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4. Parte I - Il giudice

IL GIUDICE

E’ il rappresentante, monocratico o collegiale, dell’organo giurisdizionale dello Stato, chiamato ad esercitare con funzioni di terzietà, la giurisdizione in un determinato processo penale. Mentre il P.M. è il titolare del potere d’accusa, il giudice è titolare del potere decisionale e si pronuncia sul fondamento dell’imputazione.

- Riguardo alla composizione dell’organo giudicante si distingue:

  • giudici monocratici: Giudice di Pace, Tribunale in composizione monocratica, G.I.P., G.U.P., magistrato di sorveglianza;

  • giudici collegiali: Tribunale in composizione collegiale, Corte d’appello, Corte d’assise, Corte d’assise d’appello, Corte di cassazione, Tribunale per i minorenni, G.U.P. (presso il tribunale per i minorenni), Tribunale di sorveglianza.

- Riguardo alla natura delle funzioni si distingue:

  • giudici di merito: sono tutti gli organi di giurisizione penale ed hanno cognizione estesa della valutazione del fatto;

  • giudici di legittimità: Corte di Cassazione, hanno cognizione limitata ai profili di diritto.

- Riguardo alla sussistenza del rapporto di impiego con lo Stato si distingue:

  • giudici di carriera o togati: giudici di Tribunale, Corte d’appello, Corte di cassazione, Tribunale di sorveglianza

  • giudici onorari (non sussiste rapporto di impiego con lo Stato): Giudici onorari di tribunale, di pace, popolari, (in 6 integrano Corte d’assise e d’assise d’appello), esperti del tribunale dei minori.

- Riguardo all’inquadramento nell’assetto dell’ordine giudiziario:

  • giudici ordinari: istituiti e regolati da R.D. n.12/1941;

  • giudici speciali: sono quelli non inquadrabili nella magistratura ordinaria, Tribunali militari, Corte Costituzionale.

PRECOSTITUZIONE ED INDIPENDENZA DEL GIUDICE

Gli organi giurisdizionali e la loro competenza devono essere prestabiliti con legge (art. 25 comma 1 Cost.), per impedire che possano essere prescelti ad hoc per particolare processi, l’indipendenza del giudice va intesa come assoluta mancanza di qualsiasi vincolo tra potere giudiziario e gli altri poteri dello Stato e come mancanza di vincolo di subordinazione dei singoli giudici nei confronti delle magistrature sopraordinate. Il giudice deve essere indifferente agli interessi delle parti e non deve propendere per accusa o difesa, per non nutrire pregiudizi prima della formazione della prova in dibattimento.


L’INCOMPATIBILITA’

Prevista dagli artt. 34 e 35 c.p.p., non determina uno spostamento della competenza, bensì la sostituzione della persona fisica, con altra appartenente allo stesso ufficio. E’ determinata innanzitutto da ragioni processuali, cioè dall’aver compiuto atti in fasi diverse dello stesso procedimento. Determinano incompatibilità situazioni di parentela, affinità, coniugio tra giudici nello stesso procedimento, anche se in fasi e gradi diversi; un ulteriore causa di incompatibilità prevede che il magistrato che abbia svolto nello stesso procedimento funzioni di G.I.P. non possa svolgere quelle di G.U.P., tuttavia tale incompatibilità non sussiste quando si tratta di atti di minore importanza, privi di contenuto valutativo circa la responsabilità penale. Le ipotesi di incompatibilità si risolvono in cause di astensione (sostituzione del giudice per effetto di sua autodeterminazione) o ricusazione delle parti (eterodeterminazione).

LA RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO DOPO LA LEGGE SUL LEGITTIMO SOSPETTO (C.D. CIRAMI)

L’istituto consiste nell’attribuzione di competenza ad un giudice-ufficio, diverso da quello, che secondo le regole ordinarie, sarebbe territorialmente competente, in presenza di situazioni tali da far insorgere dubbi sulla effettiva serenità ed imparzialità del giudice procedente. Disciplinata dall’art. 45 c.p.p è stata integrata dalla L. n.248/2002 (c.d. Cirami), prevede che in ogni stato e fase del processo è possibile chiedere la rimessione del procedimento, nei casi di:

  • gravi situazioni di pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica;

  • turbamento della libertà delle persone che partecipano al processo;

  • legittimo sospetto su imparzialità e serenità del giudice, legati ad atteggiamenti di ostilità e di pressione ambientale.

Per addivenirsi alla rimessione, occorre che il pregiudizio alla correttezza della funzione giudiziaria sia obiettivamente grave, non altrimenti evitabile e localmente radicato. Sono legittimati alla richiesta di rimessione il procuratore generale presso la Corte d’Appello, il P.M. presso il giudice procedente e l’imputato, decide la Corte di Cassazione con ordinanza, comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato, che provvederà immediatamente alla rinnovazione degli atti precedentemente compiuti, sempre che non si tratti di atti divenuti irripetibili.

LA RICUSAZIONE

Consiste in un provvedimento emesso in camera di consiglio, con il quale un giudice diverso da quello nei cui confronti è presentata domanda di ricusazione, priva quest’ultimo del potere-dovere di giudicare in un determinato processo. L’art. 37 c.p.p. prevede i casi in cui è possibile la ricusazione

  • se il giudice ha interesse personale in causa;

  • se ha dato consiglio o manifestato il suo parere in processo;

  • se un suo prossimo congiunto o affine è offeso dal reato o è parte nel processo;

  • se vi è inimicizia grave con le parti;

  • se ricorrono ipotesi di incompatibilità.

