10. Il dibattimento
IL DIBATTIMENTO
Allorché il procedimento non venga concluso con l’archiviazione, l’esercizio dell’azione penale percorre o la via dei giudizi speciali o quella del giudizio ordinario, incentrato sul dibattimento, al quale si giunge attraverso una serie di modalità corrispondenti alle diverse possibilità concesse al P.M. di esercitare l’azione penale, ossia:
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Rinvio a giudizio disposto dal G.U.P.
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Citazione diretta o in giudizio disposta dal P.M. nel rito monocratico
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Decreto di giudizio immediato disposto dal G.I.P.
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Decreto di giudizio immediato disposto dal G.I.P. dopo opposizione a decreto penale.
Il dibattimento presenta i caratteri di pubblicità (garantisce il controllo da parte del pubblico, della regolare conduzione del dibattimento), oralità (l’attività è svolta oralmente), immediatezza (tutto si svolge davanti al giudice, che non può cambiare durante il dibattimento) e concentrazione (il dibattimento va esaurito nel minor tempo possibile).
Il dibattimento è scandito in varie fasi:
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Fase degli atti preliminari: intercorre tra il momento in cui il giudice dibattimentale è investito del processo e il momento in cui ha inizio l’azione dibattimentale. Dinanzi al tribunale monocratico ha inizio nel momento di emissione da parte del P.M. del decreto di citazione a giudizio, nel tribunale collegiale ha inizio a seguito del decreto di rinvio a giudizio emesso dal G.U.P., che fissa la data di udienza. In questa fase vi è la possibilità per il Presidente del collegio di anticipare o differire l’udienza per non più di una volta, la facoltà delle parti di prendere visione degli atti custoditi nel fascicolo del dibattimento, assumere prove non rinviabili, depositare almeno 7 giorni prima dell’udienza delle liste testimoniali, periti e consulenti, eventuale richiesta al Presidente dell’autorizzazione a citare i testi in lista, esclusione da parte del Presidente di escludere le testimonianze vietate, citazione d’ufficio del perito, nominato nell’incidente probatorio, proscioglimento prima del dibattimento, per le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
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Fase degli atti introduttivi: riguarda gli atti che vanno dall’inizio dell’udienza fino al momento in cui si inizia l’acquisizione delle prove. Vi è la costituzione delle parti, la cui regolarità è verificata dal Presidente, e pur essendo un diritto dell’imputato scegliere se comparire o meno, se la sua presenza è necessaria per l’assunzione di una prova diversa dall’esame, il collegio può disporre l’accompagnamento coatto. Nel corso degli atti introduttivi devono essere risolte le questioni preliminari (competenza territoriale, per connessione, nullità relative concernenti indagini preliminari, incidente probatorio, decreto di rinvio a giudizio o atti preliminari, costituzione di parte civile, citazione responsabile civile o civilmente obbligato, intervento di enti o associazioni, rappresentativi di interessi lesi dal reato, contenuto del fascicolo per il dibattimento, riunione o separazione dei giudizi) e sono immediatamente decise dal collegio con ordinanza e vanno proposte entro questo momento, pena decadenza. La successione degli atti in questa fase è sviluppata inizialmente con la dichiarazione di apertura del dibattimento, la lettura dell’imputazione da parte dell’ausiliario che assiste al collegio, l’esposizione concisa dei fatti da parte del P.M. con richiesta delle prove, esposizione del tema da parte dei difensori di parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato, imputato, con indicazione prove richieste, informazione all’imputato che può rendere dichiarazioni in ogni momento del dibattimento, provvedimenti sulle prove, eventuale accordo tra le parti per un diverso ordine di assunzione delle prove, assunzione delle prove da parte del P.M. e delle parti. Nell’ambito delle singole prove si procede prima all’esame svolto da chi l’ha chiesta, poi al controesame svolto dalle altre parti.
