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8. I fatti e gli atti giuridici

I FATTI GIURIDICI

Sono quegli accadimenti, naturali o umani, ai quali l’ordinamento ricollega la produzione di effetti giuridici. Fatti giuridici possono essere tanto accadimenti naturali quanto i fatti compiuti volontariamente dall’uomo. Vi sono fatti giuridici in senso stretto (in cui manca la volontà umana o tale volontà è irrilevante) e gli atti giuridici (caratterizzati da attività umana consapevole e voluta, posta in essere da soggetto capace di intendere e volere).

Gli atti si suddividono in leciti, se non contrastano l’ordinamento e illeciti. In relazione al rapporto tra volontà del soggetto agente e le conseguenze giuridiche che l’atto produce, si suddividono in atti giuridici in senso stretto e negozi giuridici:

  • Gli atti giuridici in senso stretto sono quei comportamenti consapevoli e volontari i cui effetti sono determinati dalla legge anche se il loro autore non li abbia voluti, generalmente si suddividono in atti materiali (modificazione del mondo esterno) e dichiarazioni di scienza e di verità (soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico). La volontà dell’agente ha ad oggetto il compimento dell’atto e non la determinazione degli effetti.

  • I negozi giuridici sono quegli atti consapevoli e volontari, le cui conseguenze giuridiche sono volute e determinate nei limiti del rispetto delle norme imperative, dai soggetti agenti. In tali atti la volontà dell’agente è volta non solo al compimento dell’atto ma anche alla determinazione dei suoi effetti.

La differenza principale tra atti giuridici in senso stretto e atti negoziali è che i primi sono esclusivamente disciplinati dalla legge, per i secondi invece è consentito ai privati creare nuove figure non previste dalla legge.

I fatti giuridici sono positivi (se si concretano in azioni) o negativi (se si concretizzano in omissioni).

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CONCETTO DI FATTISPECIE

La fattispecie può essere semplice, complessa o a formazione progressiva. Bisogna distinguere tra l’ipotesi astratta del verificarsi di un fatto giuridico che il legislatore prevede e disciplina (fattispecie astratta) e il concreto verificarsi del fatto (fattispecie concreta). Quest’ultima se porta all’acquisto di un diritto ne costituisce il titolo, che può essere originario se manca un rapporto di trasmissione da un sogegtto all’altro o derivativo se il diritto viene acquistato da persona legittimata.

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LA PUBBLICITA’ DEI FATTI GIURIDICI

In relazione agli effetti si distinguono:

  • la pubblicità notizia, ha lo scopo di rendere determinati fatti giuridici conoscibili da chiunque, ma la sua omissione, pur potendo dare luogo a sanzioni penali o pecuniarie, non incide sulla validità o sull’opponibilità di terzi, del fatto che ne costituisce oggetto.

  • la pubblicità dichiarativa, ha lo scopo di rendere opponibile ai terzi il fatto giuridico pubblicizzato, in sua mancanza l’atto resta valido tra le parti, ma è inopponibile a terzi.

  • la pubblicità costitutiva, si ha quando la pubblicità è un requisito necessario per la costituzione di un rapporto giuridico.

Per i beni mobili, la pubblicità è data dal possesso, per i beni mobili registrati ai fini della pubblicità è necessaria l’iscrizione in appositi registri, per i beni immobili è necessaria la trascrizione nei registri immobiliari; per i crediti vige il sistema di notificazione al debitore.

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LA TRASCRIZIONE

E’ un mezzo di pubblicità relativo agli immobili ed ai beni mobili registrati, che assicura la conoscibilità delle vicende relative a tali beni. La sua funzione si ricollega direttamente ad una precisa esigenza di mercato che è quella della circolazione dei beni nell’ambito di una società organizzata e della conoscibilità di tale circolazione.

Gli atti soggetti a trascrizione e non trascritti tempestivamente non possono essere opposti a chi ha acquistato e trascritto tempestivamente il suo titolo, non possono avere effetto nei confronti di chi ha trascritto tutte le successive iscrizioni o trascrizioni di diritti acquistati dallo stesso autore (priorità della trascrizione su uno stesso diritto immobiliare trasferito a più soggetti).

