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4. Parte IV - L'imputato

L’IMPUTATO

E’ la persona fisica nei confronti della quale il P.M. esercita l’azione penale. Per l’assunzione della qualità di imputato occorre l’esatta identificazione dello stesso, l’esistenza in vita e la capacità processuale. La legge tutela i diritti dell’imputato, garantendo il diritto di difesa, l’art. 24 comma 2 Cost. sancisce che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, nonché la presunzione di non colpevolezza, di cui sono espressione il favor rei e il favor libertatis, l’art. 27 comma 2 Cost. stabilisce che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

La qualità di imputato si acquista con la formulazione dell’imputazione in uno dei modi indicati dall’art. 60 c.p.p. e cessa con una sentenza irrevocabile di condanna (diviene condannato), di proscioglimento (diviene prosciolto) o con un decreto di condanna divenuto definitivo.

Prima dell’esercizio dell’azione penale (art. 405 c.p.p.), quindi nel corso delle indagini preliminari, il soggetto è denominato persona sottoposta alle indagini (ossia indagato).

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L’INFORMAZIONE DI GARANZIA

Consiste in un atto che intercorre tra P.M. ed indagato, che non mira ad esercitare l’azione penale bensì a salvaguardare i diritti e le garanzie difensive dell’indagato. E’ un atto che il P.M. invia per posta all’indagato, non dall’inizio delle indagini, ma solo quando il P.M. deve compiere un atto, al quale il difensore ha il diritto di assistere (art. 369 c.p.p.). Pertanto le indagini preliminari possono svilupparsi senza alcuna preventiva conoscenza da parte dell’indagato, anzi il P.M. può omettere il compimento di atti che comportino la necessità dell’informazione di garanzia (c.d. atti garantiti: interrogatorio, ispezione), pervenendo al termine delle indagini entro 6 mesi, senza che l’indagato lo sappia, il periodo di tale ignoranza è quindi di 6 mesi, in quanto l’eventuale richiesta di proroga deve essere comunicata all’indagato. Qualora non vengano compiuti atti per i quali è necessario l’avviso di garanzia, l’indagato viene messo a conoscenza delle indagini a suo carico, con l’avviso di conclusioni delle indagini, che il P.M è tenuto a notificargli ex art. 451bis c.p.p.

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I DIRITTI DELL’IMPUTATO

E’ un soggetto processuale e in quanto tae ha diritto a scegliersi un difensore di fiducia, rivolgersi direttamente al giudice, alla prova, allo svolgimento delle indagini difensive, all’incidente probatorio, a partecipare al processo, a non presenziare all’udienza, a scegliere il rito alternativo, alle impugnazioni, alla libertà morale, a non rispondere, al sindacato di competenza del giudice e al sindacato della competenza del P.M. procedente.

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LA FIGURA DELL’IMPUTATO TESTIMONE

La L. n.63/2001 sul giusto processo, ha introdotto una novità sul tema delle dichiarazioni rese dall’imputato/indagato nell’interrogatorio, il quale ammetta le proprie responsabilità e riferisce sulle responsabilità di altri: 

  • quando riferisce su fatti attinenti alle accuse che lo riguardano, ha la veste di imputato;

  • quando narra di fatti riguardanti la responsabilità penale di altri, assume la veste di testimone.

L’art. 64 comma 3 c.p.p. prevede che prima dell’interrogatorio, l’imputato sia avvisato che le dichiarazioni rese potranno essere sempre utilizzate contro di lui, che ha la facoltà di non rispondere ma in ogni caso il procedimento seguirà il suo corso e che in relazione alle dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità di altri, assumerà la veste di testimone. L’omissione di tali avvertimenti comporterà l’inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni.

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