5. I partiti politici
PREMESSA
La democrazia è quella forma di governo caratterizzata da un’attiva partecipazione del popolo alla vita politica del Paese, ma poiché tale partecipazione non può essere costante e continua vi è la necessità dell’intermediazione di organismi che lo rappresentino e che siano in grado di orientare le attività e le scelte politiche, tali organismi di base sono i partiti politici e il corpo elettorale.
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I PARTITI POLITICI
Sono associazioni di persone con comuni ideologie e interessi, che attraverso una stabile organizzazione, mirano ad esercitare un’influenza sulla determinazione dell’indirizzo politico del paese. Il loro fondamento si rinviene nell’art. 18 Cost. secondo cui tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale e nell’art. 49 Cost. secondo cui tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti, per concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale.
I partiti politici non possono assumere la forma di associazione segreta, ne presentare carattere militare (divieto espresso dall’art. 18 Cost.), assumere simboli o contrassegni che possano confondersi con simboli altrui o che riproducano immagini religiose, riorganizzare il partito fascista, annoverare tra i loro iscritti militari, ufficiali ed agenti di P.G., magistrati e rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
I partiti politici per svolgere la loro attività necessitano di una certa disponibilità economica, i finanziamenti provengono dalla quota di iscrizione al partito e da finanziamenti privati. Il sistema di finanziamento pubblico è stato rivisto negli ultimi anni e con la L. n.96/2012 sono state previste norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi, è stato approvato un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e si è proceduto al dimezzamento dei finanziamenti, inoltre è prevista la decurtazione del 5% a quei partiti che non garantiscono un’adeguata rappresentanza di donne in lista. E’ stata inoltre introdotto l’obbligo per i partiti e movimenti politici, di dotarsi di un atto costitutivo o di uno statuto pubblico, che devono essere conformati ai principi democratici della vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti; è stata istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici, composta da 5 magistrati, con il compito di controllare i rendiconti dei partiti.
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IL CORPO ELETTORALE
Il popolo è l’elemento personale costitutivo dello Stato e il titolare della sovranità (art. 1 Cost). Il corpo elettorale è la parte attiva del popolo, l’insieme dei cittadini che godono dell’elettorato attivo, ovvero del diritto di costituire, attraverso il voto, i collegi politicamente rappresentativi dello Stato.
La capacità di votare si definisce elettorato attivo ed i requisiti richiesti sono la cittadinanza italiana e la maggiore età (per il Senato 25 anni). Il diritto di voto può essere precluso a cittadini sottoposti a misure di prevenzione, di sicurezza, di libertà vigilata e a coloro che siano stati condannati ad una pena che comporti l’interdizione dai pubblici uffici. Tutti i cittadini sono elettori, il voto è libero e segreto, personale ed eguale. Vige il principio del suffragio universale e non vi è l’obbligatorietà del voto.
L’elettorato passivo invece consiste nella capacità di essere eletti, per la Camera l’età richiesta è 25 anni, per il Senato 40 anni. Disciplinato dall’art. 51 Cost., che permette a tutti i cittadini di entrambi i sessi, di poter accedere alle cariche pubbliche, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Per l’attuazione di tale articolo è stata approvata la legge costituzionale n.1/2003 al fine di promuovere le pari opportunità.
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INELEGGIBILITA’
La capacità di essere eletti può subire delle limitazioni qualora la carica del soggetto potrebbe portarlo a posizioni di vantaggio rispetto ad altri candidati; sono ineleggibili: i Presidenti delle giunte provinciali, i sindaci dei Comuni con più di 20mila abitanti, capo e vicecapo della Polizia, magistrati, diplomatici, Prefetti, capi di Gabinetto. Se un soggetto ineleggibile viene comunque eletto, la sua elezione va dichiarata nulla.
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INCOMPATIBILITA’
Designa quella situazione per cui una medesima persona non può ricoprire contemporaneamente due cariche, quindi o lo stesso decide o l’ordinamento ne fa automaticamente decadere una. L’incompatibilità quindi non impedisce la regolare elezione ad una carica, ma impone soltanto la scelta fra le cariche ricoperte. Sono incompatibili la carica di deputato e quella di senatore, inoltre è incompatibile lo status di parlamentare con Presidente della Repubblica, membro del C.S.M., membro di un Consiglio o di una Giunta Regionale, membro della Corte Costituzionale e del parlamento europeo.
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INCANDIDABILITA’
Disciplinata dal D.Lgs. n.235/2012 prevede che non possono ricoprire la carica di deputato e di senatore coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti tentati o consumati, previsti dall’art. 51 comma 3bis e quater c.p.p., pene superiori a due anni di reclusione per i delitti consumati o tentati da Pubblici Ufficiali contro la P.A., pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni. L’accertamento dell’incandidabilità comporta il cancellamento dalle liste e decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza.
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I SISTEMI ELETTORALI
Sono i meccanismi attraverso i quali il voto espresso dall’elettorato si trasforma nell’attribuzione di seggi e collegi elettivi. Vi è la formula a:
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maggioranza assoluta (richiede la maggioranza assoluta dei suffragi espressi per l’attribuzione del seggio, operano in circoscrizioni uninominali, nelle quali viene eletto un solo candidato);
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maggioranza relativa (opera in circoscrizioni uninominali e richiede la maggioranza relativa per l’assegnazione del seggio);
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proporzionale (si propone di assicurare a ciascun partito un numero di seggi rapportato alla propria forza politica e alla distribuzione effettiva degli elettori su tutto il territorio nazionale).
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LA RIFORMA ELETTORALE
La L. n.270/2005 ha rivisto radicalmente il sistema elettorale; i punti principali sono:
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l’adozione di un sistema proporzionale;
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sono aboliti i collegi uninominali e l’attribuzione dei seggi si realizza in base alle percentuali di consensi ottenuti da partiti e coalizioni, su scala nazionale per la Camera, su scala Regionale per il Senato;
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il premio di maggioranza, che assicura alla coalizione vincente 340 seggi alla Camera, all’opposizione vanno 278 seggi e 12 sono riservati alla Circoscrizione Estero. Al Senato opera un premio di coalizione regionale, la coalizione che ottiene più voti potrà disporre di almeno il 55% dei seggi attribuiti a quella Regione;
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le soglie di sbarramento, alla Camera partecipano alla ripartizione dei seggi, le coalizioni che abbiano ottenuto almeno il 10% dei consensi, i partiti non collegati con almeno il 4%, i partiti che nell’ambito di una coalizione abbiano ottenuto il 2% ed il partito che nell’ambito di una coalizione abbia ottenuto più consensi anche se non sia arrivato al 2%. Al Senato le soglie di sbarramento sono il 20% per le coalizioni, l’8% per i partiti non coalizzati e del 3% per i partiti facenti parte di una coalizione;
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le liste bloccate, sulla scheda elettorale è possibile applicare solo un segno sul simbolo della lista prescelta, l’elettore potrà scegliere solo su un partito e non su una persona, , quindi entrano in Parlamento i candidati in ordine di lista e risulta determinante la scelta centralizzata dei candidati da parte delle segreterie dei partiti. Con l’adozione delle liste bloccate e con la caduta del voto di preferenza, le segreterie dei partiti sono le uniche protagoniste della scelta dei candidati.
Altro cardine della riforma è il deposito da parte dei partiti organizzati in coalizioni di un unico programma elettorale, nel quale è esplicitamente indicata la persona designata come capo della coalizione, poi vi è la tutela delle minoranze linguistiche che nelle Regioni a Statuto Speciale possono accedere al riparto dei seggi superando la soglia del 20%.