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12. L'evoluzione informatica della P.A.

EVOLUZIONE INFORMATICA DELLA P.A.

Per conseguire maggiore efficienza, le P.A. devono incentivare l’uso della telematica sia nei rapporti interni tra le diverse amministrazioni che tra queste e i privati. In tale contesto si è parlato di e-government, inteso come il riferimento a quella peculiare modalità di miglioramento della circolazione dei dati e dell’attività dei pubblici uffici.

Il fulcro normativo attuale per lo sviluppo informatico delle P.A. è rappresentato dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD) che si configura come una specie di costituzione del mondo digitale, finalizzata alla semplificazione e al riassetto della normativa in materia di informatica nelle P.A.; questo introduce nuovi diritti per i cittadini e per le imprese, predispone nuovi strumenti digitali, disegna le basi per la costruzione di un federalismo efficiente e delinea gli strumenti per una P.A che funzioni meglio e costi meno.

Nella P.A. digitale, i cittadini e le imprese hanno diritti che il Codice dell’amministrazione digitale precisa e definisce e che rende quindi esigibili, ovvero:

  • il diritto all’uso delle tecnologie; 

  • il diritto al domicilio digitale del cittadino (posta elettronica);

  • il diritto di effettuare pagamenti con modalità informatiche;

  • il diritto di comunicazione tra imprese ed amministrazioni pubbliche;

  • il diritto all’utilizzo della posta certificata (PEC);

  • il diritto alla qualità e alla misura della soddisfazione;

  • il diritto alla partecipazione;

  • il diritto a trovare online tutti i moduli e formulari validi e aggiornati.

Nella P.A. i diritti sopra enunciati sono garantiti dalla disponibilità di diversi strumenti innovativi, come le firme elettroniche e i documenti informatici.

La firma digitale può essere elettronica (insieme di dati in forma elettronica, utilizzati come metodo di identificazione informatica), firma elettronica avanzata (insieme di dati in forma elettronica, che consentono identificazione del firmatario), firma digitale e firma elettronica qualificata.

I siti internet delle P.A. devono contenere l’organigramma, l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti, l’elenco di caselle di posta elettronica attive, le pubblicazioni, i bandi di gara e i bandi di concorso.

La PEC è un sistema di comunicazione in cui le e-mail hanno valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Le P.A. utilizzano la PEC ai fini della trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna a soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo. Tutte le P.A. devono istituire e pubblicare almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. L’inosservanza comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

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