14. Le contravvenzioni
LE CONTRAVVENZIONI (artt. 650-734bis c.p.)
Il libro III del c.p. è dedicato all’esame delle contravvenzioni, diviso in tre Libri:
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il primo dedicato all’esame delle contravvenzioni di Polizia;
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il secondo disciplina le contravvenzioni concernenti l’attività sociale della P.A.;
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il terzo costituito da un solo articolo, è inerente alle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza.
Per la punibilità è richiesta almeno la colpa, salvo che si tratti di contravvenzioni necessariamente dolose, è esclusa la configurabilità del tentativo. Ad una contravvenzione non potrà essere riconosciuta la sentenza penale straniera, sono ammesse l’oblazione, l’estradizione, la sospensione condizionale della pena, la semilibertà, le sanzioni sostitutive per le contravvenzioni punite con l’arresto, salvo quanto disposto in tema di armi; non sono ammessi l’arresto in flagranza, il fermo, le misure cautelari personali e non si applicano le circostanze inerenti solo ai delitti, la competenza è del Tribunale Monocratico, salvo che per le contravvenzioni che il D.Lgs. n.274/2000 ha attribuito alla competenza penale del Giudice di Pace e si procede d’ufficio. Sono applicabili i provvedimenti del giudice, ex art. 205 c.p., in tema di misure di sicurezza.
La contravvenzione è un reato appartenente alla categoria di minore gravità. Nel c.p. i reati sono distinti in delitti e contravvenzioni. Il criterio distintivo è di carattere prettamente formale, essendo basato sulla pena prevista. Stabilisce, infatti, l'art. 39 c.p. che "i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice", mentre l'art. 17 c.p. precisa che pene per i delitti sono l'ergastolo, la reclusione e la multa, mentre pene per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda. Anche se dottrina e giurisprudenza hanno variamente cercato un discrimine tra delitti e contravvenzioni, finora il criterio formale appare l'unico in grado di distinguerli.
In linea di massima, i delitti sono considerati più gravi e sono puniti più severamente delle contravvenzioni, ma non mancano casi di delitti che paiono meno gravi e sono, in effetti, puniti meno severamente di certe contravvenzioni: si pensi al delitto di minaccia ex art. 612 comma 1 c.p., punito con una multa fino a 1032 Euro (in assenza delle condizioni previste dal comma 2), meno severamente della contravvenzione di radunata sediziosa, per la quale l'art. 655 c.p. commina l'arresto fino a un anno. Oltre alla pena detentiva (arresto) e pecuniaria (ammenda) possono essere previste per le contravvenzioni specifiche pene accessorie (art. 19 c.p.):
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la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ai sensi dell'art. 35 c.p.;
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la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'art. 35bis c.p.
La distinzione tra delitti e contravvenzioni ha anche altre conseguenze di rilievo, poiché varie sono le disposizioni di parte generale del codice penale che li trattano diversamente. Si possono ricordare le seguenti differenze:
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mentre, di regola, nel delitto si risponde solo per dolo ai sensi dell'art. 42 comma 2 c.p., il comma 4 dello stesso articolo dispone che "nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa";
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non è configurabile il tentativo per le contravvenzioni, sicché la disciplina nell'art. 56 c.p. riguarda solo i delitti;
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le contravvenzioni possono essere estinte prima del giudizio mediante oblazione, prevista dagli artt. 162 e 162bis c.p., non applicabili ai delitti;
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i termini per la prescrizione, previsti dall'art. 157 c.p., sono più brevi per le contravvenzioni rispetto ai delitti;
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l'istituto della recidiva, disciplinato dall'art. 99 c.p., non trova applicazione per le contravvenzioni.
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INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ (art. 650 c.p.)
Ne risponde chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità, per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d’igiene, se il fatto non costituisce reato più grave. E’ la classica figura di norma penale in bianco, il precetto acquista concretezza ed attualità solo al momento in cui è dato il provvedimento (qualsiasi atto che prescrive al soggetto un determinato comportamento, negativo o positivo, con carattere di obbligatorietà), indicato nella norma stessa, è inoltre un reato sussidiario che può trovare applicazione, solo quando il fatto non sia previsto come reato da una norma specifica. Di recente, la giurisprudenza ha sostenuto che, salvo eventuali motivi di urgenza, il provvedimento deve essere redatto in forma scritta.
