4. Parte II - Il Pubblico Ministero
IL PUBBLICO MINISTERO
E’ un organo dello Stato, istituito presso ciascun ufficio giudiziario, con il compito essenziale di promuovere l’azione penale, nei casi di legge e di curare l’osservanza e l’applicazione della legge. Gli uffici del Pubblico Ministero sono coperti da magistrati che appartengono all’ordine giudiziario, ma non sono giudici. L’art. 107 Cost., pur collocando i P.M. nella categoria dei magistrati, gli assegna garanzie minori e diverse da quelle dei giudici. I magistrati del P.M. formano la magistratura requirente, che si contrappone alla magistratura giudicante, in quanto il suo compito è quello di promuovere l’accertamento e la decisione degli organi giudiziari giudicanti.
Nell’attuale sistema accusatorio, il P.M. è delineato come una parte, alla pari dell’imputato, quando l’attività si svolge davanti al giudice. Nella fase delle indagini preliminari, al P.M. è affidata la direzione delle indagini con il riconoscimento di poteri che lo collocano in una posizione di supremazia rispetto all’imputato, come quello ad esempio di adottare provvedimenti urgenti come il fermo, le perquisizioni o i sequestri. Quanto alle misure cautelari, il P.M presenta richiesta al G.I.P., il quale deve ottenere assenso scritto dal Procuratore della Repubblica. Il P.M. non può essere ricusato ma può astenersi per gravi ragioni di convenienza.
Le attribuzioni del P.M. sono:
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funzione inquirente nelle indagini preliminari: l’attività di indagine è svolta dal P.M. che può delegare il compimento di atti specifici alla P.G.; la fase delle indagini tende alla ricerca delle fonti di prova ed è strumentale alle determinazioni inerenti all’esercizio o meno dell’azione penale.
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funzione dell’incriminazione: attiene al promovimento dell’azione penale, che segna l’inizio del processo. E’ sufficiente la richiesta del P.M. per investire il giudice della cognizione della notitia criminis, alternativa all’esercizio dell’azione penale è la richiesta di archiviazione, quando il P.M. ritenga la notitia criminis infondata o quando la formulazione dell’imputazione non possa concretarsi nell’affermazione di una pretesa punitiva per una determinata persona.
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funzione di parte processuale (requirente): nella fase processuale dinanzi al giudice, il P.M. assume una funzione propulsiva, che si concreta nella possibilità di avanzare richieste al giudice e nell’eleborazione e deduzione in dibattimento di materiale probatorio.
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ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL P.M.
Presso la Corte di Cassazione l’ufficio del P.M. è composto da Procuratore Generale della Corte coadiuvato da avvocati generali e da sostituti procuratori generali; presso la corte d’appello da Procuratore generale della Corte, coadiuvato da un Avvocato generale e da sostituti procuratori generali; presso il Tribunale, da Procuratore della Repubblica coadiuvato da un Procuratore aggiunto nei grossi Tribunali, da sostituti procuratori della Repubblica, e da vice procuratori onorari; nelle procure (site nel capoluogo della Corte d’Appello), è costituito l’ufficio del Procuratore distrettuale antimafia (ossia, la D.D.A. composta da magistrati designati dal Procuratore distrettuale).
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RAPPORTO DI GERARCHIA
Può essere interno ed è quello che lega il capo di ciascun ufficio di procura, con i componenti dell’ufficio medesimo, ed esterno, in questo caso più che rapporto di gerarchia si parla di sovraordinazione e collaborazione, collegata alla progressione del processo, al grado di giudizio successivo.
Relativamente ai poteri, si distinguono:
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potere di avocazione, consente al Procuratore Generale di sostituirsi al P.M. in casi tassativamente previsti dalla legge;
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potere di delegazione, consiste nel potere di trasferire ad altro ufficio del P.M. il compimento di una determinata attività;
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potere di impugnazione, con il quale il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Generale possono impugnare le sentenze emesse dal giudice presso il quale hanno svolto le loro funzioni;
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potere di risolvere i casi di conflitto, quando due distinti uffici del P.M. si ritengono contemporaneamente competenti, il contrasto viene risolto dal Procuratore generale.
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I CONTRASTI TRA P.M.
Sono tre le ipotesi configurabili:
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contrasto negativo: ricorre quando un P.M., ricevuti gli atti da un altro P.M., ritenutosi incompetente allo svolgimento delle indagini, ritenga che detta competenza spetti al P.M. che gli ha trasmesso gli atti, il contrasto in tal caso viene risolto dal procuratore generale presso la corte d’appello ove siedono i due magistrati o dal procuratore generale presso la cassazione, se si trovino in ambiti territoriali differenti;
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contrasto positivo: ricorre quando per lo stesso fatto, contro la stessa persona, sono in corso diversi procedimenti presso P.M. in sedi diverse, in questo caso l’uno può chiedere la trasmissione degli atti all’altro, se non si accordano, decide il procuratore generale come sopra;
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contrasto in materia di criminalità organizzata: ricorre quando vi sono contrasti tra P.M. di diverse Direzioni Distrettuali Antimafia; il contrasto è risolto dal procuratore generale, ma se la decisione spetta al procuratore della cassazione, deve essere sentito il procuratore nazionale antimafia.