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12. Il contratto e fonti di obbligazione

NOZIONE DI CONTRATTO

Il nostro codice ha previsto una disciplina generale del contratto e non del negozio giuridico, di cui il contratto costituisce la principale ma non l’unica figura e viene definito: l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro, un rapporto giuridico patrimoniale. Da ciò si deduce che il contratto ha sempre contenuto patrimoniale ed è un negozio giuridico necessariamente bilaterale o plurilaterale. L’autonomia contrattuale prevede che le parti possano concludere contratti non previsti dalla legge, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. Il regime giuridico dei contratti è dettato dalla legge, dagli usi e dalla volontà delle parti, il contratto è un negozio giuridico e come tale presenta degli elementi essenziali e accidentali, ovvero:

  • l’accordo o consenso delle parti; 

  • la causa (la funzione economica sociale cui il contratto adempie); 

  • l’oggetto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile;

  • la forma, quando è richiesta ad substantiam.

La capacità di contrattare è in sostanza un aspetto della capacità di agire e l’idoneità a compiere atti produttivi di effetti giuridici, che deve esistere al momento della dichiarazione. In alcuni casi occorre la capacità di disporre, l’inabilitato non può possederla.

L’oggetto del contratto è rappresentato dalla cosa o dal comportamento che è materia di scambio, della promessa o del conferimento e sono richiesti al momento dell’efficacia del negozio, deve essere possibile (se è un oggetto deve esistere, se è un comportamento umano deve essere compatibile con le capacità dell’individuo), lecito (cioè non contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume), determinato o determinabile (certo o individuabile nel momento dell’esecuzione). Il contenuto del contratto è dato da tutto ciò che viene stabilito dalle parti per regolare i loro privati interessi.

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LA CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI

I contratti vengono classificati:

  • riguardo al perfezionamento del vincolo contrattuale, vi sono:

  1. i contratti consensuali che costituiscono la maggioranza e si perfezionano col semplice consenso; 

  2. i contratti reali richiedono per il loro perfezionarsi, oltre al consenso delle parti, anche la consegna della cosa.

  • riguardo al tempo dell’esecuzione, vi sono:

  1. i contratti ad esecuzione istantanea che esauriscono i loro effetti in un solo istante o all’atto della conclusione del contratto;

  2. i contratti di durata la cui esecuzione si protrae nel tempo o in modo continuo o ad intervalli. 

  • riguardo agli effetti del contratto, vi sono:

  1. i contratti ad effetti reali o traslativi sono quelli che producono come effetto il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene determinato;

  2. i contratti ad effetti obbligatori sono quelli che danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio (ad esempio,  locazione). 

  • riguardo al nesso tra le attribuzioni patrimoniali, vi sono:

  1. i contratti a prestazioni corrispettive caratterizzati dal fatto che il contratto genera due attribuzioni patrimoniali contrapposte e ciascuna delle parti è tenuta ad una prestazione, tra le due prestazioni si stabilisce uno speciale nesso di corrispettività;

  2. i contratti con prestazione unica sono quei contratti che pur implicando l’esistenza di due parti e due distinte prestazioni, generano l’obbligo della prestazione per una sola parte, che si trova nella posizione del debitore (ad esempio, contratti unilaterali).

  • riguardo al rapporto tra corrispettivi, vi sono:

  1. i contratti commutativi nei quali fin dal momento della conclusione ciascuna delle parti conosce l’entità del vantaggio e del sacrificio che riceverà dal contratto;

  2. i contratti aleatori sono quelli in cui all’atto della stipulazione non è nota l’entità del sacrificio e l’entità del vantaggio a cui ciascuna parte si espone.

  • riguardo alla sussistenza o meno di reciproco sacrificio vi sono:

  1. i contratti a titolo oneroso se alla prestazione di una parte corrisponde un sacrificio dell’altra;

  2. i contratti a titolo gratuito se la prestazione eseguita da una parte è fatta per spirito di liberalità, senza che all’altra parte sia imposto alcun sacrificio.

  • riguardo alla causa, vi sono:

  1. i contratti tipici costituiscono un modello previsto e disciplinato dalla legge;

  2. i contratti atipici che non rientrano in un dato tipo previsto dal legislatore;

  3. i contratti misti più contratti tipici che si fondono in un’unica causa o una pluralità di cause tipiche concorrenti nell’unicità del rapporto;

  4. i contratti collegati pluralità di contratti interdipendenti.

