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9. I procedimenti speciali

I PROCEDIMENTI SPECIALI

Al fine di limitare l’inflazione dei dibattimenti, sono previsti dei procedimenti speciali, per alcuni dei quali è richiesto il consenso delle parti (pena su richiesta della parti), mentre altri sono posti in essere dalla volontà del solo P.M. (giudizio direttissimo o per decreto) o del solo imputato (giudizio abbreviato), ovvero del P.M. e dell’imputato (giudizio immediato).

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APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (artt. 444-448 c.p.p.)

E’ il c.d. patteggiamento e consiste in un procedimento speciale predibattimentale premiale. E’ riservato alla volontà unilaterale dell’imputato, prevede un accordo tra le parti non solo sul rito ma anche sulla pena da irrogare, anche se l’eventuale dissenso del P.M. resta poi assoggettato a controllo da parte del giudice dibattimentale. Può essere richiesto solo per reati per i quali si è concordata una pena detentiva non superiore a 5 anni, oltre l’eventuale pena pecuniaria, non è previsto per coloro i quali siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi. La sua premialità consiste nella riduzione della pena fino a un terzo, dall’esonero del pagamento delle spese processuali, dalla non assoggettabilità a pene accessorie e a misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca.

La sentenza del giudice può ratificare o meno tale accordo, ma non può modificarlo ne integrarlo, deve essere una decisione presa allo stato degli atti. Tale sentenza, emessa su accordo di entrambe le parti, è sempre inappellabile tranne da parte del P.M. che abbia opposto il suo dissenso, anche se questo è ritenuto ingiustificato.

I soggetti legittimati sono il P.M., l’imputato o il suo procuratore speciale e può essere proposto nel corso delle indagini preliminari fino all’udienza preliminare oppure entro 15 giorni dalla notizia del decreto di giudizio immediato, con opposizione al decreto penale, fino all’apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. I presupposti sono il consenso della parte non richiedente, l’adeguatezza della pena pattuita e la possibilità che la pena da applicare in concreto non superi i 5 anni. E’ consentito il ricorso per Cassazione.

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GIUDIZIO DIRETTISSIMO (artt. 449-452 c.p.p.)

E’ un procedimento in cui, per la particolare evidenza della prova (ad esempio, arrestato in flagranza ovvero reo confesso), si omette la fase dell’udienza preliminare, celebrandosi immediatamente il dibattimento, ed è azionabile unicamente dal P.M. entro 30 giorni dall’arresto o in caso di imputato a piede libero, dall’iscrizione nel R.G.N.R.

Per accelerare i tempi, in caso di arresto in flagranza, il P.M. sceglie di far celebrare contemporaneamente sia la convalida che il giudizio direttissimo e le due attività vengono incentrate innanzi al giudice del dibattimento e deve rispettarsi il termine di 48 ore per la presentazione dell’imputato al giudice, termine previsto per la richiesta di convalida. Il P.M. può altresì scegliere di tenere separate le due attività, rivolgendosi al G.I.P. per la convalida entro 48 ore e al giudice dibattimentale entro 30 giorni dall’arresto. Motivo ostativo alla direttissima si ha quando potrebbe pregiudicare gravemente le indagini.

I testi vengono presentati direttamente in udienza, le parti possono consentire alla celebrazione del rito ancorché l’arresto non sia stato convalidato. La decisione del giudice si conclude con una sentenza di proscioglimento o di condanna, in ipotesi di conversione del rito in giudizio abbreviato o patteggiamento, la sentenza sarà solo limitatamente appellabile, altrimenti sono previste impugnazioni ordinarie senza limitazioni. Non sono previsti benefici per l’imputato.

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GIUDIZIO ABBREVIATO (artt. 438-443 c.p.p.)

