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18. La giustizia amministrativa

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Indica quel complesso di mezzi concessi dall’ordinamento giuridico ai singoli per tutelare le posizioni giuridiche soggettive di cui risultino titolare nei confronti della P.A. Il nostro ordinamento prevede la presenza di 3 principi fondamentali: 

  • il principio dell’azionabilità in giudizio di tutte le lesioni di diritti soggettivi ed interessi legittimi;

  • il principio dell’autonomia del potere giudiziario; 

  • il principio di legalità dell’azione amministrativa.

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IL SISTEMA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE IN ITALIA

La giustizia amministrativa è organizzata secondo il sistema della doppia giurisdizione: l’Autorità Giudiziaria Ordinaria è competente a decidere delle violazioni di diritti soggettivi, l’Autorità Giudiziaria Amministrativa è competente a giudicare delle violazioni degli interessi legittimi. I conflitti tra le due sono attribuiti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

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I MEZZI DI TUTELA DEL PRIVATO E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la tutela amministrativa, la norma di riferimento è il D.P.R. n.1199/1971, con il quale il legislatore ha dettato una disciplina organica dei ricorsi amministrativi (ricorso gerarchico, ricorso in opposizione e ricorso al Presidente della Repubblica). Sul versante della tutela giurisdizionale è stato emanato il Codice del processo amministrativo.

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LA TUTELA IN SEDE AMMINISTRATIVA

E’ attuata dalla stessa amministrazione attraverso un procedimento amministrativo, instaurato a seguito di ricorso dell’interessato. Non vi è intervento ne del giudice ordinario ne del giudice amministrativo, in quanto la sua funzione è quella di risolvere le controversie evitando il ricorso a mezzi giurisdizionale.

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IL RICORSO AMMINISTRATIVO

Può definirsi come l’istanza diretta ad ottenere l’annullamento, la riforma o la revoca di un atto amministrativo, rivolta da un soggetto che ne abbia interesse, verso un’autorità amministrativa, nelle forme e nei contenuti previsti dalla legge, affinché questa risolva la controversia che tale atto ha generato. Elementi essenziali dei ricorsi amministrativi sono:

  • i soggetti (persone fisiche, giuridiche e associazioni non riconosciute); 

  • l’interesse (deve essere diretto, personale ed attuale; il ricorso può essere proposto solo da chi abbia interesse all’annullamento); 

  • l’oggetto (può essere un atto amministrativo, un comportamento della P.A. o un rapporto insorto tra P.A e un terzo); 

  • i termini per il ricorso (deve essere presentato nei termini previsti dalla legge: 30 giorni per il ricorso gerarchico o in opposizione, 120 per il ricorso al Presidente della Repubblica); 

  • la forma del ricorso (deve essere redatto per iscritto su carta da bollo, ad uso amministrativo);

  • gli elementi del ricorso (indicazione autorità a cui è diretto, gli estremi del provvedimento impugnato, i motivi del ricorso, la sottoscrizione del ricorrente).

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IL RICORSO GERARCHICO

E’ quel rimedio di carattere generale consistente nell’impugnativa di un atto non definitivo, proposta dal soggetto interessato davanti all’organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato il provvedimento impugnato. La P.A. ha l’obbligo di decidere sul ricorso gerarchico che le viene presentato; se la P.A non sia in grado per mancanza di tempo o di personale, il legislatore ha stabilito che decorsi 90 giorni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e l’interessato può presentare ricorso davanti al Giudice Amministrativo competente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

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IL RICORSO IN OPPOSIZIONE

E’ un ricorso amministrativo atipico rivolto alla stessa autorità che ha emanato l’atto. E' un rimedio a carattere eccezionale, utilizzabile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito e sia a tutela di interessi legittimi che di diritti soggettivi. Il termine generale è di 30 giorni.