 

 

FORMAZIONE DEL CONTRATTO

La formazione del contratto avviene con l’incontro delle volontà, è c.d. accordo tra le parti e riguarda una volontà che propone (proposta) e una volontà che accetta (accettazione), sono queste le fasi in cui il contratto si perfeziona. Di norma le parti se non concludono in modo rapido, vi è una fase di trattative che impone alle parti il dovere di comportarsi secondo buona fede, ovvero con correttezza e lealtà reciproca. La violazione del dovere di correttezza comporta una responsabilità, con il conseguente dovere di risarcire il danno, che prende il nome di responsabilità precontrattuale. Il danno risarcibile comprende le spese e le perdite connesse con le trattative (danno emergente) e il vantaggio che la parte avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni (lucro cessante).

Le trattative iniziano con la proposta, che per essere idonea deve essere completa, ovvero contenere tutti gli elementi essenziali del contratto cui è diretta. La proposta è un atto prenegoziale e un atto unilaterale di volontà, in ogni caso il proponente può revocare la proposta finché il contratto non sia concluso. Se l’accettante ha intrapreso in buona fede l’esecuzione del contratto, prima di avere notizia della revoca, il proponente lo deve indennizzare delle spese e delle perdite subite per l’esecuzione. Il proponente può rivolgere la stessa proposta a più persone, la proposta perde efficacia qualora l’accettazione non intervenga entro il termine stabilito dal proponente. L’irrevocabilità può derivare o da un impegno unilaterale o da un contratto di opzione.

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L’OFFERTA AL PUBBLICO

L’offerta al pubblico è un particolare tipo di proposta consistente in un’offerta diretta al pubblico e fatta col sistema dei pubblici proclami affinché sia eventualmente accettata da persona cui essa convenga. E’ necessario che l’offerta contenga gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. L’espressione per pubblici proclami va intesa come ogni forma che renda l’offerta facilmente conoscibile al pubblico, come la pubblicità sui giornali, l’affissione dei manifesti. E’ una proposta revocabile e la revoca deve essere effettuata nella stessa forma dell’offerta.

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L’ACCETTAZIONE

Diviene elemento perfezionativo del contratto quando è portata a conoscenza del proponente, deve essere tempestiva e coincidente in pieno con tutte le clausole contenute nella proposta, se è parzialmente difforme o se giunge oltre i termini, vale solo come controproposta. Si ha accettazione tacita qualora l’esecuzione immediata del contratto sia richiesta dal proponente o dalla natura degli affari, in questo caso il contratto si conclude nel tempo e nel luogo in cui ha inizio l’esecuzione ed il proponente non potrà revocare la proposta dopo che l’altra parte abbia iniziato ad eseguire la proposta richiesta.

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CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso quando l’accettazione sia giunta all’indirizzo del proponente, salvo che questi dimostri che per colpa non sua, non ne abbia avuto conoscenza.

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CONTRATTO PER ADESIONE

E’ definito contratto predisposto, in quanto il proponente nel contenuto del contratto, ha inserito tutte le clausole che l’altro contraente non può discutere, bensì è tenuto ad aderire in blocco alla proposta se vuole stipulare il contratto. La funzione di questi contratti è di eliminare la fase delle trattative. Al fine di garantire la speditezza nella conclusione dei contratti con l’esigenza di tutelare il contraente più debole, la legge stabilisce che le condizioni generali di contratto sono efficaci se l’altro contraente, al momento della conclusione del contratto, le ha conosciute usando l’ordinaria diligenza. Le clausole vessatorie, ovvero quelle particolarmente gravose per la controparte, hanno effetto solo se questi le abbia approvate per iscritto; le clausole aggiunte ai moduli prevalgono su quelle predisposte qualora siano incompatibili con esse.

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IL CONTRATTO PRELIMINARE

E’ quello con cui le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto detto definitivo. L’oggetto consiste in una prestazione di facere (prestare un futuro consenso) mentre gli effetti concreti si produrranno nella sfera giuridica delle parti con la stipula del contratto definitivo. E’ un contratto già perfetto e vincolante per le parti, è nullo se non è stipulato nella stessa forma del contratto definitivo. Diverso è il c.d. compromesso, che contiene l’obbligo di riprodurre il consenso in forma determinata.

