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4. Parte VI - Il responsabile civile

IL RESPONSABILE CIVILE

L’art. 185 comma 2 c.p.p. dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno, obbliga al risarcimento oltre al colpevole, anche le persone che a norma di leggi civili, debbano rispondere per il fatto commesso da lui.

Il responsabile civile, è colui contro il quale si fa valere la pretesa civilistica alle restituzioni ed al risarcimento del danno prodotto dal fatto dell’imputato.

Normalmente è l’imputato a dover risarcire il danno, ma ci sono casi in cui le leggi civili prevedono il risarcimento da parte di un soggetto diverso dall’imputato, sono i c.d. casi di responsabilità indiretta come ad esempio: 

  • i genitori e tutori per danni provocati da figli o pupilli;

  • le responsabilità dei padroni e dei committenti per danni prodotti dai loro domestici e commessi, nello svolgimento dei compiti loro affidati;

  • la responsabilità dell’assicuratore per danni derivanti dalla circolazione di veicoli.

Tale soggetto è coobbligato in solido al risarcimento del danno, unitamente all’autore del reato; la parte civile avanza la pretesa nei confronti di entrambi ma può scegliere anche uno solo di essi. Il responsabile civile è un soggetto eventuale del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, nonché accessorio rispetto alla parte civile. E’ il soggetto passivo della pretesa azionata dalla parte civile.

INSERIMENTO NEL GIUDIZIO PENALE DEL RESPONSABILE CIVILE

Può aversi mediante citazione a giudizio, ordinata con decreto dal giudice, su istanza della parte civile, a richiesta del P.M. quando agisce nell’interesse di incapaci privi di rappresentante, a richiesta dell’imputato nel caso di responsabilità civile dell’assicuratore, derivante da assicurazione obbligatoria.

Oppure può aversi mediante intervento volontario, se v’è stata costituzione di parte civile, oppure se il P.M. eserciti egli l’azione civile a tutela di incapaci, non prima dell’udienza preliminare e fino a quando non siano stati ancora compiuti gli adempimenti relativi alla costituzione delle parti.

ESCLUSIONE DEL RESPONSABILE CIVILE

E’ escluso dal processo qualora sia revocata la costituzione di parte civile, in tal caso avviene automaticamente, venendo meno il rapporto processuale civile di cui il responsabile civile è parte, su istanza dello stesso responsabile civile, su cui decide il giudice con ordinanza, su istanza del P.M., dell’imputato o della parte civile, d’ufficio o con ordinanza del giudice. A differenza della parte civile, il responsabile civile non può revocare la propria costituzione , perché non può sottrarsi volontariamente alla pretesa civilistica, avanzata nei suoi confronti, a meno che nel processo non siano stati raccolti elementi per lui pregiudizievoli, in questo caso può ottenere l’esclusione per evitare una sentenza penale di condanna.

IL CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

E’ un soggetto accessorio del rapporto processuale penale. Civilmente obbligato per la multa o l’ammenda è il soggetto che investito di particolari poteri di direzione o vigilanza nei confronti dell’imputato, è tenuto a pagare una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda, se il colpevole è insolvibile. Può essere sia una persona fisica che giuridica, non può intervenire spontaneamente ma può essere citato dal P.M. e dall’imputato. I presupposti sono l’esistenza di un rapporto di autorità, direzione o vigilanza con l’imputato, il fatto addebitato all’imputato deve aver violato disposizioni che la persona incaricata della sorveglianza era tenuta a far osservare, di tale mancanza, la persona incaricata della sorveglianza non deve essa stessa rispondere penalmente, l’imputato deve essere stato condannato per il fatto addebitatogli e vi deve essere il mancato pagamento da parte dell’imputato

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