top of page

1. Il diritto amministrativo

IL DIRITTO AMMINISTRATIVO

E’ la disciplina giuridica che concerne l’organizzazione, i mezzi e le forme dell’attività della P.A., nonché i rapporti tra P.A. e gli altri soggetti dell’ordinamento, sia quando agisce con poteri autoritativi, sia quando usa strumenti e forme del diritto privato. Per P.A. si intende: in senso soggettivo la sede dell’attività amministrativa, ovvero il soggetto che quell’attività svolge, in senso oggettivo la funzione amministrativa, quale cura concreta degli interessi pubblici.

Il diritto amministrativo è un diritto pubblico:

  • interno, in quanto deriva dalla volontà dello Stato;

  • autonomo, in quanto si giova di propri principi e proprie regole;

  • comune, in quanto si riferisce a tutti i soggetti che fanno parte dell’ordinamento;

  • ad oggetto variabile, in quanto la P.A. persegue fini differenti, inglobando o escludendo alcuni settori dalla propria gestione.

Sono fonti del diritto tutti gli atti e/o fatti produttivi di diritto, ovvero gli atti che contengono norme giuridiche e i mezzi attraverso il quale il diritto viene portato a conoscenza dei cittadini appartenenti ad uno stesso ordinamento. Le fonti del diritto italiano sono la Costituzione, le leggi ordinarie, le leggi regionali, i regolamenti e gli usi.

Nella Costituzione sono contenuti i principi ai quali si ispira il nostro ordinamento sociale, è definita la struttura organizzativa dello Stato, non può essere modificata da una legge ordinaria e tutte le norme emanate devono confrontarsi ai principi ivi contenuti, vi sono poi le fonti primarie, sottoposte esclusivamente alla Costituzione (ad esempio, leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi, leggi regionali), poi le fonti secondarie (ad esempio, regolamenti, ordinanze e statuti).

​

​

I REGOLAMENTI

Sono atti formalmente amministrativi, emanati da organi dal potere esecutivo ed aventi forza normativa in quanto contenenti norme idonee ad innovare l’ordinamento giuridico, con i caratteri di generalità ed astrattezza. Il fondamento della potestà regolamentare è riposto nella legge, gli organi amministrativi possono emanare regolamenti solo quando una legge attribuisca loro tale potere. I regolamenti non possono derogare o contrastare con la Costituzione e con le leggi ordinarie, contenere sanzioni penali e derogare al principio di irretroattività.

Si distinguono:

  • Regolamenti Statali: emanati dagli organi dello Stato, sono governativi (emanati dal Governo), ministeriali (emanati da singoli componenti del governo) o non governativi (emanati da autorità amministrative come il Prefetto).

  • Regolamenti non Statali: emanati dagli enti territoriali, quali regioni, province o comuni.

  • Regolamenti esterni: espressione del potere di supremazia che l’esecutivo dispone verso tutti i cittadini.

  • Regolamenti interni: regolano l’organizzazione interna di un organo o di un ente.

A seconda del contenuto vi sono regolamenti di esecuzione, di attuazione, indipendenti, di organizzazione, delegati o autorizzati e di riordino.

I regolamenti sono atti formalmente amministrativi e come tali possono essere impugnati innanzi al T.A.R. Colui che ha interesse all’eliminazione di un regolamento non può impugnare il regolamento, ma l’atto emanato dalla P.A. in esecuzione del regolamento, se tale atto vada a ledere la propria sfera giuridica.

​

​

LE ORDINANZE

Sono quegli atti che creano obblighi o divieti ed in sostanza impongono ordini. Non possono contrastare con la Costituzione e le leggi e non possono contenere norme penali; vi sono quelle previste dalla legge per casi ordinari, quelle per casi eccezionali di particolare gravità e le ordinanze di necessità o libere, emanate per far fronte a situazioni di urgente necessità. La natura giuridica delle ordinanze prevede da un lato la natura normativa che possono derogare a norme di legge seppur per un periodo limitato, dall’altra si opta per la natura amministrativa in virtù del fattori che esse presentano il carattere della concretezza.

​

​

GLI STATUTI DEGLI ENTI PUBBLICI

Per statuto si intende un atto normativo avente come soggetto l’organizzazione dell’ente e le linee fondamentali della sua attività. Gli statuti delle Regioni ordinarie sono leggi regionali rinforzate, approvate con un procedimento rinforzato (due deliberazioni a distanza di due mesi), gli statuti delle regioni speciali sono rivestiti della forma della legge costituzionale adottata dal Parlamento. Le province e i comuni hanno la potestà di adottare un proprio statuto.

​

​

TESTI UNICI E CODICI

Sono gli atti che raccolgono e coordinano disposizioni, originariamente comprese in atti diversi per semplificare il quadro normativo. I testi unici possono essere normativi se modificano o abrogano le disposizioni legislative esistenti oppure compilativi se si limitano a raccogliere in un unico atto le norme già esistenti, lasciando immutata la legislazione vigente. Nell’intento di fornire un riassetto di interi settori legislativi, è stata emanata la L. n.229/2003 in attuazione della quale sono stati emanati il Codice dei contratti pubblici, il Codice in materia di protezione dei dati personali e il Codcie delle comunicazioni elettroniche.

​

​

LE NORME INTERNE DELLA P.A.

Tutte le P.A emanano norme relative al funzionamento dei loro uffici o alle modalità di svolgimento delle loro attività. Queste norme hanno come destinatari solo coloro che fanno parte di una determinata amministrazione e sono definite norme interne. Le norme interne non possono essere in contrasto con la legge, la loro violazione da parte di un organo amministrativo da luogo ad un eccesso di potere e la loro inosservanza da parte di funzionari o impiegati della P.A. può dar luogo a responsabilità sia civile che penale. Possono essere emanate attraverso regolamenti, ordini (emanati da autorità gerarchicamente superiore), istruzioni o circolari.

La consuetudine è la tipica fonte del diritto non scritta e consiste nella ripetizione di un comportamento da parte di una generalità di persone, con la convinzione della giuridica necessità di esso, mentre la prassi amministrativa è un comportamento costante nell’esercizio di un potere nella convinzione della sua obbligatorietà.

bottom of page