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IL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Costituisce un rimedio di carattere generale contro i provvedimenti definitivi. Può essere proposto quando non è esperibile il ricorso gerarchico, e può essere proposto sia per la tutela di interessi legittimi che di diritti soggettivi, tale ricorso è ammesso solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Può avere ad oggetto solo atti definitivi, deve essere proposto entro 120 giorni, è proponibile solo per motivi di legittimità, è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo, nel senso che chi ha fatto ricorso al T.A.R non può farlo al Presidente e viceversa.

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IL GIUDICE ORDINARIO E L’AMBITO DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA

La disciplina fondamentale in materia di giurisdizione del Giudice Ordinario nei confronti della P.A. prevede che sono devolute alla giurisdizione ordinaria, e quindi rientrano nella competenza del G.O., tutte le cause per contravvenzioni, ovvero tutte le violazioni della legge penale, tutte le controversie relative all’esistenza ed alla lesione di un diritto soggettivo, quando comunque vi possa essere interessata la P.A. e per gli atti amministrativi lesivi di diritti.

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I LIMITI DELLA POTESTA’ DEL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFRONTI DELLA P.A.

Il Giudice Ordinario deve limitarsi a conoscere gli effetti dell’atto in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, può estendere il suo sindacato soltanto alla legittimità dell’atto amministrativo, non può incidere sull’atto amministrativo. Quando ha accertato che il diritto è stato leso, disapplica l’atto come se questo non fosse mai stato emanato, non può in nessun caso imporre alla P.A. comportamenti positivi, ma può solo condannarla al risarcimento del danno cagionato al privato.

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LE AZIONI AMMISSIBILI NEI CONFRONTI DELLA P.A.

Non tutte le azioni esperibili nelle controversie possono essere proposte contro la P.A.:

  • le azioni dichiarative, dirette all’accertamento di un fatto o di una situazione di diritto sono sempre ammissibili; 

  • le azioni costitutive, tese ad ottenere una sentenza, sono ammissibili quando non incidono sui poteri pubblici della P.A.; 

  • le azioni di condanna sono quelle a seguito del quale il giudice ordina una prestazione volta a ristabilire l’equilibrio giuridico violato; 

  • le azioni possessorie sono inammissibili quando la P.A. sia entrata in possesso di un bene in base ad un provvedimento imperativo, sono ammissibili se la P.A. agisca come privato, oppure se l’impossessamento sia avvenuto senza che sia stato emanato un provvedimento al quale il comportamento materiale della P.A. si ricolleghi.

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IL GIUDICE AMMINISTRATIVO E LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

E’ esercitata dai Tribunali Regionali Amministrativi (T.A.R., istituiti con la L. n.1034/1971) e dal Consiglio di Stato, a questi bisogna aggiungere il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, secondo le norme del Codice del processo amministrativo. Tali organi sono detti giudici amministrativi generali, anche se la giurisdizione amministrativa è attribuita anche ai giudici amministrativi speciali, i quali hanno competenza speciale, stabilita dalla legge, ossia: la Corte dei Conti, i Tribunali delle acque pubbliche e le Commissioni Tributarie.

La giurisdizione amministrativa si differenzia dalla giurisdizione ordinaria, per la non appartenenza all’ordine gerarchico, in quanto i T.A.R. debbono formalmente inquadrarsi nell’organizzazione amministrativa, ma non sono subordinati ad altri organi e godono di autonomia ed indipendenza. La P.A. è parte necessaria nei giudizi davanti ad essa ed infine la causa petendi è costituita generalmente dalla lesione di un interesse legittimo.

I T.A.R. esercitano una giurisdizione generale di legittimità, in cui il Giudice Amministrativo conosce delle controversie relative ad atti, provvedimenti od omissioni delle P.A., comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi. 

Esercitano inoltre una giurisdizione di merito nelle materie tassativamente determinate dal legislatore, in questo caso il Giudice Amministrativo può sostituirsi all’amministrazione, in quanto è tenuto ad esaminare l’atto impugnato, oltre che dal punto di vista della sua legittimità, anche sotto il profilo dell’opportunità e della convenienza. 

