4. Parte V - La parte civile
LA PARTE CIVILE
Ogni reato che abbia cagionato un danno, patrimoniale o non, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che a norma di legge civile debbano rispondere per lui. La costituzione di parte civile è lo strumento processuale con cui si realizza l’inserimento nel processo penale di un’azione tipicamente civilistica.
L’azione civile, proposta nella sua sede naturale, può essere trasferita nel processo penale finché non sia intervenuta sentenza civile, se invece essa è esercitata dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, il processo civile resta sospeso fino alla definitività della sentenza penale. L’atto di trasferimento in sede penale dell’azione civile, sottoscritto dal difensore, ex art. 100 c.p.p., sulla base della procura speciale a lui conferita dalla parte, già promossa nella sua naturale sede, equivale all’atto di costituzione di parte civile nel processo penale. L’azione civile può essere esercitata in sede civile o in sede penale, ma mai in entrambe le sedi contemporaneamente.
La costituzione di parte civile, può avvenire non prima dell’udienza preliminare e non altre la fase degli atti introduttivi al dibattimento.
Il procedimento della costituzione di parte civile è il seguente: inizialmente si avrà la dichiarazione di costituzione, depositata nella cancelleria del giudice e deve essere notificata alle parti, può essere presentata direttamente in udienza e deve contenere le generalità di chi si costituisce e del suo legale rappresentante, le generalità dell’imputato, nome e cognome del difensore con indicazione della procura, esposizione delle ragioni a fondamento della domanda e la sottoscrizione del difensore.
Il rapporto è tenuto in vita dall’impulso della parte privata e cessa nel momento in cui si avrà sentenza irrevocabile di condanna, sentenza che dichiari il non luogo a procedere e assolva l’imputato, ordinanza che escluda la parte civile su richiesta delle parti o d’ufficio, revoca presunta o espressa della Costituzione.
I soggetti facenti parte del procedimento sono l’imputato, il responsabile civile e il P.M., il fondamento della richiesta di esclusione della parte civile prevede la mancanza di estremi sostanziali e processuali o vizi di forma in senso ampio. La decisione spetta al giudice con ordinanza non impugnabile.
La revoca, ovvero la rinuncia allo strumento processuale penale, può essere espressa con dichiarazione fatta personalmente dalla parte e comunicata all’imputato e al responsabile civile in udienza o con atto notificato fuori udienza, oppure tacita o presunta, se la parte civile non presenta le conclusioni del dibattimento al momento della discussione finale o se promuove azioni davanti al giudice civile.