4. Parte VII - La persona offesa
LA PERSONA OFFESA
Bisogna distinguere tra danneggiato, ovvero colui che ha riportato un danno in conseguenza del reato, per cui può chiederne il risarcimento costituendosi parte civile e la persona offesa, ovvero colui che è vittima del reato e che solo eventualmente può aver subito un danno risarcibile.
Le facoltà che la legge riconosce alla persona offesa sono dirette a realizzare un intervento ad adiuvandum dell’attività del P.M. Essa può presentare memorie ed indicare fonti di prova, ha diritto di ricevere informazione di garanzia, può assistere agli atti garantiti, può sollecitare il P.M. a promuovere l’incidente probatorio, può interloquire sulla richiesta di proroga dei termini per le indagini o sulla richiesta di archiviazione, opponendosi alla stessa, ha inoltre il diritto dopo l’esercizio dell’azione penale, di essere convocata all’udienza preliminare e di essere informata del rinvio a giudizio.