Può essere chiesta da una delle parti, compreso il P.M., decide il giudice di grado superiore a quello ricusato.

L’ASTENSIONE

E’ la ricusazione spontanea del giudice, dal potere-dovere di giudicare in un determinato processo, condizionata dall’approvazione di un organo superiore ed è prevista quando esista un grave motivo di ricusazione e per gravi ragioni di convenienza. Competente a giudicare è il Presidente della Corte o del Tribunale al quale il giudice appartiene, la decisione consiste in una mera approvazione della richiesta.


 

LA COMPETENZA

E’ la misura della giurisdizione, che ciascun organo è chiamato ad esercitare e va individuata secondo un triplice criterio di collegamento: per territorio, per materia, per connessione.

Il D.Lgs. n.51/1998 sull’istituzione del giudice unico, ha ridisegnato le competenze, sopprimendo la figura del Pretore. Si distingue quindi:

  • competenza per materia: la Corte d’assise è competente per i soli reati di cui all’art. 5 c.p.p., il Tribunale Ordinario Collegiale è competente per i reati indicati dall’art. 33 bis c.p.p., il Tribunale Ordinario Monocratico, è competente su tutti i reati che non sono di competenza delle sovraindicate tipologie di giudici, ne del giudice di pace, il tribunale per i minorenni è competente per i minorenni, il giudice di pace è competente per taluni delitti contro la persona ed il patrimonio, alcune fattispecie contravvenzionali ed altre ipotesi di reato previste da leggi speciali, il tutto disciplinato dal D.Lgs. n.274/2000.

  • competenza per territorio: le regole principali sono il luogo di consumazione del reato, se dal fatto è derivata la morte, luogo dove s’è avuta la condotta, se reato permanente, luogo in cui è iniziata la consumazione, se delitto è tentato, luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto, poi ci sono le regole suppletive, ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione, luogo in cui sia stata iscritta per prima la notitia criminis, nell’ordine di residenza, dimora o domicilio dell’imputato.

  • competenza per connessione: ricorre nel caso in cui più persone abbiano concorso nel reato oppure abbiano determinato l’evento, con condotte indipendenti e nel caso in cui la stessa persona abbia commesso più reati con unica azione od omissione. Il reato appartenente per materia alla Corte Costituzionale o alla Corte d’assise attrae gli altri, il reato comune più grave attrae il reato militare meno grave, altrimenti la connessione non opera, il reato commesso da minore resta di competenza del tribunale per i minorenni e la connessione non opera. Il reato più grave attribuisce la competenza territoriale anche per gli altri, in caso di pari gravità, il primo reato attribuisce la competenza territoriale anche per gli altri, se dal fatto è derivata la morte, tutti i reati saranno giudicati dal giudice del luogo ove si è verificato l’evento. La legge sul giusto processo (L. n.63/2001) ha eliminato la connessione occasionale (reati commessi in occasione di altri) e consequenziale (reati commessi per conseguire profitto o per garantire al colpevole l’impunità).

L’art. 4 c.p.p. stabilisce che per determinare la competenza, si ha riguardo alla pena comminata in astratto. Ai fini della determinazione della pena, non si tiene conto delle recidiva, delle circostanze e dell’aumento di pena dipendente dalla continuazione.

L’INCOMPETENZA PER MATERIA

E’ rilevabile su eccezione o d’ufficio e può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo. Dopo la pronuncia gli atti vanno al P.M. presso il giudice ritenuto competente. Quando ricorre l’ipotesi di un giudice di competenza superiore che decide in luogo di un giudice sottomesso, l’incompetenza può essere eccepita fino alla costituzione delle parti in dibattimento. L’inosservanza sulle disposizioni relative alla cognizione collegiale o monocratica, deve essere eccepita o rilevata dal giudice d’ufficio, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’indagine preliminare ovvero prima dell’apertura del dibattimento.


 

L’INCOMPETENZA TERRITORIALE E PER CONNESSIONE

Tali incompetenze sono rilevabili o eccepibili entro precisi termini, sotto pena di decadenza, in particolare si distingue se l’incompetenza è dichiarata dal G.I.P., il quale riconosce la propria incompetenza, restituisce gli atti al P.M. 

Nel giudizio di primo grado l’incompetenza può essere proposta fino all’udienza preliminare, il giudice la dichiara con sentenza trasmettendo gli atti al P.M. presso il giudice competente. Nel giudizio d’appello, il giudice dichiara l’incompetenza con sentenza. Nel giudizio di cassazione, la Cassazione pronuncia sentenza di annullamento con rinvio al giudice competente. Le prove acquisite dal giudice incompetente restano efficaci, le misure cautelari conservano efficacia provvisoria, limitata a 20 giorni dalla dichiarazione di incompetenza.

IL CONFLITTO

E’ di giurisdizione se uno o più giudici contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo reato; è di competenza se due o più giudici ordinari prendono cognizione del medesimo reato. Il conflitto è negativo quando due o più giudici contemporaneamente rifiutano di prendere cognizione del medesimo reato, è positivo, quando pretendono contemporaneamente di prendere cognizione del medesimo reato. Si avrà risoluzione in via preventiva quando uno dei giudici in conflitto, recede dalla posizione in origine assunta o d’autorità, con decisione della Corte di cassazione.

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