11. La magistratura
LA MAGISTRATURA: CONCETTO DI GIURISDIZIONE
E’ una delle funzioni tipiche (insieme al potere legislativo che crea norme giuridiche e al potere esecutivo che amministra e governa e potere giudiziario che ha il compito di far osservare le leggi) con cui la magistratura esplica la sovranità dello Stato e consiste nella potestà pubblica, diretta ad applicare ad una determinata fattispecie le norme stabilite dal potere legislativo in via generale ed astratta.
La giurisdizione può essere:
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ordinaria (esercitata da magistrati ordinari e per garantirne autonomia ed indipendenza la Costituzione ha previsto l’istituzione del C.S.M.);
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civile o penale (prevista per l’attuazione di norme penali, munite di sanzioni penali);
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speciale (in cui sono devolute solo determinate materie espressamente indicate nell’ordinamento; in quest’ambito rientra la giurisdizione amministrativa, che ha ad oggetto la tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi).
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PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE
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Il principio d’uguaglianza (art. 3 Cost.): afferma che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; quindi la Giurisdizione deve esercitarsi per garantire a tutte le parti in giudizio di far valere e difendere i propri diritti ed interessi.
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Il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.): stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, è garantito a tutti coloro che si trovino nel territorio dello Stato anche ai non abbienti con il patrocinio a spese dello Stato.
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Il diritto al giudice naturale (art. 25 Cost.): nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, questa norma tutela il cittadino affinché la scelta del giudice competente a giudicarlo venga effettuata con criteri rigidi e predeterminati.
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La soggezione dei giudici soltanto alla legge: solo la legge indica al giudice le regole da applicare in giudizio, nessun’altra autorità ne è in potere.
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L’indipendenza della magistratura: è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere; il C.S.M. sovraintende alla carriera dei magistrati, sottraendoli ad ogni controllo estraneo.
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L’obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost.): il giudice con la motivazione descrive l’iter logico che ha seguito nell’applicare una legge e nell’emanare il provvedimento.
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Il principio dell’inamovibilità del giudice: a tale principio non si può derogare se non in base a decisioni del C.S.M. che può stabilire sospensione, dispensa dal servizio e trasferimento ad altra sede.
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La ricorribilità in Cassazione contro provvedimenti giurisdizionali in materia di libertà personale.
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Il giusto processo: la L. n.2/1999 ha integrato l’art. 111 Cost. con l'aggiunta di 5 commi che regolano il processo penale; viene ribadita la natura dell’informazione di garanzia, si afferma la necessità di garantire una difesa adeguata all’imputato, con la facoltà di farsi assistere da un interprete. I principi fondamentali del giusto processo sono: la terzietà ed imparzialità del giudice, lo svolgimento del contraddittorio tra le parti, il rispetto della parità tra accusa e difesa e la ragionevole durata del processo.
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IL PUBBLICO MINISTERO
E’ il magistrato che esercita la funzione requirente, ovvero promuove l’azione penale non appena viene a conoscenza di un reato, dando vita al processo penale. L’art. 107. Cost garantisce al P.M. particolari garanzie d’indipendenza: questi ha l’obbligo di esercitare l’azione penale (art. 112 Cost.) e a tal fine può disporre della P.G. (art. 109 Cost). Per garantire l’indipendenza del P.M. è stato escluso dal codice di procedura penale che si possa configurare tra i diversi uffici del P.M. un rapporto di gerarchia, risultando ammissibili solo in relazioni di mera sovraordinazione.
L’accesso alla magistratura è previsto da un unico concorso, nella cui domanda di partecipazione deve essere indicata la preferenza per la funzione requirente o giudicante. Quanto alla carriera dei magistrati è prevista una progressione economica sostanzialmente automatica ed una progressione delle funzioni, incentrata sulle valutazione che viene fatta a conclusione dei concorsi. La Scuola Superiore della Magistratura è una struttura didattica stabilmente è preposta alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, nonché dei corsi di aggiornamento per i magistrati. L’esclusiva titolarità dell’azione penale è in capo al Procuratore della Repubblica che la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio.
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IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Nell’intento di assicurare all’ordine giudiziario una posizione di autonomia ed indipendenza nei confronti del potere esecutivo e degli altri poteri dello Stato, la Costituzione ha affermato i principi dell’autonomia funzionale (art. 101 Cost.) e dell’autonomia organizzativa della magistratura (art. 104 Cost.); per realizzare questa autonomia è stato istituito il C.S.M. cui spetta la qualifica di potere dello Stato.
Il C.S.M. presieduto dal Presidente della Repubblica che ne garantisce (in veste di organo super partes) una conduzione equilibrata; è composto da 27 membri, di cui 3 di diritto (P.D.R., presidente della Corte di Cassazione e Procuratore Generale presso la Cassazione), 24 membri elettivi (16 eletti dai magistrati e 8 dal Parlamento tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con 15 anni di esercizio forense).
Il C.S.M. dispone assegnazioni, mutamenti di sede e funzioni ai magistrati, promozioni, trasferimenti e provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, designazioni per la nomina a magistrati di Cassazione, nomina e revoca dei magistrati onorari e dei giudici laici delle sezioni specializzate dei tribunali, pareri al Ministro della Giustizia, nomina dei membri delle Commissioni per le assunzioni in magistratura.
Per l’art. 110 Cost. spettano al Ministro della Giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, al quale è sottratta ogni potestà deliberativa relativa allo status e alle funzioni dei magistrati.