Per provvedimento dato per motivi di giustizia, deve intendersi qualsiasi provvedimento od ordine autorizzato da una norma giuridica, in quanto costituisca mezzo per rendere possibile o più agevole l’attività del giudice o della P.G. Rientrano tra i provvedimenti dati per ragioni di giustizia:
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l’invito a seguirlo rivolto da un ufficiale della P.G. ad un cittadino per esigenze inerenti all’accertamento di un reato;
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l’invito ad esibire la carta di circolazione ad un posto di polizia, entro un termine congruo dato da un agente di Polizia ad un automobilista al momento del controllo sprovvisto.
Per provvedimento dato per ragioni di sicurezza pubblica, deve intendersi qualsiasi provvedimento dato per mantenere l’ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini, la loro incolumità, la tutela della proprietà, la prestazione di soccorso in casi di pubblici o privati infortuni e la prevenzione dei reati. Risponde della contravvenzione:
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chi si rifiuta di obbedire all’ordine del guardiacaccia di consegnare l’arma;
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chi non rispetta il divieto di circolazione in determinate zone imposte dal Prefetto per motivi di sicurezza pubblica, per esigenza di natura militare o per motivi di interesse pubblico;
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chi non ottempera all’ordine impartito da un agente preposto ai servizi di Polizia Stradale di rimuovere il proprio veicolo, lasciato parcheggiato in zona di sosta vietata e costituente un pericolo o intralcio alla circolazione.
Sono ragioni di ordine pubblico quelle riguardanti la tutela della tranquillità pubblica e della pace sociale, risponde della contravvenzione:
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chiunque, partecipando ad una manifestazione autorizzata, non ottempera all’ordine, legalmente dato dall’autorità, per ragioni di ordine pubblico, di sgombrare una strada per consentire il traffico veicolare;
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chi non ottempera all’ordine dato dal Prefetto, di non far legna in un bosco per non provocare reazioni da parte degli interessati.
Sono ragioni d’igiene, quelle che concernono la sanità pubblica, risponde del reato:
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chi non ottempera all’ordinanza prefettizia che dispone che la vendita del pesce deve avvenire esclusivamente in una zona ben delimitata del mercato;
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chi non ottempera alle disposizioni impartite dal sindaco, per prevenire il pericolo di infezioni mediante la chiusura di pozzi e cisterne .
Trattandosi di contravvenzione, il fatto è punito indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, la buona fede esclude la colpevolezza, l’elemento soggettivo è escluso quando il soggetto attivo, non sia stato messo nelle condizioni di conoscere le ragioni in base alle quali il provvedimento che lo riguarda è stato emesso. La pena è l’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda fino a 206 Euro.
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DEPENALIZZAZIONE E ABROGAZIONE (D.Lgs. n.7/2016 e D.Lgs. n.8/2016)
Il criterio generale seguito è quello di depenalizzare i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del c.p. e una serie di reati presenti invece nel c.p.
Restano dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, un decalogo di reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda tutelano interessi importanti. Sono i reati in materia di:
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edilizia e urbanistica;
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ambiente, territorio e paesaggio;
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alimenti e bevande;
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salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
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sicurezza pubblica;
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giochi d’azzardo e scommesse;
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armi ed esplosivi;
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elezioni;
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finanziamento ai partiti;
Si segnala in particolare, per i suoi benefici effetti sui tempi della giustizia penale, la riforma del reato di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta, ove l’importo non superi 10mila Euro annui, ciò consentirà di deflazionare migliaia e migliaia di procedimenti penali che intasano le aule dei tribunali.
Il datore di lavoro non sarà punito nemmeno sul piano amministrativo nel caso provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Le nuove sanzioni amministrative saranno cosi determinate:
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sanzione amministrativa da 5mila a 15mila Euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a 6 mesi;
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sanzione amministrativa da 5mila a 30mila Euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a 1 anno;
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sanzione amministrativa da 10mila a 50mila Euro per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad 1 anno.
ABROGAZIONE DI REATI E INTRODUZIONE DI ILLECITI CON SANZIONI CIVILI PECUNIARIE
L’obiettivo della riforma è quello di costruire una sanzione più efficace ed effettiva nei confronti di illeciti di più scarsa offensività, ma che comunque meritano una risposta adeguata da parte dello Stato.
