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17. La responsabilità della P.A.

GLI OBBLIGHI DELLA P.A.

La P.A. nel provvedere alla realizzazione dei suoi compiti entrando in rapporto con altri soggetti giuridici, nei confronti dei quali assume spesso obblighi. Gli obblighi primari sono:

  • sopportare (tollerare che terzi fruiscano di beni);

  • fare (attivarsi quando richiesto o dovuto); 

  • non fare (astenersi dal compiere attività vietate da norme o contratti); 

  • dare (consegnare oggetti determinati, somme di denaro). 

Gli obblighi secondari invece sorgono dalla violazione degli obblighi primari con responsabilità della P.A.

LA RESPONSABILITA’ DELLA P.A.

Si configura in una situazione giuridica sfavorevole in cui viene a trovarsi un soggetto che avendo posto in essere un comportamento antigiuridico, sia assoggettabile a sanzione. La responsabilità giuridica può essere:

  • civile (si concretizza nell’obbligo di risarcire il danno); 

  • penale (consiste nell’assoggettamento personale del colpevole alla potestà punitiva dello Stato, mediante l’inflizione di una pena); 

  • amministrativa (violazione di doveri amministrativi, ove sia prevista una sanzione amministrativa);

  • a seconda delle norme violate.

La responsabilità della P.A. può essere solo civile e amministrativa.

LA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA P.A. PER FATTI ILLECITI

Può essere contrattuale (l’obbligo del risarcimento del danno deriva dalla violazione di un preesistente rapporto obbligatorio) ed extracontrattuale (l’obbligo del risarcimento deriva dal fatto di avere, al di fuori di un preesistente rapporto obbligatorio, cagionato ad altri ingiusta lesione di un diritto).

Il fondamento della responsabilità della P.A. per fatti illeciti, dal punto di vista teorico va visto nella divisione dei poteri, dal punto di vista positivo è riposto in varie norme costituzionali.

In dottrina esistono diverse teorie in merito alla natura della Responsabilità della P.A. per fatto illecito: va tenuto conto della differenza tra teoria della responsabilità diretta (concerne le conseguenze dannose dal fatto proprio, causato dal soggetto cui è addossato l’obbligo di risarcimento) e responsabilità indiretta (si addossa ad un soggetto per un fatto dannoso prodotto da altri). Secondo la dottrina dominante la responsabilità della P.A. per il fatto dannoso dei propri agenti è diretta, in quanto tra l’organo ed i soggetti che ne sono titolari vi è un rapporto di immedesimazione. La teoria della responsabilità indiretta prevede che alla P.A. non sarebbero applicati i principi della responsabilità diretta del codice civile, ma quelli della responsabilità indiretta per culpa in vigilando. Vi è poi la teoria intermedia di Alessi secondo cui la responsabilità della P.A. sarebbe diretta o indiretta a seconda che l’atto da cui deriva sia posto in essere nella formale esplicazione di una funzione ovvero derivi da un’attività materiale del dipendente.


 

LA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE DELLA P.A.

Si basa sugli stessi elementi del diritto privato, sono quindi elementi di essa: 

  • una condotta attiva o omissiva; 

  • l’antigiuridicità di tale condotta; 

  • la colpevolezza dell’agente; 

  • l’evento dannoso;

  • il nesso di causalità tra condotta ed evento.

La condotta può consistere tanto in un’azione che in un omissione della P.A. dalla quale sia derivato un danno, deve in ogni caso essere riferibile alla P.A. e occorre che sia stata compiuta da un’autorità amministrativa nell’esercizio delle sue funzioni amministrative.

L’antigiuridicità della condotta si concreta nella violazione della sfera giuridica di un soggetto e sorge per la violazione di norme giuridiche, oppure per comportamenti illeciti della P.A., sempre che non ricorra una causa di giustificazione. Ciò che è necessario è la riferibilità del fatto all’amministrazione: l’attività del dipendente può essere riferita all’amministrazione solo in quanto si possa considerare esplicazione dell’attività dell’ente e sia rivolta al conseguimento dei fini istituzionali di quest’ultimo (la riferibilità va esclusa quando il dipendente abbia agito per fini personali).

Il fatto dannoso deve essere riferibile a titolo di dolo o colpa alla volontà del soggetto che agisce per conto della P.A. e deve consistere sempre nel danno patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto soggettivo perfetto e dalla lesione dell’interesse legittimo.

LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DELLA P.A.

E’ basata sulla violazione di un rapporto obbligatorio già vincolante per le parti, sorto in virtù di un contratto, ex lege o di un atto unilaterale. In materia di responsabilità contrattuale trovano applicazione i principi previsti dal codice civile.

LA RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE

Tutela l’interesse all’adempimento, cioè l’interesse del soggetto a non essere coinvolto in inutili trattative, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci e a non subire alcun inganno in ordine ad atti negoziali. Ipotesi di responsabilità precontrattuale sono ravvisabili nella violazione dei diritti di buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto o nel recesso ingiustificato dalle trattative.

LA RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DELLA P.A.

Trova il suo fondamento nel c.d. potere di supremazia della P.A. nei confronti della collettività che può essere generale (se si esprime sulla collettività indifferenziata) e speciale (se si esprime nei confronti di alcuni soggetti). La responsabilità civile verso la P.A. deriva da attività colpose o dolose dell’impiegato che arrechino un danno patrimoniale alla P.A.: è una responsabilità contrattuale derivante dal mancato adempimento di obblighi e doveri che l’impiegato ha nei confronti dello Stato. La responsabilità disciplinare deriva da attività che non trasgrediscono l’ordinamento generale, ma sono considerate lesive del solo ordinamento particolare della P.A. La responsabilità penale deriva da un impiegato che commetta un reato.

L’ILLECITO AMMINISTRATIVO (L. n.689/1981)

L’illecito amministrativo sanzionato è quella violazione di un dovere generale cui l’ordinamento ricollega, come conseguenza giuridica, il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, non inferiore a 10 Euro e non superiore a 5mila Euro, il cui importo varia a seconda della gravità del fatto, dell’opera svolta dall’agente per l’attenuazione o l’eliminazione del fatto, dalle sue condizioni economiche e dalla sua personalità.

La tutela risarcitoria deve essere assicurata in relazione all’ingiustizia del danno che può verificarsi sia nei confronti di un diritto soggettivo che di un interesse legittimo  (L. n.205/2000, c.d. Riforma del processo amministrativo).

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