Infine esercitano una giurisdizione esclusiva nelle materie determinate dal legislatore, caratterizzata dalla circostanza per cui al giudice amministrativo è attribuita, pure ai fini risarcitori, la cognizione in via principale, sia dei diritti soggettivi che degli interessi legittimi.

Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa, è un organo complesso con funzioni consultive generali in materia giuridico-amministrativa e funzioni giurisdizionali-amministrative di secondo grado, rispetto ai T.A.R.

Il requisito richiesto dal legislatore, perché si possa chiedere tutela al giudice amministrativo è che i provvedimenti, gli atti, gli accordi o i comportamenti, in relazione ai quali è sorta una contestazione, siano stati posti in essere da una pubblica amministrazione, ovvero da soggetti ad essa equiparati.

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TIPOLOGIE DI GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Con riferimento al contenuto e all’oggetto delle pronunce del Giudice Amministrativo, si riconoscono:

  • un giudizio di cognizione, volto a stabilire la fondatezza della pretesa vantata dal soggetto leso dalla P.A., per stabilire quale sia la volontà dell’ordinamento giuridico riguardo l’attività dell’amministrazione; 

  • un giudizio cautelare, che ha la funzione accessoria e strumentale rispetto al giudizio di cognizione, in quanto è teso all’adozione di misure preventive volte a preservare le utilità, che saranno fornite da un’eventuale sentenza favorevole di cognizione, da eventi che possono manifestarsi durante il processo; 

  • un giudizio di esecuzione, ha la funzione di assicurare l’attuazione concreta della pronuncia di cognizione.

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LE AZIONI DI COGNIZIONE

Le azioni esperibili dinanzi al Giudice Amministrativo sono:

  • l’azione di annullamento, che costituisce l’espressione tipica del processo amministrativo, in quanto è tesa a realizzare la tutela di tipo demolitorio, ovvero la demolizione dell’atto impugnato (si propone nel termine di decadenza di 60 giorni); 

  • l’azione di condanna, applicabile quando risulti necessaria l’adozione di ogni misura idonea a tutelare la posizione giuridica del soggetto ricorrente (in questo caso il G.A. può ordinare all’amministrazione rimasta inerte di provvedere entro un termine, condannare al pagamento di una somma di denaro o condannare all’adozione di misure idonee a tutelare la posizione giuridica dedotta in giudizio). Nel termine di decadenza di 120 giorni è esperibile l’azione di condanna per riparare un danno ingiusto, derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria; 

  • l’azione avverso il silenzio e la declaratoria di nullità, decorsi i termini di conclusione del procedimento, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, tale azione può essere proposta fino a che dura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione.

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IL GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO, I RITI SPECIALI: IL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Finalizzato alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive di cui il privato è titolare nei confronti della P.A., è un processo ad istanza di parte, essendo rimessa all’iniziativa del soggetto interessato sia l’inizio del giudizio che la sua prosecuzione. Viene sancito nel libro I del Codice che la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del Diritto Europeo. E' previsto che il processo amministrativo attui i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo, inoltre il giudice e le parti cooperano per una ragionevole durata del processo. Importante è anche il richiamo al dovere di motivazione e di sinteticità degli atti. Questo processo si presenta quindi come processo di parti, caratterizzato dal principio della domanda e dal dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

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LE PARTI NEL GIUDIZIO

  • Il ricorrente (parte necessaria) è colui che propone ricorso; 

  • il resistente (parte necessaria) è il soggetto interessato a che il provvedimento sia conservato e chiede al G.A. il rigetto del ricorso; 

  • il controinteressato (parte necessaria) è colui che ha interesse uguale e contrario rispetto a quello del ricorrente e posizione analoga a quella del resistente e che risulta espressamente dall’atto o è facilmente individuabile; 

  • il proponente un ricorso incidentale è colui al quale è stato notificato il ricorso ed impugna il medesimo provvedimento per motivi propri, proponendo una diversa domanda; 

  • l’interveniente (parte eventuale).

