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3. I soggetti del diritto amministrativo

LO STATO

E’ la forma di organizzazione del potere politico, cui spetta l’uso legittimo della forza, su una comunità di persone all’interno di un determinato territorio.

Lo Stato è un ordinamento:

  • politico (diretto a soddisfare tutti gli interessi che possono emergere in un gruppo sociale); 

  • giuridico (il sistema di norme ne costituisce elemento essenziale ed indefettibile); 

  • originario (trova in se stesso il fondamento della sua validità); 

  • indipendente (non riconosce alcuna autorità superiore che ne possa condizionare l’attività); 

  • sovrano (detiene la suprema potestà di imperio che si impone in tutto il territorio e nei confronti di tutti coloro che ad esso appartengono).

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IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA P.A.

Disposizioni della carta costituzionale stabiliscono che la legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, l’attribuzione e l’organizzazione dei ministeri, inoltre i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Il ministero è la ripartizione fondamentale dell’amministrazione centrale italiana. Ad ogni ministero è assegnata una missione fondamentale di ampia portata. Strutture di primo livello dei Ministeri sono i dipartimenti o le direzioni generali per le quali è previsto un segretario generale, al di fuori dei dipartimenti possono esistere solo uffici di staff, a capo dei quali può essere posto anche un dirigente estraneo all’amministrazione.

Vi sono poi i ministri senza portafoglio, nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, questi hanno compiti costituzionali loro affidati (compiti politici) ma non hanno compiti amministrativi.

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LE AGENZIE E LE AZIENDE AUTONOME

Le Agenzie sono vigilate e controllate dai ministeri competenti o dalla Corte dei Conti per i profili di controllo della spesa, ma godono di piena autonomia operativa e di bilancio. Le aziende godono di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria ma sono soggette al controllo politico da parte del Parlamento, al controllo gerarchico da parte del Ministero competente e al controllo successivo da parte della Corte dei Conti. Le aziende autonome sono dotate di una propria organizzazione amministrativa e si sono sviluppate per assicurare una gestione agile e pronta dei servizi di interesse pubblico.

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IL CONSIGLIO DI STATO

E’ il supremo organo di consultazione giuridico-amministrativa dello Stato. E’ un organo complesso di rilievo costituzionale, in quanto è previsto dalla Costituzione che ne sancisce l’indipendenza dal Governo, è costituente un potere dello Stato almeno per quanto concerne l’esplicazione delle funzioni giurisdizionali ed ha funzioni consultive in materia giuridico-amministrativa. Sono organi interni del Consiglio di Stato: il Consiglio di presidenza, il presidente, il presidente aggiunto, il segretario generale, l’adunanza generale e l’adunanza plenaria.

Il Consiglio di Stato ha attribuzioni giurisdizionali e consultive; nell’esercizio della funzione consultiva esprime pareri in materia giuridico amministrativa ed è svolta nell’interesse dello Stato ordinamento, i pareri possono essere facoltativi o obbligatori.

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LA CORTE DEI CONTI

E’ un organo a rilevanza costituzionale, in rapporto di sostegno sia col governo che con il Parlamento. Opera in veste neutrale ed obiettiva nell’interesse generale della comunità e a tutela della finanza pubblica. La Corte dei Conti esercita funzioni di controllo e giurisdizionali, nel primo caso si esplica attraverso il controllo preventivo di legittimità (gli atti sottoposti a controllo rispettino le norme di diritto e siano esenti da vizi di legittimità), il controllo successivo di legittimità sui singoli atti, il giudizio di parificazione (controllo su rendiconto generale dello Stato), controllo sugli enti sovvenzionati e sugli enti locali, il controllo successivo sulla gestione delle P.A.

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IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO

Il CNEL costituisce un organo collegiale di rilievo costituzionale con funzioni ausiliarie, solo consultive, del governo e del Parlamento. Il compito principale è quello di dare pareri e consulenza al governo e al Parlamento sui problemi dell’economia e del lavoro. Ha il compito di redigere una relazione annuale, sulla qualità e sui livelli dei servizi erogati dalla P.A., raccoglie ed aggiorna l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi di lavoro nel settore pubblico e svolge una conferenza annuale sull’attività compiuta dalle P.A.

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LE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

Si caratterizzano per il grado di indipendenza dal potere politico, esercitando funzioni neutrali nell’ordinamento giuridico. Hanno funzione di regolazione di determinati settori della vita economica, mediante attribuzione di poteri normativi, amministrativi e giustiziali. La caratteristica distintiva è la funzione di regolamentazione e tutela di interessi collettivi, in ambiti di via sociale nei quali il contemperamento di diversi interessi in gioco si presenta particolarmente delicato. Il legislatore ha posto alcune prerogative a tutela dell’indipendenza, ovvero:

  • l’autonomia; 

  • la nomina dei titolari degli organi di vertice; 

  • i requisiti soggettivi dei componenti; 

  • le ipotesi di incompatibilità;

  • la durata della carica.

Le autorità indipendenti hanno poteri ispettivi e d’indagine (possibilità di chiedere informazioni e convocare persone interessate alle attività controllate), potere sanzionatorio e di sollecitazione, poteri decisori (facoltà di decidere su controversie rientranti nella loro competenza), poteri regolamentari (possibilità di determinare le modalità di espletamento dell’attività).

Nel nostro ordinamento le più importanti sono la Banca d’Italia, la CONSOB (vigilanza su intermedi finanziari e sui mercati), l’ISVAP (vigilanza su mercato assicurazioni), l’autorità garante della concorrenza e del mercato, l’autorità per l’energia elettrica e per il gas e tutti le altre autorità garanti.

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ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DELLO STATO

L’amministrazione dello Stato, oltre ad essere articolata in ministeri ed agenzie, si avvale anche dell’opera di enti pubblici strumentali e di diversi uffici amministrativi distribuiti sul territorio nazionale, questi hanno competenza territoriale limitata e costituiscono l’amministrazione periferica dello Stato a competenza generale (prefetture). Poi ci sono gli organi a competenze speciali (sindaco quale ufficiale di governo).

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IL PREFETTO

E’ il principale organo che costituisce l’amministrazione periferica dello Stato. Lo snellimento della struttura amministrativa dello Stato ha imposto una riorganizzazione delle prefetture, divenute Uffici territoriali del Governo. Questo è un organo di rappresentanza generale del Governo sul territorio, ha compiti di amministrazione generale e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Avvalendosi delle Conferenze permanenti, svolge funzioni di coordinamento dell’attività degli uffici periferici dello Stato sul territorio. I compiti del prefetto sono indicati nell’art. 2 D.P.R. n.180/2006.

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IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

Il sindaco, ricopre un duplice ruolo, da un lato è posto al vertice dell’amministrazione comunale, dall’altro svolge nell’ambito del territorio comunale anche delle attività come Ufficiale del Governo; in questo caso dipende direttamente dal prefetto e attraverso questi, dal Ministero dell’Interno.

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