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2. La comunità internazionale

LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE

Il diritto interazionale è il complesso delle norme e dei principi che regolano i rapporti intercorrenti tra i soggetti della comunità internazionale.

Elementi fondamentali sono l’inesistenza di un ente sovraordinato, ma la struttura è paritaria, in quanto composta da enti sovrani che dovranno imporsi determinate regole e darne esecuzione. Il rispetto delle norme è affidato all’istituto dell’autotutela, attraverso il quale è il singolo soggetto dell’ordinamento internazionale ad agire attraverso atti di forza per la tutela dei propri diritti. Non esiste un organo nell’ordinamento internazionale, capace di imporre il rispetto delle regole.

 

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I SOGGETTI DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Per soggettività giuridica si intende l’astratta attitudine di un ente a diventare titolare di diritti e obblighi previsti dalle norme di diritto internazionale. Al fine di determinare il concetto di Stato nel diritto internazionale, bisogna distinguere tra:

  • Stato-ordinamento, se indica l’ordinamento giuridico statale nel suo complesso;

  • Stato-apparato o Stato-governo, in relazione al solo apparato burocratico e alle strutture di vertice dello Stato;

  • Stato-comunità, riferito all’insieme dei soggetti appartenenti alla comunità statale, cui è riconosciuta propria autonomia su un determinato territorio.

 

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LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Possono essere definite come associazioni di Stati che perseguono interessi comuni a tutti i loro membri. Sono enti "aterritoriali" (avendo sede nel territorio di uno Stato) e funzionali (istituiti per svolgere funzioni loro delegate dagli Stati membri).

In base all’area geografica sono planetarie, alle quali sono associati Paesi di tutti i continenti, o Regionali, con Paesi membri appartenenti ad una ben definita area geografica.

In base alla competenza sono a vocazione universale, hanno competenza generale operando in tutti i settori della vita politica, militare, sociale ed economica (ad esempio, l'O.N.U.) o vocazione settoriale, dove il loro campo è limitato ad un solo settore (ad esempio, la NATO per settore militare).

In base alla natura si distinguono organizzazioni internazionali a carattere:

  • politico, come le Nazioni Unite; 

  • economico, come gran parte delle organizzazioni dopo la seconda Guerra Mondiale;

  • di tutela dei diritti umani, se ne è il fine principale;

  • umanitario, come la Croce Rossa Internazionale;

  • tecnico, se agisce in settori specifici delle telecomunicazioni, ecc.;

  • militare, se l’organizzazione costituisce il braccio armato di un gruppo di Stati.

 

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ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU)

E’ la più importante organizzazione a livello internazionale ed è l’unica che può contare tra i suoi membri quasi tutti gli Stati che attualmente formano la comunità internazionale.

Istituita ed entrata in vigore nel 1945, ha delle competenze definite dalla Carta della Nazioni Unite e sono il mantenimento della pace tra le nazioni e lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra gli Stati, è composta da:

  • un’Assemblea Generale, nella quale sono rappresentati tutti gli Stati membri;

  • il Consiglio di Sicurezza, composto da 15 membri, di cui 10 eletti dall’Assemblea e 5 fissi col diritto di veto;

  • il Consiglio Economico e Sociale, coordinamento e conseguimento fini socio-economici;

  • il Consiglio di amministrazione fiduciaria, cessato di esistere nel 1994 a seguito dell’indipendenza dell’ultima colonia;

  • la Corte internazionale di giustizia, con sede a L’Aja, organo giurisdizionale con il compito di risolvere controversie giuridiche tra Stati membri, formata da 15 giudici, con durata carica 9 anni;

  • il Segretariato, non è legato a nessuno Stato ed esegue compiti esecutivi, amministrativi, diplomatici e politici.

 

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ORDINAMENTO ITALIANO ED ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

L’art. 10 comma 1 Cost. stabilisce che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, esprimendo così la volontà della Repubblica di aprirsi alla comunità internazionale, impegnandosi a produrre nel proprio ordinamento, disposizioni coincidenti con le norme internazionali riconosciute dalla comunità di Stati.

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