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4. Parte VIII - Il difensore

IL DIFENSORE

La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Cost.), si sostanzia nel diritto dell’imputato alla contestazione dell’accusa, di partecipare alla raccolta delle prove, a presentare memorie, eccezioni a difesa e di giovarsi di un difensore e di un consulente tecnico.

Il difensore può essere di fiducia, se nominato dalla parte interessata o d’ufficio se è designato dall’Autorità Giudiziaria fra professionisti iscritti in apposito elenco. Le funzioni del difensore sono:

  • assistenza: consiste nella collaborazione del difensore, in quanto soggetto fornito di particolari requisiti di capacità tecnica; 

  • rappresentanza: consiste nella sostituzione del difensore all’imputato, nell’esercizio dei diritto a questo spettanti;

  • investigazione: la L. n.397/2000 ha introdotto una disciplina che potenzia la ricerca di prove da parte della difesa, anche nella fase delle indagini preliminari.

Il difensore ha diritto di assistere, previo avviso per:

  • sommarie informazioni all’indagato (art. 350 c.p.p.);

  • interrogatorio (artt. 364, 388, 294 c.p.p.);

  • ispezione (artt. 362 e 244 c.p.p.);

  • confronto con indagato (artt. 364 e 211 c.p.p.);

  • accertamenti non ripetibili (art. 360 c.p.p.);

  • incidente probatorio (art. 398 c.p.p).

Invece senza avviso per:

  • perquisizione (artt. 356 e 365 c.p.p.);

  • acquisizione di plichi (art. 353 c.p.p.);

  • accertamenti urgenti (artt. 356 e 354 c.p.p.);

  • sequestro (artt. 354, 365, 366 c.p.p.).

Sono vietati il sequestro di carte e documenti attinenti la difesa, l’intercettazione di comunicazioni relative alla difesa, ispezioni, perquisizioni e sequestri possono essere disposti solo da un magistrato, P.M. o giudice, il legale ha diritto ad essere avvisato e ad assistere.

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DIFESA D’UFFICIO

La difesa d'uffico è:

  • sussidiaria (il difensore d’ufficio cessa dalle sue funzioni quando viene nominato il difensore di fiducia);

  • obbligatoria (il difensore non può rinunciare ne abbandonare, altrimenti passibile di sanzioni disciplinari);

  • immutabile (una volta nominato, non può essere sostituito se non temporaneamente);

  • precostituita (non rientra nella scelta discrezionale dell’A.G., ma è frutto di individuazione in appositi elenchi).

La L. n.60/2001 ha disposto che l’elenco dei difensori d’ufficio, sia tenuto in un ufficio centralizzato dell’ordine forense, sito nel capoluogo della Corte d’Appello. La disciplina del gratuito patrocinio mira ad assicurare il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato. Per assicurare una più adeguata assistenza legale a persone vittime di violenza sessuale, il gratuito patrocinio è esteso a tutti coloro che subiscono tale reato, in deroga ai limiti di reddito. E’ assicurato a persone che abbiano un reddito annuo familiare inferiore a 10628,16 Euro. Il difensore d’ufficio, se il reddito è superiore, va pagato dall’imputato.

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