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LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

L’atto introduttivo del giudizio davanti al T.A.R. è il ricorso, ovvero l’istanza rivolta al giudice interessato al fine di ottenere l’annullamento, sulla base di motivi proposti, del provvedimento impugnato, ovvero l’accertamento dell’esistenza di un diritto vantato dal ricorrente ed illegittimamente negato o pregiudicato dall’amministrazione. Il ricorso viene portato a conoscenza degli interessati mediante notifica nel termine perentorio di 30 giorni.

Una volta depositato il ricorso, il giudizio è instaurato e si procede fino alla decisione; il contraddittorio è integralmente costituito quando l’atto introduttivo è notificato all’amministrazione resistente e ai controinteressati. Le parti, nel termine di 60 giorni, possono costituirsi in giudizio, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova o produrre documenti.

La fase cautelare del giudizio ha lo scopo di evitare che il decorso del tempo, necessario perché si arrivi ad una decisione nel merito della questione controversa, pregiudichi la completa soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio. Il codice del processo amministrativo ha suddiviso le tipologie delle misure cautelari a seconda del grado di urgenza:

  1. misure cautelari collegiali: nel caso in cui il ricorrente alleghi di subire un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario per giungere alla decisione del ricorso; 

  2. misure cautelari monocratiche: richieste concesse dal presidente del T.A.R. in ipotesi di estrema gravità ed urgenza da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio; 

  3. misure cautelari anteriori alla causa: previste in caso di eccezionale gravità, tale da non consentire neppure la notificazione del ricorso.

L’attività istruttoria è diretta all’acquisizione dei mezzi di prova, forniti dalle parti o richiesti dal giudice, sulla base dei quali fondare la decisione finale del processo.

Espletata la fase cautelare del giudizio, laddove richiesta dal ricorrente, nonché posta in essere la fase istruttoria, viene fissata l’udienza per la discussione del merito della causa. Le parti possono produrre documenti fino a 40 giorni liberi prima dell’udienza e memorie fino a 30 giorni liberi.

In udienza le parti possono discutere sinteticamente la causa e se il giudice ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, la indica in udienza dandone atto a verbale e nel caso in cui ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità o infondatezza del ricorso, decide con sentenza in forma semplificata (c.d. pronunce di rito). Terminata la discussione, il collegio decide la causa (pronunce di merito). Le udienze sono pubbliche, salva la trattazione in camera di consiglio di alcuni giudizi particolari, comunque il legislatore rimette al Presidente del collegio che le udienze si svolgano a porte chiuse se ricorrano ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. La sentenza deve essere redatta non oltre il 45esimo giorno da quello della decisione della causa.

Il giudice può pronunciarsi in diversi modi: 

  • con sentenza, laddove definisce in tutto o in parte il giudizio; 

  • con ordinanza, se dispone misure cautelari ovvero se decide sulla competenza; 

  • con decreto, nei casi previsti dalla legge.

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IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Rappresenta la possibilità di adire l’autorità giurisdizionale amministrativa con un ricorso diretto ad ottenere l’esecuzione, da parte della P.A., delle sentenze non spontaneamente eseguite. E’ finalizzato all’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato e delle sentenze esecutive del giudice amministrativo. I presupposti essenziali dell’azione di ottemperanza sono:

  • un giudicato o una pronuncia esecutiva divenuti inoppugnabili; 

  • la necessità di un provvedimento della P.A. successivo alla pronuncia; 

  • l’inottemperanza della P.A. successiva alla decisione non eseguita.

