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8. L'attività della P.A

L’ATTIVITA’ DELLA P.A.

L’attività amministrativa è quella attività mediante la quale gli organi statali, all’uopo preposti, provvedono alla cura degli interessi pubblici ad essi affidati. I principali criteri che informano la moderna attività amministrativa sono: la procedimentalizzazione, pianificazione, trasparenza degli atti, contrattualizzazione, informatizzazione.

La dottrina è solita distinguere tra:

  • attività amministrativa attiva: vi rientra tutta l’attività posta in essere direttamente da una P.A. per realizzare le proprie finalità pubbliche;

  • attività amministrativa consultiva: vi rientrano quelle attività dirette a fornire consigli, direttive o ordinamenti alle autorità che devono concretamente agire;

  • attività amministrativa di controllo: diretta a sindacare l’operato dei soggetti cui sono affidati i compiti di amministrazione attiva.

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LA DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA

E’ definita dalla dottrina tradizionale come la facoltà di scelta fra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato. Dalla discrezionalità amministrativa si è soliti distinguere la discrezionalità tecnica, che si concreta nell’esame di fatti o situazioni, sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico, quindi non giuridico. Dalla discrezionalità occorre distinguere il merito amministrativo, che consente all’amministrazione una maggiore libertà di scelta, che deve avvenire nel rispetto delle norme non giuridiche di buona amministrazione.

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I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

  • Il principio di legalità, afferma la corrispondenza dell’ attività amministrativa alle prescrizioni di legge.

  • Il principio di imparzialità, obbliga la P.A. a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della giustizia, nei confronti di tutti i soggetti destinatari dell’azione amministrativa senza discriminazioni arbitrarie.

  • Il principio di buon andamento, garantisce l’indipendenza e la neutralità della P.A. da influenze politiche, mira a soddisfare i criteri di rapidità, efficacia (confronto tra risultati e obiettivi) ed efficienza (confronto tra risorse impiegate e risultati ottenuti).

  • Il principio di ragionevolezza, vi confluiscono tutti gli altri principi ed in forza a tale principio l’azione amministrativa deve adeguarsi ad un canone di razionalità operativa, tal da evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali.

  • Il principio del pareggio in bilancio, in coerenza con l’ordinamento dell’U.E.

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I PRINCIPI DI CUI ALLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO

Le regole generali dell’azione amministrativa fissate dal legislatore sono:

  • il principio di legalità, per il quale l’attività amministrativa deve perseguire i fini dettati dalla legge; 

  • il principio del giusto procedimento, che, garantendo il diritto di partecipazione degli interessati, tende alla composizione di eventuali contrasti tra interessi pubblici e privati; 

  • il principio di semplificazione, in virtù del quale il legislatore ha introdotto taluni istituti diretti a snellire e rendere più celere l’azione amministrativa.

Altri principi fondamentali sono l’economicità, l’efficacia, la trasparenza, la pubblicità e l’imparzialità.


 

I PRINCIPI EUROPEI

Fra i principali vi sono:

  • il principio di certezza del diritto (diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni nella sfera del diritto comunitario); 

  • il principio di legittimo affidamento;

  • il principio di proporzionalità;

  • il principio del giusto procedimento;

  • il principio di buona amministrazione.

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