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7. Il Governo

IL GOVERNO

E’ l’organo costituzionale cui spetta l’esercizio del potere esecutivo, svolge una parte importante dell’attività di indirizzo politico, è posto al vertice dell’intera organizzazione amministrativa dello Stato ed è legato da rapporto fiduciario col Parlamento; il Governo quindi deve godere della fiducia del Parlamento nei cui confronti è responsabile.

Il governo è un organo costituzionale in quanto rientra nell’organizzazione costituzionale dello Stato, è complesso in quanto costituito al suo interno da più organi con competenze autonome ed è di parte in quanto esprime la volontà delle forze politiche che costituiscono la maggioranza parlamentare e che lo sostengono mediante la fiducia. Ha funzioni politiche (in quanto partecipa alla direzione politica del paese), legislative (in quanto può emanare norme giuridiche mediante atti aventi forza di legge), ed esecutive (in quanto è il vertice del potere esecutivo e di controllo sull’attività di tutti gli organi amministrativi).

L’art. 92 Cost. afferma che il Presidente della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di quest’ultimo nomina i Ministri.

Alla formazione del governo si perviene attraverso la seguente prassi: 

  • si apre la crisi quando il Governo perde la fiducia del Parlamento e non è più in grado di funzionare regolarmente; la sfiducia del Parlamento può essere espressa (attraverso una atto definito mozione di sfiducia che deve essere proposta e firmata da almeno un decimo dei componenti la Camera), oppure tacita (a seguito di un comportamento concludente della Camera) o extraparlamentare (a seguito di un evento accidentale che provoca le dimissioni spontanee dell’esecutivo).

  • apertasi la crisi, il Presidente del Consiglio presenta le dimissioni al Presidente della Repubblica che le accetta con riserva e dopo aver verificato l’orientamento della maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento, incarica la persona che gli sembra più idonea a formare il nuovo governo. Questi, dopo aver sondato le opinioni dei capogruppo parlamentare, decide se accettare o meno l’incarico, nella seconda ipotesi il P.D.R. trova un’altra persona idonea, in caso negativo scioglie il Parlamento ed indice nuove elezioni (art. 88 Cost.); se invece la persona scelta riesce a formare un valido progetto di Governo, il P.D.R. lo nomina Presidente del Consiglio, dopo aver accettato le dimissioni del precedente.

  • all’atto della nomina, il Presidente del Consiglio presenta la lista dei Ministri con il quale sarà formato il Governo; questi prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Capo dello Stato (art. 93 Cost.), ed entro 10 giorni il Governo si deve presentare davanti a ciascuna camera per ottenere il voto di fiducia.

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

E’ nominato con decreto dal Presidente della Repubblica e dura in carica finché il governo è sorretto dalla fiducia del Parlamento; nell’ambito del Governo è distinto dai Ministri poiché li sceglie come suoi collaboratori, proponendoli per la nomina al Presidente della Repubblica, ne dirige e controlla l’attività e ne è responsabile. Le sue attribuzioni sono quindi dirigere la politica generale del Governo, mantenere l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo di tutti i ministeri, promuovere e coordinare l’attività dei ministri ed esercitare le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge ai Ministri senza portafoglio, controfirma gli atti presidenziali che hanno valore legislativo e gli altri previsti dalla legge, può assumere ad interim la direzione vacante di un Ministero e dirige l’Ufficio della Presidenza del Consiglio.

La sua responsabilità è politica (in quanto dirige la Politica generale del Governo e ne è responsabile) e giuridica (sia civile per violazione dei diritti soggettivi, in tal caso come tutti i cittadini è obbligato al risarcimento del danno, che penale per reati propri, commessi nell’esercizio delle sue funzioni e per reati comuni, il cui giudizio spetta ai tribunali ordinari).

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IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Non è previsto dalla Costituzione ma è disciplinato dall’art. 8 della L. n.400/1988, la quale prevede che il Presidente del Consiglio può attribuire a uno o più ministri la funzione di Vice Presidente. Al vice presidente più anziano spetterà la supplenza in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, se non è stato nominato un vice.

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IL C.D. LODO ALFANO

La L. n.124/2008 (c.d. Lodo Alfano), prevedeva la sospensione per l’intera durata della carica dei processi penali nei confronti dei soggetti che ricoprivano la carica di Presidente della Repubblica, della Camera e del Senato, ma la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di tale legge, giacché viola l’art. 3 Cost., ovvero il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e l’art. 138 della Cost.