La trascrizione, avendo natura dichiarativa non è un obbligo per le parti stipulanti, bensì un semplice onere. La mancata trascrizione non comporta un vizio dell’atto stesso che resta valido ed efficace in toto, ma espone l’acquirente alla possibilità di vedersi sottrarre quanto legittimamente acquistato. Per la sua natura di onere, la trascrizione non è soggetta a prescrizione o decadenza, è effettuabile in qualsiasi momento ed ha efficacia ex nunc (cioè dal momento in cui si trascrive). Il principio della continuità delle trascrizioni si ispira all’esigenza di realizzare il c.d. stato civile degli immobili e di generare la certezza sulla consistenza giuridica della proprietà medesima.

La trascrizione deve essere eseguita presso l’Ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono ubicati i beni oggetto degli atti da trascrivere. Per la trascrizione di un atto inter vivos occorrono: copia del titolo in forza del quale si richiede la trascrizione, duplice copia della nota di trascrizione, l’atto di riferimento e gli estremi del bene in oggetto. Per l’atto mortis causa occorre: l’atto di accettazione dell’eredità, il certificato di morte del de cuius, la copia del testamento, la duplice nota con gli estremi previsti. Le spese per la trascrizione gravano su colui a cui favore la trascrizione opera.

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I REGISTRI IMMOBILIARI

La conservatoria dei registri immobiliari è il luogo in cui vengono effettuate tutte le trascrizioni afferenti beni immobili. Per individuare un immobile non è sufficiente averne gli estremi catastali, ma occorre individuare almeno due dei presenti o passati proprietari, perché sarà a nome di questi che risulterà registrato il bene.

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MODI DI ESSERE DEI FATTI GIURIDICI

Il tempo e lo spazio rappresentano concetti utili per l’individuazione di vicende umane e per il diritto e vanno considerati come modi di essere dei fatti giuridici.

Il luogo costituisce la dimensione spaziale in cui si colloca il fatto giuridico, il tempo rappresenta la dimensione temporale in cui si realizza il fatto giuridico (il tempo utile è quello escluso i giorni festivi, il tempo continuo comprende i festivi). Il decorso del tempo può determinare l’acquisto (usucapione o prescrizione acquisitiva) o l’estinzione di un diritto o la perdita di un potere (prescrizione estintiva e decadenza).

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LA PRESCRIZIONE

Può essere definita come la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso da parte del titolare di esso, protrattosi per un periodo di tempo determinato dalla legge; i presupposti sono: un diritto soggettivo, il mancato esercizio di tale diritto e il decorso del tempo previsto dalla legge. Il fondamento è ravvisato nell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

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INDEROGABILITA’

La prescrizione è un istituto di ordine pubblico e la sua disciplina è inderogabile, quindi è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione. Le parti non possono rinunciare alla prescrizione prima che questa si compia, mentre è ammissibile dopo che si compia. Sono imprescrittibili:

  • il diritto di proprietà;

  • diritto di rivendica; 

  • diritto di agire per far dichiarare la nullità di un atto; 

  • il diritto della personalità; 

  • i diritti di stato; 

  • la potestà di diritto familiare; 

  • le facoltà.

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; la prescrizione ordinaria si realizza col decorso di 10 anni, le prescrizioni brevi si realizzano col decorso di tempo più breve di 10 anni, si prescrivono in 5 anni il diritto al risarcimento e in un anno i diritti derivanti da contratti di mediazione e le prescrizioni presuntive. La prescrizione presuppone un’inerzia ingiustificata, quindi se l’inerzia è giustificata si ha la sospensione della prescrizione, se l’inerzia viene a mancare si ha l’interruzione.

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LA DECADENZA

E’ un istituto collegato al decorso del tempo e si sostanzia nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di una determinata attività o di un dato atto, nel termine perentorio previsto dalla legge. L’unico modo per evitare la decadenza è il compimento dell’atto e non sono previste sospensione o interruzione.

La decadenza legale è prevista dalla legge ed è sempre eccezionale perché deroga al principio secondo cui l’esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a limiti di tempo. La decadenza convenzionale o negoziale, stabilisce che anche la volontà privata può stabilire casi e termine di decadenza.

Le differenze sostanziali tra prescrizione e decadenza sono:

  • la prescrizione ha riguardo alle condizioni soggettive del titolare del diritto, mentre nella decadenza si ha riguardo solo al fatto obiettivo; 

  • la prescrizione ha la sua unica fonte nella legge, mentre la decadenza può anche essere stabilita dalla volontà delle parti; 

  • nella prescrizione il tempo è considerato come durata, nella decadenza come distanza.

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