top of page

4. Parte III - La Polizia Giudiziaria

LA POLIZIA GIUDIZIARIA

Come soggetto del procedimento penale, ha la titolarità di poteri investigativi autonomi, fino a quando il P.M., cui essa deve riferire la notizia di reato, non abbia assunto al direzione delle indagini ed impartito le direttive necessarie. Va sottolineato che la Polizia Giudiziaria può svolgere sempre indagini di propria iniziativa, è centro propulsivo del procedimento e la sua attività è svolta direttamente o per delega dell’Autorità Giudiziaria.

Le funzioni della P.G. sono (art. 55 c.p.p.):

  • prendere notizia dei reati;

  • impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori;

  • garantire le fonti di prova;

  • identificare gli autori;

  • raccogliere quanto possa servire per l’applicazione della legge penale.

​

​

STRUTTURAZIONE DELLA P.G.

L’art. 109 Cost. sancisce che l’Autorità Giudiziaria dispone direttamente della P.G., la P.G. dipende solo funzionalmente dall’Autorità Giudiziaria in quanto agenti e ufficiali di P.G. rimangono incardinati nei corpi di appartenenza.

Si distinguono:

- Sezioni di P.G.: rappresentano il livello più alto di dipendenza funzionale, Istituite presso gli Uffici della Procura, sono adibiti in via esclusiva e continuativa all’attività di P.G., dipendono dai magistrati dell’ufficio presso il quale sono istituite ed il personale non può essere distolto dall’attività di P.G. cui è assegnato, se non per disposizione del magistrato da cui dipende.

- Servizi di P.G.: rappresentano il livello intermedio di dipendenza funzionale; svolgono attività di P.G. in via esclusiva e continuativa, sono istituiti presso Questure, comandi Carabinieri o G.D.F., sono adibiti con continuità al compimento delle indagini, ma conservano la loro dipendenza originaria, essendo prevista solo una funzione di sorveglianza e controllo sull’efficienza di tali servizio, da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

- Organi di P.G.: rappresentano il livello più blando di dipendenza funzionale, sono investiti di funzioni amministrative, ma sono tenuti per legge ad espletare indagini a seguito dell’apprensione di notizia di reato (ad esempio, ispettore del lavoro, vigili urbani, ecc.).

La distinzione tra Ufficiali ed Agenti di P.G. assume rilievo in relazione alla competenza a compiere determinati atti; le funzioni che fanno capo alla P.G. sono ripartite secondo un criterio che permette agli Ufficiali di compiere tutti gli atti di competenza anche degli agenti, con l’aggiunta di quelli ritenuti più importanti ai fini della formazione della prova o più invasivi della sfera privata dei cittadini. Agli agenti spetta assistere gli Ufficiali nell’esercizio delle loro attribuzioni ed eventualmente sostituirli in casi di necessità ed urgenza. Tutto il personale di P.G. ha l’obbligo di fornire assistenza all'Autorità Giudiziaria.

Al fine di coordinare le indagini, relative alla criminalità organizzata, il D.L. n.345/1991 ha istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza un nuovo organismo investigativo, la D.I.A. formata interforze.

Il decreto Pisanu (D.L. n.144/2005) al fine di disporre di un numero maggiore di mezzi e uomini nelle attività investigative e di contrasto alla criminalità e al terrorismo, ha limitato le mansioni della P.G. in materia di notificazioni, attività requirente nei procedimenti di competenza del giudice di pace, presenza in giudizio con funzioni di P.M.

bottom of page