Se il soggetto obbligato a contrattare non adempie, l’altra parte può chiedere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, con la condanna dell’inadempiente al risarcimento del danno e può provocare, mediante domanda giudiziale, l’emanazione di una sentenza costitutiva che produce gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso.

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I CONTRATTI DEL CONSUMATORE

Consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, mentre professionista è la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale. Con l’entrata in vigore del Codice del consumo (D.Lvo. n.206/2005), il legislatore ha provveduto alla semplificazione della normativa inerente i diritti del consumatore, il quale ha la possibilità di consultare in un unico testo tutte le disposizioni dettate a tutela della sua posizione di contraente debole.

L’art. 36 ribadisce la nullità delle clausole vessatorie, ovvero quelle che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La nullità delle clausole è rilevante anche d’ufficio sempre a favore del contraente debole che è sempre tutelato anche nel caso in cui le clausole riportate per iscritto non siano riportate in modo chiaro e comprensibile.

L’art. 139 dispone che le associazioni dei consumatori e degli utenti, inserite in apposito elenco, sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi contemplati dal codice stesso.

Quanto alle c.d. class action, la legge finanziaria 2008 ha introdotto l’azione collettiva risarcitoria: un’associazione può promuovere da sola un’azione legale che eviti ai singoli consumatori di dover azionare individualmente i propri diritti, conseguenti ad una medesima violazione.

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CREAZIONE DEL VINCOLO

Il contratto ha efficacia tra le parti che lo hanno stipulato, ossia tra le persone contraenti ed una volta concluso ha tra le parti la stessa forza vincolante della legge. Il contratto non può sciogliersi che a seguito di un nuovo contratto (c.d. mutuo consenso) oppure per le cause ammesse dalla legge. L’efficacia dei contratti si estende nei confronti del successore a titolo universale di ciascun contraente o nei confronti degli aventi causa o successori particolari.

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IL RECESSO

E’ il diritto di sciogliersi dal contratto concluso mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all’altra parte. Tale diritto può essere: 

  • legale, se è previsto dalla legge;

  • convenzionale, quando è previsto contrattualmente da apposita clausola.

L’art. 1373 c.c. prevede che il diritto di recesso possa essere esercitato finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione, mentre nei contratti di durata il relativo esercizio è ammesso anche successivamente, ma in tal caso non si verifica alcun effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

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CONTRATTI OBBLIGATORI

Sono quelli che non producono effetti traslativi ma solo effetti obbligatori, tra questi: il mandato, il deposito e la locazione. Vi sono poi i contratti traslativi, aventi efficacia reale, questi possono essere consensuali (ad esempio, compravendita) o reali (ad esempio, mutuo).

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EFFETTI DEL CONTRATTO NEI CONFRONTI DI TERZI

Terzo è chi non è parte del contratto e chi non è parificato alla parte, nonché chi è estraneo al relativo rapporto. La regola generale è che gli effetti del contratto siano limitati alle sole parti, non producendo effetti rispetto al terzo.

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IL CONTRATTO A FAVORE DEL TERZO

E’ un negozio in virtù del quale una parte (stipulante) designa un terzo quale avente diritto alle prestazioni dovute dalla controparte (promittente). Lo stipulante deve avere un interesse anche soltanto morale a che il terzo riceva un beneficio dal promittente. Le regole principale sono che:

  • il terzo acquista il diritto verso il promittente sin dal momento della stipulazione del contratto; 

  • il terzo ha l’onere di dichiarare se vuole profittare del beneficio così come rifiutare la stipulazione in suo favore; 

  • lo stipulante può modificare o revocare la stipulazione fino a quando il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare; 

  • il promittente può opporre al terzo solo le eccezioni fondate sul contratto.

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IL CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE

Si ha quando al momento della conclusione di un contratto, una parte si riserva la facoltà di nominare la persona nella cui sfera giuridica il negozio deve produrre effetti. Tuttavia il contratto produce i suoi effetti nei confronti del terzo solo se:

  • la dichiarazione di nomina viene comunicata nel termine fissato dalle parti; 

  • la dichiarazione è accettata dalla persona nominata o dalla procura di questa (anteriore al contratto); 

  • la dichiarazione è espressa nella stessa forma che le parti hanno usato per il contratto.