Sostituire la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa, non solo determinerà più certezza nel colpire il responsabile dell’illecito, ma libererà le procure da affari di scarsa rilevanza che troppo spesso non trovano sanzione a causa dell’ingolfamento degli affari in ambito penale. É stato ritenuto che la certezza di una sanzione pecuniaria civile di carattere economico e del risarcimento del danno abbia più forza di prevenzione e di tutela della persona offesa riguardo a tali illeciti rispetto ad un eventuale, ma molto spesso non effettivo, processo penale. La persona offesa potrà così ricorrere al giudice civile per il risanamento del danno. Il magistrato, accordato l’indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall’erario dello Stato.
Il catalogo degli illeciti civili comprende:
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l’ingiuria;
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il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari;
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l’appropriazione di cose smarrite.
Per questo gruppo di illeciti la sanzione va da 100 a 8mila Euro.
Raddoppia invece la sanzione civile per gli illeciti relativi all’uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private. Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi. Si tratta di fattispecie sanzionatorie del passato che tuttavia colpiscono condotte oggi in drammatica espansione, quale l’occupazione abusiva di alloggi o case di villeggiatura.
È davvero innovativa la previsione di una sanzione pecuniaria civile, che ha natura pubblicistica ed è devoluta allo Stato, e che si aggiunge al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa. Il gettito della sanzione civile sarà devoluto a Cassa Ammende e servirà pertanto a incrementare il plafond già oggi destinato a progetti di riqualificazione dell’edilizia giudiziaria e per il reinserimento sociale dei detenuti.
Nel dettaglio, sono ben 41 le fattispecie che non hanno più rilevanza penale essendo state trasformate in illeciti civili e amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie, con l'obiettivo di ottenere un effetto deterrente più elevato.
Di seguito l'elenco:
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Reati contro la persona
- Ingiuria (art. 594 c.p.)
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Reati contro la fede pubblica
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)
- Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'articolo 486 c.p. Atto privato (art. 488 c.p.)
- Uso di atto falso. Atto privato (art. 489 comma 2 c.p.)
- Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (art. 490 c.p.)
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Reati contro la moralità e il buon costume
- Atti osceni (art. 527 comma 1 c.p.)
- Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528 comma 1 e 2 c.p.)
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Reati contro il patrimonio
- Sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.)
- Danneggiamento semplice (art. 635 comma 1 c.p.)
- Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.)
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Contravvenzioni
- Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652 comma 1 e 2 c.p.)
- Abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.)
- Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668 comma 1, 2 e 3 c.p.)
- Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 726 c.p.)
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Sostanze stupefacenti
- Mancato rispetto dell'autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28 comma 2 D.P.R n.309/1990)
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Codice della Strada
- Guida senza patente (art. 116 comma 15 D.Lgs. n.285/1992)
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Previdenza
- Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 D.L. n.463/1983)
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Riciclaggio
- Omessa identificazione (art. 55 comma 1 D.Lgs. n.231/2007)
- Omessa registrazione (art. 55 comma 4 D.Lgs. n.231/2007)
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Fallimento
- Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari da parte del p.u. (art. 235 R.D. n.267/1942)
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Società
- Impedito controllo ai revisori (art. 29 D.Lgs. n.39/2010)
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Assegni bancari
- Emissione di assegno da parte dell'istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (art. 117 R.D. n.1736/1933)
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Aborto
- Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate dalla legge (art. 19 comma 2 L. n.194/1978)
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Diritto d'autore
- Abusiva concessione in noleggio (art. 171quater L. n.633/1941)
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Pubblica sicurezza
- Violazione delle norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati (art. 11 R.D. n.234/1931)
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Contrabbando
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n.43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n.43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n.43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n.43/1973)
- Contrabbando nelle zone extradoganali (art. 286 D.P.R. n.43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n.43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n.43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n.43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n.43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n.43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n.43/1973)
- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 D.P.R. n.43/1973)
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Guerra
- Omissione di denuncia di beni (art. 3 D.Lgs. luogotenenziale n.506/1945)
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Macchine utensili
- Alterazione del contrassegno di macchine (art. 15 L. n.1329/1965)
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Commercio
- Installazione o esercizio di impianti in mancanza di concessione (art. 16 D.L. n.745/1970)