Il giudizio di ottemperanza comporta che il giudice amministrativo ha il potere di sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio della sua attività, può quindi modificare un atto o revocarlo, se in contrasto col giudicato o sostituirsi all’amministrazione nell’adozione dell’atto stesso. Il Giudice Amministrativo anziché emettere egli stesso il provvedimento, ordina alla P.A. l’ottemperanza, assegnandole un termine per provvedere e contestualmente nomini un commissario ad acta, il quale scaduto il detto termine, senza che l’amministrazione abbia provveduto, si surroga ad essa ed adotta il provvedimento. In tutte le ipotesi in cui il giudice amministrativo deve sostituirsi all’amministrazione, può agire direttamente, ovvero nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta.

Quanto al contenuto della decisione di accoglimento del ricorso, l’art. 114 comma 4 c.p.a. prevede che con essa il giudice: 

  • ordina l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità; 

  • dichiari nulli gli eventuali atti in violazione del giudicato, nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato; 

  • determina le modalità esecutive; 

  • nomina ove occorre un commissario ad acta

  • fissa la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.


 

L’IMPUGNATIVA DELLE SENTENZE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

I mezzi di impugnazione delle sentenze dei T.A.R. sono:

  • l’appello: in base all’art. 100 c.p.a., contro le sentenze dei T.A.R. è ammesso appello al Consiglio di Stato, in appello non possono essere proposte nuove domande e nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, salvo che il collegio non li renda indispensabili per la decisione della causa.

  • la revocazione: le sentenze del T.A.R. e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione nei casi e nei modi previsti dal c.c.. È proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, contro la sentenza del T.A.R. la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l’appello.

  • l’opposizione di terzo: oggetto di impugnazione possono essere sia le sentenze già passate in giudicato, sia le sentenze esecutive ma ancora non passate in giudicato, quando dalle stesse siano pregiudicati i diritti o gli interessi legittimi di un terzo.

  • il ricorso in Cassazione: previsto dall’art. 111 comma 8 Cost., contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, detta disposizione è ripresa dall’art. 110 c.p.a. che ammette il ricorso de quo contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

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I RITI SPECIALI

Si fa riferimento a forme processali particolari che il legislatore ha approntato con riferimento alla particolarità di talune controversie. Genericamente le regole comuni ai riti speciali sono la netta riduzione dei termini processuali e la creazione di un particolare rito processuale speciale, finalizzato a favorire la rapida definizione nel merito delle controversie.

I riti speciali ci sono in materia di accesso a documenti amministrativi e in materia di tutela contro l’inerzia della P.A., il rito per decreto ingiuntivo e il rito abbreviato comune a determinate materie elencate nel codice, in tema di procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in materia di operazioni elettorali.

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LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI: LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

La Corte dei Conti è titolare della giurisdizione contabile, nella quale vengono compresi i giudizi in materia di responsabilità amministrativa e contabile dei pubblici funzionari, di pensioni civili e militari e di pensioni di guerra. Tale giurisdizione è definita:

  • piena (conosce le controversie sia per l’accertamento dei fatti che per l’applicazione del diritto); 

  • esclusiva (conosce sia diritti soggettivi che interessi legittimi);

  • sindacatoria (non è legata alle richieste delle parti e può estendere il giudizio nei confronti di terzi originariamente non citati).

L’attività della Corte è esercitata a livello centrale dalle prime tre sezioni e dalle sezioni riunite, a livello periferico è esercitata dalle sezioni regionali, istituite in tutti i capoluoghi di regione, nonché nelle province autonome di Trento e Bolzano. Alle sezioni centrali è attribuita la funzione di giudice d’appello.

La responsabilità contabile si fonda sul maneggio di diritto o di fatto del denaro o dei valori della P.A. e deriva dall’inadempimento di un obbligo di restituire valori avuti in consegna, attiene all’obbligo di restituire cose già appartenenti alla P.A. Nella responsabilità contabile si ritiene escluso il potere riduttivo, per cui il giudice una volta accertato il danno, può solo condannare o assolvere.

