8. Il Presidente della Repubblica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E’ tutore della Costituzione in quanto vigila sull’osservanza dei suoi principi e arbitro tra i partiti; l’art.87 Cost. qualifica il P.D.R. come Capo dello Stato italiano e rappresentante dell’unità nazionale.
E’ un organo costituzionale monocratico, con funzioni imparziali di collegamento fra gli organi costituzionali dello Stato, di garanzia e controllo costituzionale e di rappresentanza dello Stato, è super partes, al di fuori dei vari poteri dello Stato con il compito di controllare ed agevolare il funzionamento dell’intero meccanismo costituzionale, è neutrale in quanto non è rappresentante di alcuna forza politica ma è il garante dell’unità del sistema costituzionale nel suo complesso, ha competenze specifiche e predeterminate.
Per essere eletto P.D.R. i requisiti sono la cittadinanza italiana, l’età non inferiore a 50 anni e il pieno godimento di diritti civili e politici. L’Ufficio del P.D.R. è incompatibile con qualsiasi altra carica, è eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da tre delegati per ogni regione (Valle D’Aosta uno solo). L’elezione avviene a scrutinio segreto e risulta eletto nei primi 3 scrutini chi ha riportato la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti, negli scrutini successivi chi ha riportato almeno la maggioranza assoluta.
Il P.D.R. rimane in carica 7 anni (art. 85 comma 1 Cost.) ed è immediatamente rieleggibile. Prima di assumere le sue funzioni, deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica dinnanzi al Parlamento in seduta comune. La Costituzione non prevede la figura del Vice presidente, ma solo l’istituto della supplenza, che consiste nell’assunzione dei poteri e delle funzioni del P.D.R. da parte del Presidente del Senato (art. 86 Cost.) nelle ipotesi in cui a causa di un impedimento il P.D.R. non possa svolgere la sua attività.
La cessazione dell’ufficio del P.D.R. può avvenire per morte, per fine del mandato, per dimissioni (atto personalissimo e irrevocabile), per impedimento permanente, per decadenza (venir meno di uno dei requisiti per l’eleggibilità) o per destituzione (a seguito di condanna per alto tradimento, ossia violazione del dovere di fedeltà alla Repubblica o attentato alla Costituzione, ossia ogni comportamento doloso, atto a sovvertire le istituzioni costituzionali o a violare la Costituzione). Alla cessazione della carica, il P.D.R. diventa automaticamente senatore a vita.
RESPONSABILITA’ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
L’art. 90 della Cost. afferma che il P.D.R. non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne nelle ipotesi di alto tradimento o attentato alla Costituzione, reati propri in considerazione della funzione di tutore della Costituzione attribuitagli. Oltre a queste due ipotesi è soggetto a:
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responsabilità politica (per atti del governo il P.D.R. non è responsabile, ma lo sono i Ministri o il Presidente del Consiglio, mentre per gli atti propri del P.D.R., qualora non incorra nelle due ipotesi di reato di cui sopra, la responsabilità politica troverà come esclusiva sanzione la non rielezione alla scadenza del mandato);
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responsabilità giuridica (penalmente e civilmente non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, mentre al di fuori, è imputabile al pari di ogni cittadino).
PREROGATIVE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Non è sindacabile e non può essere perseguito per i pareri e le opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni, gode di una particolare tutela penale infatti il codice prevede come reati:
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l’attentato al P.D.R.;
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l’offesa alla libertà del P.D.R.;
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l’offesa e l’onore al prestigio del P.D.R.;
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la lesa prerogativa dell’irresponsabilità del P.D.R.
E’ titolare di molteplici attribuzioni, relativamente alla funzione legislativa:
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può inviare messaggi alle camere, richiamando l’attenzione del Parlamento su esigenze avvertite dalla nazione e non soddisfatte dalla legislazione vigente;
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indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione;
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autorizza la presentazione alle Camere di disegni di legge di iniziativa governativa;
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promulga le leggi ed emana decreti aventi valore di legge e i regolamenti (attribuisce efficacia alla legge già perfetta);
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può prima di promulgare una legge chiedere con messaggio motivato alle Camere un secondo esame, nel caso in cui presenti un sospetto di incostituzionalità, tale messaggio può essere inviato solo una volta, se la proposta di legge ritorna uguale alla precedente, il P.D.R. è obbligato a promulgarla per garantire l’autonomia legislativa del Parlamento, e in questo caso interverrà la Corte Costituzionale;
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indice il Referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;
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può convocare in via straordinaria ciascuna Camera;
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può sciogliere le Camere o anche una sola di esse;
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nomina 5 senatori a vita (per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario).
Relativamente alla funzione esecutiva:
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nomina il Presidente del consiglio e su proposta di questi i Ministri;
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nomina i funzionari dello Stato nei casi stabiliti dalla legge;
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controfirma gli atti ministeriali che sono emanati con un suo decreto;
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nomina gli esperti del CNEL;
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dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;
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ha il comando delle forze armate (consiste nella direzione e nel coordinamento politico amministrativo dell’attività delle forze armate);
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presiede il Consiglio supremo di difesa;
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ratifica i trattati internazionali;
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accredita e riceve i rappresentanti diplomatici;
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conferisce le onorificenze della Repubblica;
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può sciogliere i consigli regionali e rimuovere il presidente della giunta;
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concede con decreto la cittadinanza italiana.
Relativamente alla funzione giurisdizionale:
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nomina i 5 giudici della Corte Costituzionale;
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presiede il Consiglio Superiore della Magistratura;
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può concedere la grazia e commutare le pene;
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emana il decreto di annullamento degli atti amministrativi illegittimi;
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su decisione del Consiglio dei Ministri, emana il decreto di decisione dei ricorsi straordinari amministrativi.