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14. Le impugnazioni

LE IMPUGNAZIONI

Sono il rimedio giuridico attribuito alle parti per rimuovere uno svantaggio nascente da una decisione del giudice; l’impugnazione da luogo ad una nuova fase del procedimento penale, nella quale, con maggiori garanzie funzionali soggettive, si controlla e si rinnova la fase processuale.

I mezzi di impugnazione sono:

  • L’Appello

  • Il ricorso per Cassazione

  • Il ricorso per Revisione

In materia di impugnazioni, il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata non può partecipare al giudizio negli ulteriori gradi dello stesso, ne prendere parte al giudizio di rinvio dopo l’annullamento, o per revisione.

I mezzi di impugnazione sono tipici (art. 568 c.p.p.) in quanto devono essere previsti dalla legge i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione, sono sempre soggetti a ricorso per Cassazione (quando non sono altrimenti impugnabili) e i provvedimenti con in quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge lo conferisce.

Al giudice dell’impugnazione è vietato di pronunciarsi in maniera più sfavorevole del primo giudice, nei confronti dell’imputato, quando solo questi abbia impugnato. Nelle impugnazioni, le parti hanno il potere di influire sullo sviluppo del rapporto processuale. L’impugnazione proposta ad un giudice incompetente, si considera come validamente formulata innanzi al giudice competente, cui gli atti devono essere trasmessi dal primo.

Il ricorso si converte in appello quando contro la stessa sentenza vengono esperiti mezzi di impugnazione diversi e nel caso in cui sussista la connessione di cui all’art. 12 c.p.p. (si ha connessione di procedimenti se il reato è stato commesso da più persone in concorso o in cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento, se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione, ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri, o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità). In base all’art. 569 c.p.p. quando la parte ravvisi nella sentenza vizi di legittimità, può esperire direttamente il ricorso in Cassazione, saltando il grado di appello, ma è necessario che aderiscano tutte le parti che abbiano già manifestato la volontà di avvalersi dell’appello.

Le parti nel processo possono rinunciare al gravame azionato.

Titolari in astratto del diritto di impugnare sono le parti, ovvero imputato, P.M., parte civile; legittimati all’impugnazione sono anche il difensore, i genitori per i minori sottoposti alla loro potestà, il tutore per le persone soggette a tutela. Alla revisione sono legittimati il prossimo congiunto del condannato o l’erede in caso di morte, all’appello ed al ricorso per Cassazione è legittimato il querelante condannato alle spese o ai danni. In caso di condannato contumace il difensore non è legittimato ad impugnare, salvo che sia munito di procura speciale.

L’impugnazione comprende tanto la manifestazione di volontà diretta ad ottenere una nuova sentenza, quanto i motivi che inducono a tale richiesta. L’atto deve contenere: l’indicazione del provvedimento impugnato, la data dello stesso, l’indicazione del giudice che lo ha emesso, l’indicazione dei punti che si intende impugnare, le richieste che si intende formulare, i motivi di impugnazione. A pena di inammissibilità l’impugnazione richiede una precisa puntualizzazione delle questioni che si intendono sviluppare; se i motivi non sono di carattere personale l’impugnazione giova anche a coloro che non l’hanno proposta.

I termini sono:

  • 15 giorni: provvedimenti decisi in camera di consiglio ovvero per le sentenze, le cui motivazioni siano state lette in udienza col dispositivo;

  • 30 giorni: quando la motivazione sia stata depositata successivamente;

  • 45 giorni: quando si tratti di motivazione complessa.

 

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L’APPELLO

Mezzo ordinario di impugnazione, si propone contro un provvedimento del giudice con la richiesta di un nuovo giudizio totale o parziale. Il giudizio di appello è concentrato presso la Corte di Appello, con l’eccezione delle sentenze del giudice di pace.

La Corte d’Appello è competente in ordine alle sentenze emesse dal Tribunale dibattimentale, dal G.I.P. o dal G.U.P. relativamente ai reati di competenza del tribunale.

La Corte di Assise di Appello è competente in ordine alle sentenze della Corte di Assise, ovvero del G.I.P. o del .G.U.P. per reati di competenza della corte di Assiste di primo grado

Il tribunale in composizione monocratica è competente per le sentenze del giudice di pace.

L’appello investe la sentenza dei giudici di primo grado, il diritto all’impugnazione spetta a P.M. ed imputato.

Sono inappellabili (L. n.46/2006) le sentenze di primo grado:

  • Per imputato e P.M.: quelle di condanna alla sola pena dell’ammenda, le sentenze di patteggiamento, le sentenze di non luogo a procedere emesse in udienza preliminare, le sentenze di proscioglimento predibattimentale;

  • Per imputato: le sentenze di proscioglimento emanate a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso in cui l’assoluzione sia stata pronunciata per difetto di imputabilità, per vizio totale di mente;

  • Per il P.M.: le sentenze di condanna in sede di giudizio abbreviato, a meno che non sia stato modificato il titolo di reato.

Il c.d. appello incidentale si realizza tutte le volte in cui una parte non si sia avvalsa dell’impugnazione, decadendo dalla relativa facoltà ma si trovi esposta all’appello di altra parte e questi perde efficacia in caso di inammissibilità dell’appello principale o di rinuncia allo stesso.

Il giudice di secondo grado, se appellante è solo il P.M. può aggravare la qualificazione del fatto, la specie o la quantità della pena e revocare benefici. Se appellante è solo l’imputato, il giudice può operare solo a favore del reo, con eccezione dell’aggravamento della qualificazione giuridica del fatto, senza la possibilità di aumentare la pena.

Accanto al rito dibattimentale è previsto il rito camerale, imposto dalla legge quando l’appello ha per oggetto la specie o la misura della pena o l’applicabilità delle attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della condizionale o della non menzione della condanna. Il decreto sicurezza ha soppresso il patteggiamento in appello.

Il processo di secondo grado sfocia in una sentenza, la decisione di appello ha sempre immediata esecutività per i capi civili, diventa esecutiva per i capi penali quando non viene proposto ricorso per Cassazione. Se la sentenza di primo grado presenta il vizio della non corrispondenza tra i fatto oggetto di contestazione e quelli oggetto della decisione se è affetta da nullità assoluta, se vi è condanna per un fatto nuovo o diverso, essa va annullata e gli atti rimessi al giudice di primo grado.

 

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IL RICORSO PER CASSAZIONE

E’ previsto contro tutte le sentenze e quei provvedimenti che incidono sulla libertà personale.

La Corte di Cassazione, quale organo supremo di giustizia ordinaria, ha il compito di assicurare l’esatta osservanza ed uniforme interpretazione della legge.

Il ricorso è ammesso per esercizio da parte del giudice di potestà riservata ad altri poteri dello Stato, per violazione della legge penale, per violazione della legge processuale penale, se a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, per mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

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