale che potrà esercitare il potere di avocazione (l'avocazione è un istituto del diritto amministrativo con cui un organo amministrativo esercita il potere di compiere un atto che rientrerebbe nella competenza di un altro organo, di regola, inferiore. L'avocazione presuppone di norma un rapporto di gerarchia, oltre che a un'attribuzione di competenza non esclusiva a favore dell'organo inferiore).

 

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L’ARCHIVIAZIONE

Quando all’esito delle indagini svolte il P.M. ritiene l’infondatezza della notizia di reato, derivante dal fatto che gli elementi raccolti non siano idonei, a sostenere l’accusa in giudizio, per la mancanza della cause di procedibilità, per reato estinto, per fatto commesso non previsto come reato, per reato commesso da ignoti, può chiedere al G.I.P. l’archiviazione.

Il giudice se ritiene la richiesta meritevole di accoglimento, adotta il relativo decreto e restituisce gli atti al P.M., se invece non è accoglibile, il giudice deve fissare un’udienza, per la quale spedirà avviso al P.M., all’indagato, all’offeso e al Procuratore Generale, e fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati presso la cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia. All’esito di essa il giudice potrà decidere di archiviare, potrà suggerire ulteriori indagini o disporre con ordinanza che il P.M. nel termine di 10 giorni formuli l’imputazione, che è la chiave d’accesso all’udienza preliminare.

L’archiviazione non ha efficacia preclusiva e qualora sopravvengano nuovi elementi probatori, l’indagato potrà essere nuovamente sottoposto a procedimento penale, previa riapertura delle indagini.

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