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IL LEGITTIMO IMPEDIMENTO

A due mesi dalla dichiarazione dell’anticostituzionalità del Lodo Alfano, fu approvata la L. n.51/2010 recante disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. Tale provvedimento prevedeva che il Presidente del Consiglio costituisce legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quale imputato se chiamato al concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalla legge o dai regolamenti, nonché a tutte le attività conseguenziali alle funzioni di Governo. Medesimo principio vale anche per i Ministri ma la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi i commi 3 e 4, ovvero se il giudice, su richiesta di parte, rinvia il processo ad altra udienza e se la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesta che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di Governo, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, non superiore a 6 mesi.

Con il referendum del 12-13 Giugno 2011 il popolo si è espresso in favore dell’abrogazione della L. n.51/2010, quindi spetterà al giudice del processo valutare se ci siano le condizioni per valutare l’effettività e la legittimità dell’impedimento.

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IL CONFLITTO DI INTERESSI

Per il titolare di cariche di governo non è possibile ricoprire cariche diverse dal mandato parlamentare, ricoprire cariche in enti di diritto pubblico, anche economici, ricoprire cariche in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale, esercitare attività professionali anche gratuite in favore di soggetti pubblici o privati.

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LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E’ la struttura amministrativa di supporto che assiste il Presidente del Consiglio nello svolgimento dei suoi compiti. Il Segretario generale è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio ed è scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali e i professori di ruolo estranei alla pubblica amministrazione. Ha la funzione di indicare i parametri organizzativi e funzionali delle strutture a lui affidate. E’ articolata in dipartimenti in cui si suddivide il Segretariato Generale, in strutture di missione, istituite per il raggiungimento di risultati determinati e in uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio.

Il titolo di sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è attribuito alla figura istituzionale che svolge le funzioni di sottosegretario di Stato nell'ambito dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio (pubblicato in Gazzetta Ufficiale) possono essere fornite delle specifiche deleghe: possono essere figure di supporto a un ministro senza portafoglio o anche avere l'esclusiva responsabilità di un dipartimento o di un ufficio, fatte salve le prerogative esclusive del presidente del Consiglio. Sono nominati con decreto del P.D.R. su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri. Prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri.


 

I MINISTRI

Nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere scelti anche tra i cittadini non appartenenti al Parlamento (art. 64 comma 4 Cost.); sono organi costituzionali con funzioni politiche (collaborano all’attuazione dell’indirizzo politico del governo) e amministrative (in quanto a capo di Ministeri, ciascuno dei quali dirige un particolare settore della P.A.).

Nell’ambito delle funzioni costituzionali rientrano: il diritto di inziativa legislativa, la controfirma degli atti del P.D.R. che essi stessi hanno proposto e di cui si assumono la responsabilità e il diritto-dovere di partecipare alle riunioni e alle attività del Governo.

Nell’ambito delle funzioni amministrative rientrano: l’emanazione di atti amministrativi, l’emanazione di atti di alta amministrazione (che costituiscono il raccordo tra funzione politica ed amministrativa), l’emanazione di regolamenti e il potere di semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza.

Sono responsabili per gli atti esclusivamente di loro competenza, per gli atti formalmente del P.D.R. cui essi hanno collaborato e controfirmato (in conseguenza del principio di irresponsabilità del P.D.R.), per gli atti dei loro sottoposti, che possano ricondursi ad un atto di volontà del Ministro. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La responsabilità politica non sorge per l’infrazione di norme ma deriva dalla mancata corrispondenza tra l’azione del Ministro e le direttive del Presidente del Consiglio che in questo caso può invitarlo a dimettersi o può procedere al rimpasto governativo.

Nel caso di reati ministeriali, la competenza è della giurisdizione ordinaria: la Procura trasmette la notizia ad un collegio di 3 giudici, istituito presso il Tribunale competente per territorio che può disporre l’archiviazione o trasmettere relazione al Procuratore della Repubblica, il quale può negare o concedere l’autorizzazione a procedere.

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I MINISTERI

Il Ministero è la ripartizione fondamentale dell’amministrazione centrale italiana. L’art. 95 Cost. attribuisce alla legge ordinaria il compito di determinare il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri, configurando così una riserva di legge assoluta.