La responsabilità amministrativa trova il suo fondamento in un danno cagionato alla P.A. e si basa sulla diligenza nell’adempimento dei doveri nascenti dal rapporto di servizio, deriva da un comportamento conseguente ad un’omessa prestazione, da cui sia derivato un danno patrimoniale alla P.A. La legge attribuisce alla Corte la facoltà di porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, proporzionando l’entità del risarcimento al grado di colpevolezza.

La Corte dei Conti giudica nelle seguenti materie:

  • responsabilità degli impiegati dello Stato: può essere contabile e vi possono incorrere tutti coloro che a qualunque titolo hanno il maneggio del denaro pubblico, nonché tutti i magazzinieri e consegnatari di valori, merci appartenenti alla P.A., oppure può essere di responsabilità amministrativa che trova luogo ogni volta che l’impiegato, nell’esercizio della sua funzione, cagioni danno all’amministrazione dalla quale dipende. La responsabilità è personale ed è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, il diritto di risarcimento del danno si prescrive in 5 anni decorrenti dalla verificazione del fatto dannoso. la Corte giudica sulla responsabilità del dipendente anche quando il danno sia cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quello di appartenenza; se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte valutate la singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso (L. n.190/2012)

  • responsabilità degli amministratori e dipendenti delle Regioni e degli altri enti pubblici: per gli enti parastatali, si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato; la Corte dei Conti esercita giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori e del personale degli enti locali.

  • giudizi ad istanza privata: possono essere previste espressamente dalla legge.

  • giudizi in materia di pensioni: la competenza sussiste qualora si impugni un provvedimento amministrativo definitivo avente ad oggetto il diritto alla pensione degli impiegati, il cui trattamento di quiescenza sia totalmente o parzialmente a carico dello Stato; il giudizio in materia pensionistica è stato interessato dalla L. n.205/2000 che ha previsto la monocraticità nei giudizi di primo grado e la possibilità di adottare decisioni in forma semplificata. Per quanto riguarda la competenza, per i giudizi pensionistici è competente la sezione giurisdizionale regionale del luogo ove risiede il ricorrente, per i giudizi di responsabilità è competente la sezione giurisdizionale regionale del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso.


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I GIUDIZI DAVANTI ALLE ALTRE GIURISDIZIONI SPECIALI AMMINISTRATIVE: IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Vi rientrano quelle controversie tra contribuente ed amministrazione aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative. La giurisdizione tributaria è esercitata in primo grado dalle Commissioni tributarie provinciali, con sede in ogni provincia ed in secondo grado dalle Commissioni tributarie Regionali, site in ogni Regione.

I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono l’appello, il ricorso in Cassazione e la revocazione. Tra le principali novità introdotte nel 2011 dal legislatore si segnalano:

  • la composizione delle Commissioni Tributarie; 

  • l’introduzione del contributo unificato che ha sostituito la vecchia imposta di bollo, con un valore che varia a seconda della controversia dai 30 ai 1500 Euro; 

  • la possibilità di definire le liti fiscali di piccolo importo, ossia non superiore ai 20mila Euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate;

  • il reclamo obbligatorio per le controversie sotto i 20mila Euro relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.

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I GIUDIZI DAVANTI ALLE ALTRE GIURISDIZIONI SPECIALI AMMINISTRATIVE: TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE

Sono attribuite tutte le controversie legate al demanio idrico, per le quali si applicano le norme del c.p.c. Contro le loro decisioni è ammesso il ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche come giudice di appello entro 30 giorni dalla sentenza.

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I GIUDIZI DAVANTI ALLE ALTRE GIURISDIZIONI SPECIALI AMMINISTRATIVE: I COMMISSARI PER GLI USI CIVICI

E’ un giudice ordinario con competenza specializzata in materia di accertamento e tutela dei demani civici e dei diritti d’uso civico delle comunità locali.

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