1. La norma giuridica
LO STATO E IL DIRITTO
Qualsiasi forma di aggregazione sociale richiede l’esistenza di norme che ne disciplinano il funzionamento e di organi preposti a garantire l’osservanza anche coattiva di tali norme. A tal fine, ogni associazione ha bisogno di un organizzazione che imponga ai consociati, attraverso dei comandi, determinate condotte ed allo stesso tempo disciplini i consociati, attribuendo a ciascuno una determinata posizione. In quella particolare associazione che è lo Stato, vi sono i seguenti elementi strutturali:
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l’organizzazione è detta ordinamento giuridico;
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i comandi che essa impone sono le norme giuridiche;
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i rapporti che essa disciplina, sono definiti rapporti giuridici;
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le posizioni di ciascun consociato sono dette situazioni giuridiche soggettive.
Lo Stato è una forma di associazione di individui che su un dato territorio, si da una serie di regole comuni (diritto), per organizzare la vita della collettività stessa; il diritto costituisce quell’insieme di regole che lo Stato impone ai consociati e di cui garantisce l’osservanza.
Il diritto si distingue tra oggettivo, ovvero l’insieme delle regole che disciplinano in astratto la condotta dei consociati e soggettivo, ovvero il potere di agire che in concreto viene riconosciuto ad un soggetto per la soddisfazione dei suoi specifici interessi. Le caratteristiche del comando giuridico sono:
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l’alterità, ovvero il diritto che regola rapporti sociali che perciò divengono rapporti giuridici;
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la statualità, lo Stato crea norme giuridiche e garantisce l’osservanza dell’ordinamento giuridico;
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l’obbligatorietà, l’ordinamento giuridico si manifesta attraverso una serie di norme, la cui applicazione può essere assicurata anche mediante ricorso alla forza.
Il diritto oggettivo, si distingue tra diritto pubblico, che concerne l’organizzazione della collettività e regola la formazione e l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici ed i suoi rapporti con i cittadini e diritto privato, ovvero il complesso di norme che disciplinano i rapporti giuridici tra i membri della collettività mediante la fissazione di presupposti e di limiti agli interessi dei singoli, i quali vengono a trovarsi in una situazione di parità, che regola i diritti delle persone.
LA NORMA GIURIDICA
E’ il comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati, con il quale si impone ad essi una determinata condotta, sotto la minaccia di una determinata reazione, detta sanzione.
Le caratteristiche delle norme giuridiche sono:
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la generalità, in quanto le norme sono rivolte alla comunità nella sua interezza;
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l’astrattezza, in quanto la norma non prevede un singolo caso, ma una situazione generale ed astratta;
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l’obbligatorietà, in quanto l’osservanza della norma è garantita con la forza, con la previsione di una sanzione per chi non la rispetta.
La norma è composta da due elementi: il precetto, ovvero il comando contenuto nella norma e la sanzione, cioè la minaccia di una reazione da parte dell’ordinamento giuridico per l’ipotesi di violazione del precetto.
Per fonti delle norme giuridiche si intendono quegli atti o fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche, che valgono a formare il diritto oggettivo. Le fonti si distinguono in fonti di produzione, fonti cognizione, fonti atto (che trovano la loro formazione in un testo normativo) e fonti fatto (ad esempio la consuetudine). L’art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale sancisce che sono fonti del diritto le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi.
Al vertice della gerarchia delle fonti di produzione vi è la Costituzione, entrata in vigore il 1 Gennaio 1948, che è la legge fondamentale dello Stato e rappresenta il principale punto di riferimento di tutto il sistema normativo. La Costituzione nel nostro ordinamento è la fonte principale dell’ordinamento stesso, è fonte di produzione in quanto in essa sono enunciati i principi fondamentali su cui l’ordinamento poggia e fonte sulla produzione in quanto disciplina il procedimento legislativo. La Costituzione enuclea i principi fondamentali anche del diritto privato, che fissano i parametri politici, economici e sociali cui il legislatore deve ispirarsi e che deve rispettare nella produzione legislativa. Tra essi vi sono: la tutela dei diritti fondamentali e della personalità (art. 2 Cost.), il principio di uguaglianza, il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi soggettivi, il dovere per i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, libertà di impresa, riconoscimento della proprietà privata.
Le leggi costituzionali sono poste sullo stesso piano della Costituzione, in quanto emanate dal Parlamento mediante l’adozione di una procedura più complessa, rispetto alle leggi ordinarie.
Per legge si intende qualsiasi atto normativo posto in essere dagli organi competenti nei modi e nei tempi previsti dalla Costituzione; equiparati alla legge sono il decreto legislativo delegato e il decreto legge, che non possono mai porsi in contrasto con la Costituzione. L’organo preposto è la Corte Costituzionale. Sotto la legge, quali fonti secondarie, vi sono i regolamenti, che sono atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi, non possono porsi in contrasto ne con la Costituzione ne con la legge, competente a giudicare l’eventuale contrasto è qualsiasi giudice per la disapplicazione, il giudice amministrativo per l’annullamento. Quali fonti terziarie vi sono gli usi e consuetudini, che prevedono la presenza di un elemento oggettivo (per cui il comportamento deve essere tenuto in maniera costante ed uniforme nel tempo) e un elemento soggettivo (per cui deve sussistere la convinzione della giuridica doverosità di quel comportamento, gli usi possono regolamentare solo materie non disciplinate dalla legge).
L’efficacia di una norma giuridica è circoscritta sia da limiti di tempo che spaziali: entra in vigore dopo la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e il decorso di un certo periodo di tempo (15 giorni dalla pubblicazione), dopo il quale la legge diventa obbligatoria per tutti e nessuno può invocarne l’ignoranza (ad eccezione dell'ignoranza inevitabile). Il conflitto tra più fonti, dotate della stessa forza giuridica ma adottate in tempi diversi, viene risolta attraverso l’abrogazione della norma precedente in favore di quella successiva, che si realizza per: dichiarazione espressa o tacita del legislatore, referendum popolare (art. 75 Cost.), dichiarazione di illegittimità costituzionale e causa intrinseche. Vi è il principio dell’irretroattività delle norme giuridiche: la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo.
L’interpretazione della norma si realizza in due fasi:
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quella letterale, volta a valutare il significato proprio delle parole utilizzate, secondo la loro connessione;
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quella logica, volta a stabilire il vero contenuto della norma, ovvero l’intenzione del legislatore.
Spesso il giudice si trova di fronte a casi pratici che nessuna norma prevede e disciplina; in questo caso può sopperire alle deficienze legislative applicando la disciplina giuridica dettata per un caso simile o per una materia analoga. L’analogia è ammissibile quando il caso in questione non è previsto da alcuna norma, deve esistere almeno un elemento di identità tra la fattispecie prevista dalla legge e quella non prevista, mentre non è ammissibile rispetto alle leggi sfavorevoli al reo e rispetto alle leggi eccezionali. L’analogia non va confusa con l’interpretazione estensiva, in quanto con questa si rimane sempre nell’ambito della norma.