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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E’ un organo costituzionale formato da tutti i Ministri, dal Presidente e Vice Presidente del Consiglio, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che ne assume le funzioni di segretario senza voto deliberativo. Ha la funzione di indirizzo politico e amministrativo del Paese, determina la politica generale del Governo e l’indirizzo generale dell’azione amministrativa, delibera su ogni questione relativa all’indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Spetta al Consiglio dei Ministri deliberare: sui disegni di legge di iniziativa governativa da presentare al Parlamento, sulle comunicazioni che il governo intende fare alle Camere (in ordine a proposte di legge non governative), su decreti aventi valore o forza di legge e sui regolamenti da emanare con decreto del P.D.R. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, la proposta motivata al P.D.R. di scioglimento di un Consiglio Regionale e il promovimento della questione di legittimità di una legge regionale innanzi alla Corte Costituzionale. Nei casi di divergenze politiche o conflitti di competenza, la decisione spetta al Consiglio dei Ministri.

 

ALTRI ORGANI DI GOVERNO

ministrI senza portafoglio, sono Ministri in quanto loro affidati ai compiti costituzionali ma non sono assegnati ad un dicastero particolare e quindi non ne hanno compiti amministrativi, ne la responsabilità. Anche questi fanno parte del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio, può essere coadiuvato da un Comitato, ossia il Consiglio di gabinetto, composto da Ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei Ministri.

I Comitati interministeriali sono istituiti per la cura di particolari settori della P.A. che esigono il coordinamento dell’attività di più dicasteri, ad oggi sono in funzione: il CIPE (per la programmazione economica), il CICR (per credito e risparmio), il CISR (Sicurezza della Repubblica) e il CIACE (Affari comunitari europei).

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ATTIVITA’ DEL GOVERNO

In veste di organo supremo del potere esecutivo, il Governo svolge funzioni politico-costituzionali ed amministrative. Le funzioni istituzionali del Governo sono la funzione politica, di alta amministrazione e amministrativa in senso stretto; le funzioni eccezionali sono la funzione legislativa e giurisdizionale. L’attività del Governo si realizza attraverso l’emanazione di decreti che costituiscono i tipici atti del potere esecutivo: quelli che possono avere contenuto normativo o amministrativo in senso stretto sono definiti decreti presidenziali se emanati dal P.D.R., decreti ministeriali se emanati da singoli ministri, decreti interministeriali se emanati da più Ministri congiuntamente per materie di interesse comune.

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LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO

Viene esercitata dal Governo in stretta collaborazione col Parlamento e consiste nella scelta dei modi e degli strumenti attraverso cui si dovrà svolgere concretamente l’attività di governo. La linea politica del Governo è riassunta nelle dichiarazioni programmatiche, esposte dal Presidente del Consiglio nel momento in cui si presenta alle camere per ottenere la fiducia. Gli atti attraverso i quali si esercita la funzione di indirizzo politico sono i c.d. atti politici, volti alla formulazione ed attuazione delle scelte mediante le quali si individuano i fini che lo Stato intende perseguire in un dato momento storico, in armonia con le previsioni della Costituzione. Questi atti sono caratterizzati dalla loro insindacabilità ed i soggetti legittimati ad adottarli sono: il Governo, il P.D.R., il Parlamento, la Corte Costituzionale, le Regioni ed il corpo elettorale.

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LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO ECONOMICO FINANZIARIO

E’ una componente dell’indirizzo politico generale del Governo e consiste nella determinazione delle linee fondamentali dell’intervento statale in campo economico-finanziario, al riguardo si parla di governo dell’economia ed è disciplinato dagli artt. 41 e 43 Cost.

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L’ATTIVITA’ LEGISLATIVA ECCEZIONALE DEL GOVERNO

Il Governo può, nei casi previsti dalla Costituzione, esercitare funzione legislativa (che istituzionalmente spetta al Parlamento) e ciò può accadere quando il Parlamento deleghi con legge al Governo (c.d. legge delega), il potere di emanare atti normativi aventi forza di legge, in materie tecniche e particolarmente delicate (decreti legislativi) oppure in casi di necessità ed urgenza il Governo assume autonomamente il potere legislativo, sostituendosi alle Camere, ma questa auto-assunzione è provvisoria in quanto il provvedimento perde efficacia se non convertito in legge dalle Camere (decreti legge).

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GLI ATTI LEGISLATIVI PER FRONTEGGIARE LO STATO DI GUERRA

Atti legislativi che il Governo, in virtù della delega concessa dal Parlamento, pone in essere per fronteggiare lo stato di Guerra, a norma dell’art. 78 Cost.; le Camere deliberano lo Stato di Guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

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