Mancando questi requisiti il contratto produce effetti nei confronti dello stipulante originario.

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CONFLITTI TRA AVENTI DIRITTO SULLO STESSO OGGETTO

Si parla di conflitto quando una persona cede un suo diritto con successivi contratti a due soggetti, il principio logico è quello di preferire colui al quale il diritto è stato attribuito per primo. Nel caso di acquisto di beni mobili è preferito chi per primo ne ha acquisito il possesso in buona fede, nel caso dei diritti immobiliari è preferito che per primo ha curato la trascrizione del titolo, nel caso di diritti personali di godimento è preferito chi per primo ha conseguito il godimento della cosa. Il contraente sacrificato ha diritto al risarcimento dei danni nei confronti della parte che ha attribuito ad altri lo stesso diritto.

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INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Consiste nell’attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni delle parti. La legge detta una serie di regole da seguire nell’interpretazione dei contratti. Si distinguono:

  • interpretazione soggettiva: occorre la comune intenzione delle parti e non il limitarsi al senso letterale che emerge dalle parole usate, le clausole del contratto vanno interpretate le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto (criterio logico), inoltre va tenuto conto del comportamento delle parti, sia anteriore che posteriore alla conclusione dell’accordo (criterio temporale);

  • interpretazione oggettiva: nel caso in cui l’indagine sulla comune volontà non abbia prodotto risultati, hanno vigore le norme di interpretazione oggettiva che riguardano il c.d. principio di conservazione del contratto (nel dubbio, il contratto e le singole clausole si devono interpretare nel senso in cui possono avere qualche effetto), quindi le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo di conclusione del contratto e le espressioni con più sensi devono essere intese nel significato più conveniente alla natura ed all’oggetto del contratto. Le regole sull’interpretazione sono rette da un principio di gerarchia per cui le norme sull’interpretazione soggettiva prevalgono su quelle dell’interpretazione oggettiva.

  • interpretazione di buona fede: il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, che non va intesa in senso soggettivo, ma è rappresentata dal comportamento legale dei soggetti, da apprezzarsi secondo la media conoscenza sociale.

  • interpretazione del contratto oscuro: il codice detta una norma nel caso in cui il contratto, nonostante l’applicazione delle norme interpretative, rimanga oscuro; se il contratto è a titolo gratuito deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo oneroso va interpretato in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi delle parti.

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L’INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

Le parti sono tenute anche alle conseguenze che derivino dalla legge o in mancanza dagli usi e dall’equità; quindi per quanto le parti non abbiano disposto o previsto, se vi è una norma di carattere dispositivo, questa interviene a disciplinare quella parte del rapporto che non è stata oggetto della specifica previsione.

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RESCISSIONE E RISOLUZIONE

Rescissione e risoluzione sono legati entrambi ad un difetto del sinallagma e pertanto ricorrono solo nelle ipotesi di contratti a prestazioni corrispettive. Se la causa del contratto è la funzione economico-individuale del negozio, tale funzione dipende anche dal rapporto di proporzione che deve intercorrere tra le due prestazioni, sicché ogni difetto di tale rapporto, detto sinallagma, si ripercuote sulla causa.

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LA RESCISSIONE

E’ concessa nel caso in cui il contratto è stato concluso in stato di pericolo e in caso di lesione. L’azione di rescissione lascia sussistere gli effetti giuridici del contratto rescindibile, finché non sia accertata la rescindibilità con una pronuncia del giudice. Legittimata all’azione di rescissione è la parte danneggiata, la rescissione si prescrive in un anno e si può evitare quando il contraente che si è avvantaggiato della sproporzione, fa un offerta di modificazione del contratto, sufficiente a ricondurlo ad equità. La rescissione si distingue in:

  • rescissione in stato di pericolo: presupposti dell’azione sono lo stato di pericolo cui si trovava uno dei contraenti o un’altra persona, deve trattarsi di un pericolo attuale e di un danno grave alla persona, l’iniquità delle condizioni a cui il contraente in pericolo ha dovuto soggiacere per salvarsi dallo stato di pericolo, la conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui che ne ha tratto vantaggio (ad esempio, tizio coinvolto in incidente, si impegna a pagare somma eccessiva a chi lo accompagna in ospedale).