E’ un giudizio predibattimentale, che ha luogo in un’udienza camerale innanzi al G.I.P. ed è classificabile come richiesta unilaterale sul rito. E’ di tipo volontario ed ha natura premiale, se l’imputato non viene assolto si opera la riduzione della pena nella misura di un terzo, è previsto anche per i reati punibili con l’ergastolo, per i quali la pena è sostituita con 30 anni di reclusione e per l’ergastolo con isolamento diurno è sostituita con ergastolo senza isolamento.

I requisiti per l’esperibilità del rito abbreviato sono la richiesta dell’imputato, l’ordinanza di ammissibilità del G.I.P. e l’eventuale integrazione probatoria. L’acquisizione di nuove prove potrebbe indurre il P.M. a modificare l’imputazione o ad effettuare contestazioni suppletive, e in previsione di una simile eventualità la L. n.144/2000 prevede che l’imputato, ove sia modificata l’imputazione o gli vengano contestate circostanze aggravanti, può revocare la richiesta di giudizio abbreviato, chiedendo il procedersi per forme ordinarie.

La sentenza di proscioglimento o condanna è assoggettabile a ricorso per cassazione, discorso diverso è per l’appello, in quanto le sentenze di proscioglimento sono inappellabili sia da parte del P.M. che dell’imputato. Le sentenze di condanna sono appellabili dal P.M. solo quando modifichino il titolo del reato.

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GIUDIZIO IMMEDIATO (artt. 453-458 c.p.p.)

Richiede che la prova sia evidente ed il giudizio venga instaurato nei 90 giorni dall’iscrizione nel R.G.N.R. ed è necessario che l’imputato sia stato interrogato o non si sia presentato a rispondere all’interrogatorio dopo l’invito a comparire da parte del P.M.

La richiesta è avanzata dal P.M. che chiede al giudice l’emissione di un decreto che dispone il giudizio immediato, saltando così la fase dell’udienza preliminare. La richiesta può provenire anche dall’imputato il quale potrebbe avere interesse ad accelerare i tempi del processo. E' un rito per il quale è prevista una verifica del G.I.P. cui il P.M. o l’imputato devono indirizzare la loro richiesta.

I presupposti per l’attivazione del rito su richiesta del P.M. sono: l’evidenza della prova, il previo interrogatorio dell’indagato, la formulazione della richiesta entro 90 giorni. Il presupposto per l’imputato è la custodia cautelare, in tal caso la richiesta deve intervenire entro 180 giorni dal giorno dell’esecuzione della misura. La richiesta dell’imputato può esserci dopo che gli sia stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, dopo che gli sia stato notificato il decreto penale, ma almeno 3 giorni prima dell’udienza. Questi non avrà alcun beneficio, salvo che non chieda un rito premiale. Non potrà chiedere il rito abbreviato se già chiese quello immediato.

Il G.I.P. se accoglie la richiesta dispone il giudizio immediato entro 5 giorni. Le impugnazioni sono quelle ordinarie, senza limitazioni.

 

PROCEDIMENTO PER DECRETO PENALE

Consiste in un giudizio speciale, extra dibattimentale di tipo premiale, attivato innanzi al G.I.P. per iniziativa esclusiva del P.M. Il decreto penale viene emesso dal G.I.P. senza alcun preventivo contraddittorio con l’imputato, il quale potrà solo presentare opposizione, la quale comporterebbe la revoca del decreto penale.

Presupposti del procedimento sono: la pecuniarietà della pena, la richiesta entro 6 mesi dall’iscrizione al R.G.N.R., la mancata opposizione del querelante, la sommarietà del procedimento. La premialità consiste nella diminuzione della pena sino alla metà del minimo edittale, nell’esonero dal pagamento delle spese processuali, dall’inapplicabilità di pene accessorie, dall’estinzione del reato e di ogni effetto penale dopo 2-5 anni dalla sospensione condizionale.

Nel decreto sono indicati i giorni per presentare opposizione (15) sia i riti alternativi richiedibili. La mancata opposizione nei termini stabiliti rende il decreto esecutivo, sicché è essenziale che l’imputato ne abbia effettiva conoscenza.

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