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Fase dell’istruzione dibattimentale: momento in cui si acquisisce e forma la prova. L’art. 190 c.p.p. stabilisce che le prove sono ammesse d’ufficio e sono: il teste di riferimento nella testimonianza indiretta, l’accertamento sulla capacità di testimoniare, la perizia, il perito nell’incidente probatorio, il teste di riferimento indicato dalle parti diverse dall’imputato, ovvero dall’imputato in procedimento connesso, prove nuove che risultino necessarie all’esito dell’istruzione dibattimentale. Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice può disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova. Gli atti e i documenti probatori si distinguono in inutilizzabili (non possono essere allegati al fascicolo del dibattimento e sono atti di investigazione ripetibili di P.G. e P.M.), limitatamente utilizzabili (fanno prova in determinati casi espressamente previsti), pienamente utilizzabili (fanno piena prova). Gli atti che formano prova piena, possono essere: atti inseriti prima del dibattimento (atti non ripetibili compiuti da P.M. e P.G., atti assunti in sede di incidente probatorio, atti relativi alla procedibilità dell’azione penale, certificato penale ed altri documenti relativi ad imputato e persona offesa, corpo del reato e cose pertinenti al reato, documenti provenienti dall’imputato, atti di indagine per il cui inserimento concordano le parti), atti formati ed inseriti in udienza dibattimentale (dichiarazioni spontanee dell’indagato, esami delle parti, testimonianze, confronti, ricognizioni, esami dei periti, ispezioni, perquisizioni e sequestri), atti preformati utilizzabili previa lettura (atti ad irripetibilità sopravvenuta, dichiarazioni rese dal cittadino residente all’estero anche a seguito di rogatoria internazionale, verbali di precedenti dichiarazioni rese dallo stesso imputato, in caso di contumacia, assenza o rifiuto dell’esame dibattimentale, dichiarazioni testimoniali assunte da P.M. o P.G., in questo caso è prevista anche la contestazione per chi ritratti precedenti dichiarazioni). Le contestazioni sono di norma utilizzate per valutare la credibilità del teste. Le dichiarazioni rese dal teste nelle indagini possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento quando risulti che il teste sia stato sottoposto a minaccia, violenza, offerta di denaro, al fine di non deporre o deporre il falso, su richiesta di parte; le dichiarazioni rese nell’udienza preliminare sono valutate ai fini della prova nei confronti degli imputati che hanno partecipato alla loro assunzione; le dichiarazioni rese nelle indagini possono essere sempre acquisite al fascicolo del dibattimento per fini probatori, col consenso delle parti; le dichiarazioni di imputato in procedimento connesso, collegato, autonomo (verbali di precedenti dichiarazioni rese dall’imputato, quando è contumace, assente o rifiuti di rispondere all’esame). Le dichiarazioni lette possono essere usate nei confronti di altri solo con il loro consenso a meno che non emerga che l’imputato è stato sottoposto a violenza, minaccia o offerta di denaro affinché non deponga, in questo caso sono utilizzabili anche senza consenso. Terminata l’acquisizione del materiale necessario, ha luogo la discussione che vede intervenire nell’ordine: P.M., difensore di parte civile, difensore del responsabile civile, difensore del civilmente obbligato, difensore dell’imputato.
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Fase della decisione: i principi di concentrazione ed immediatezza comportano che la decisione deve essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento ad opera degli stessi giudici che vi hanno partecipato riuniti in camera di consiglio. Il fatto affermato in sentenza deve corrispondere nei suoi elementi materiali e psicologici al fatto contestato, in mancanza la sentenza è nulla. Dall’istruzione dibattimentale può emergere un fatto diverso da quello contestato e se emerge un fatto diverso da quello originario il P.M. procede alla relativa contestazione; se è un reato connesso o una circostanza aggravante il P.M. procede alla contestazione; se emerge un fatto nuovo o autonomo il P.M. deve esercitare in separata sede un’autonoma azione penale, operando in separata contestazione. Al termine della deliberazione collegiale, il dispositivo sulla decisione è immediatamente redatto e sottoscritto dal Presidente ed è subito letto in udienza. Il dispositivo contiene la decisione, che ha bisogno di una motivazione consistente nella concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base della decisione. Le motivazioni possono essere stilate direttamente in camera di consiglio, oppure entro 15 giorni salvo che non si tratti di motivazione complessa, per il quale sono previsti 90 giorni. La sentenza è la decisione del giudice che conclude il processo e può essere di: non doversi procedere (mancanza di condizione di procedibilità), assoluzione (quando si accerti l’insussistenza del fatto o l’estraneità ad esso dell’imputato, o la non imputabilità o punibilità), condanna (se l’imputato risulta colpevole del reato contestato al di la di ogni ragionevole dubbio, il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza; alla condanna segue l’obbligo del pagamento delle spese processuali).