  • rescissione per lesione: se c’è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una e l’altra ne ha profittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può chiedere la rescissione del contratto (ad esempio, Tizio vende i beni perché in difficoltà economiche e Caio offre cifra irrisoria). Presupposti dell’azione sono la lesione ultra dimidium (ossia la sproporzione superiore alla metà), lo stato di bisogno della parte danneggiata (che va interpretato anche come difficoltà non economica), l’approfittamento dello stato di bisogno (ossia la consapevolezza di tale stato e la convinzione di trarne utilità economica).

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LA RISOLUZIONE

Le legge la prevede quando si riscontrino anomalie nel funzionamento del sinallagma dopo la conclusione del contratto. I casi di risoluzione sono tre:

  • inadempimento: se in un contratto a prestazioni corrispettive, una parte non adempie la prestazione cui è tenuta, la parte adempiente può chiedere giudizialmente l’adempimento o esercitare il diritto alla risoluzione, oltre a chiedere in entrambi i casi il risarcimento del danno, una volta chiesta la risoluzione non può chiedere l’adempimento. La risoluzione può aversi:

  1. di diritto, per effetto dell’inadempimento senza ricorso al giudice quando nel contratto è inserita la clausola risolutiva espressa (è quindi stabilito nel contratto che questi si risolve in caso di inadempienza);

  2. quando vi sia diffida ad adempiere, con la quale l’inadempiente viene invitato ad adempiere entro un termine congruo oltre il quale in contratto si intende risolto;

  3. quando sia scaduto il termine essenziale, ovvero quando sia scaduto il termine per adempiere a meno che la parte in cui favore è previsto il termine, non dichiari entro tre giorni di esigere comunque l’adempimento.

La risoluzione inoltre può aversi per sentenza costitutiva in tutti gli altri casi.

I presupposti per la risoluzione sono l’inadempimento di una delle parti e che l’inadempimento non sia di scarsa importanza, la risoluzione ha efficacia retroattiva, come se il contratto non fosse mai stato concluso. Se una delle parti è inadempiente, l’altra parte prima di chiedere la risoluzione può avvalersi di mezzi di tutela preventiva, ossia l’eccezione di inadempimento (ciascun contraente può rifiutarsi di eseguire la prestazione se l’altro non adempie contemporaneamente) e la sospensione della prestazione per le mutate condizioni patrimoniale dei contraenti (ciascuna delle parti può sospendere la prestazione se le condizioni dell’altro siano divenute tali da mettere in pericolo il conseguimento della controprestazione).

La clausola del “solve et repete”, è una clausola con cui le parti stabiliscono che una di esse non può opporre eccezioni per evitare o ritardare la prestazione. Tale clausola per avere valore deve essere specificatamente approvata per iscritto se è contenuta in un contratto predisposto unilateralmente.

  • impossibilità sopravvenuta della prestazione: l'impossibilità sopravvenuta per una causa non imputabile estingue l’obbligazione con conseguente liberazione della parte che vi era tenuta; se la prestazione è parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione ma può recedere dal contratto se non abbia interesse apprezzabile all’adempimento parziale. Si attua di diritto.

  • eccessiva onerosità: l'azione è prevista per ovviare ad una onerosità sopravvenuta e quindi ad uno squilibrio tra le prestazione verificatosi dopo la conclusione del contratto (ad esempio,  commerciante vende merce da consegnare dopo tre mesi, ma a causa di un dato evento, il prezzo della merce si innalza al punto di divenire sproporzionato). I limiti di questa azione sono che: 

  1. si tratti di contratti nei quali è previsto il decorso del tempo nell’esecuzione (contratti di durata); 

  2. che non si tratti di contratti aleatori; 

  3. che l’eccessiva onerosità si sia verificata successivamente alla conclusione del contratto; 

  4. che tale onerosità dipenda da avvenimenti straordinari ed imprevedibili.

La parte contro la quale è chiesta la risoluzione, può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. Si attua con la pronuncia del giudice.

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