12. I diritti e le libertà fondamentali
I DIRITTI E LE LIBERTA’ FONDAMENTALI
I primi 54 articoli della Costituzione sono riservati alle libertà individuali e ai diritti umani, fino al 12 vi sono i principi fondamentali, dal 13 al 54 il contenuto in relazione a specifici rapporti che interessano la società.
IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
Disciplinato dall’art. 3 comma 1 Cost., in applicazione a tale principio il legislatore non può discriminare gli individui in base a razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali o sociali, in quanto sono tutti uguali davanti alla legge; è usata come parametro per valutare la legittimità costituzionale delle leggi (uguaglianza formale).
Art. 3 comma 2 Cost. assegna allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che di fatto limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini ed accoglie l’uguaglianza di fatto o sostanziale. La Costituzione affida alla Repubblica il compito di intervenire per rimuovere tali ostacoli affinché i cittadini siano posti su un piano di sostanziale parità, ciò rende il nostro Stato interventista, tale principio è rivolto a tutte le funzioni dello Stato e impone l’imparzialità del legislatore, dell’amministratore e del giudice nei loro rapporti col privato.
Subito dopo l’entrata in vigore della Costituzione è stato esteso il diritto di voto alle donne (art. 48 Cost.), la parità di diritti tra uomini e donne ha faticato ad imporsi, solo con la riforma del 1975 è stata definita l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, analogamente anche la parità di trattamento economico e giuridico tra lavoratori e lavoratrici è stato attuato a fine anni 70; le varie leggi a riguardo sono state completamente abrogate con D.Lgs. n.198/2006 (codice delle pari opportunità) la cui finalità è la completa eliminazione di ogni discriminazione bastata sul sesso, che abbia come conseguenza compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio di diritti umani e libertà fondamentali, in campo politico, economico o sociale.
Dal divieto di discriminazione in base alla lingua (art. 3 Cost.) combinato col dettato dell’art. 6 Cost., deriva che le minoranze alloglotte (Trentino, Friuli, Valle d’Aosta), non possano essere discriminate ma vadano tutelate; tale principio trova conferma nell’autonomia degli statuti speciali. L’art. 6 prevede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento pari opportunità, il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alla discriminazione e alla promozione di parità di trattamento.
Nel nostro ordinamento trova riconoscimento il principio di laicità dello Stato, in base al quale lo Stato garantisce a tutti la libertà di religione (art. 8 comma 1 Cost.: tutte le confessioni hanno eguale libertà davanti alla legge). In omaggio a tradizioni storiche e culturali del nostro paese l’art. 7 Cost. riconosce direttamente alla Chiesa cattolica la qualità di ordinamento giuridico sovrano, i cui rapporti con lo Stato sono regolati da accordi bilaterali. Le confessioni acattoliche hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri Statuti, purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, si rapportano con lo Stato per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze (art. 8 comma 2 Cost.).
L’uguaglianza in materia di opinioni politiche (art. 3 Cost.) si collega al disposto dell’art. 22 Cost. secondo cui nessuno può essere privato per motivi politici, della capacità di agire, della cittadinanza e del nome; le condizioni personali e sociali non possono essere motivo di discriminazione tra i cittadini
LA TUTELA DEI DIRITTI DELL’UOMO
I diritti e le libertà fondamentali sono garantiti dalla rigidità della Costituzione (per la revisione dei principi fondamentali è prevista un’ampia base di consensi), la riserva di legge e giurisdizione (la prima per riservare alla sola legge la relativa disciplina e la seconda per riservare al giudice la decisione delle controversie sull’applicazione di tali principi), l’obbligo della P.A. di organizzarsi in base ai principi di buon andamento, legalità ed imparzialità (art. 97 Cost.) e il riconoscimento a tutti del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (art. 24 Cost.), rivolgendosi a giudici indipendente ed imparziali.
L’ONU ha svolto un ruolo particolarmente attivo adottando nel 1948 il testo base in materia di tutela dei diritti umani, la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo che riconosce a tutti gli uomini una serie di diritti fondamentali (libertà, dignità, uguaglianza senza distinzione di razza, sesso, religione), non è vincolante ma è una semplice raccomandazione, in quanto non prevede alcun meccanismo che garantisca la sua applicazione automatica. Importante è l’istituzione della Corte Penale Internazionale, competente a giudicare i crimini internazionali più gravi, come i crimini di guerra, il genocidio e i crimini contro l’umanità.
La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sancito nel 1953 è il testo più importante adottato dal Consiglio d’Europa. Col Trattato di Lisbona del 2009 sono stati elencati in un documento i diritti fondamentali che ogni Stato si impegna ad assicurare a tutte le persona sottoposte alla sua giurisdizione: il diritto alla vita, il divieto della tortura, diritto alla libertà e alla sicurezza della persona, libertà di pensiero, coscienza e religione. E’ stato inoltre istituita la Corte europea dei diritti dell’uomo per la tutela delle violazioni commesse dagli Stati membri.
Il progetto di codificazione dei diritti fondamentali, si è sostanziato nella decisione di elaborare una Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. che si compone di sei sezioni: dignità, libertà, eguaglianza, solidarietà, diritti relativi alla cittadinanza e giustizia, il cui valore giuridico è stato riconosciuto col Trattato di Lisbona.
DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO
L’art. 2 Cost., stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, estendendolo anche alle formazioni sociali (partiti politici, sindacati). Sono le posizioni giuridiche della persona considerate essenziali in quanto innate nella natura umana; tali diritti sono inviolabili da parte del legislatore ordinario per cui una norma che prevedesse dei limiti al di fuori dei casi previsti dalla Costituzione risulterebbe costituzionalmente illegittima.
I diritti sono qualificati inviolabili quando si pongono come limiti invalicabili all’attività di tutti i soggetti pubblici e privati e come valori di riferimento per l’esercizio di pubblici poteri e non possono essere oggetto di revisione costituzionale in quando costituiscono il fondamento della forma di Stato attualmente vigente in Italia (repubblicano, sociale e di diritto); sono suscettibili di bilanciamento solo con altri valori o diritti inviolabili, sono indisponibili e intrasmissibili da parte dei loro titolari, sono immediatamente efficaci nei rapporti intersoggettivi e sono imprescrittibili.
I diritti inviolabili riconosciuti all’uomo sono sia come singolo (diritto al nome, all’onore, alla libera manifestazione del proprio pensiero), sia come membro di formazioni sociali (diritto di associazione e di riunione e tutti i diritti relativi alle attività svolte da associazioni).
I DOVERI INDEROGABILI
L’art. 2 Cost. accanto ai diritti inviolabili richiede l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; sono inderogabili quei doveri dal cui adempimento nessun soggetto può essere esentato in quanto espressione del principio di solidarietà. L’art. 52 Cost. definisce il sacro dovere di difendere la Patria, consistente nell’obbligo di prestare il servizio militare nei limiti e nei modi previsti dalla legge (la nuova normativa del 2004, stante l’abolizione della leva obbligatoria, riguarda ormai solo le ipotesi di guerra o grave crisi internazionale); l’art. 53 Cost. obbliga cittadini e stranieri che hanno interessi economici in Italia a concorrere alle spese dello Stato pagando le tasse; l’art. 54 Cost. impone il dovere di fedeltà alla Repubblica di cui ne devono osservare Costituzione e leggi.
LE GENERAZIONI DI DIRITTI
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Libertà e diritti di prima generazione: libertà civili che tutelano la persona nella libertà di agire e libertà politiche, diritto alla vita e all’integrità fisica, libertà di pensiero, di religione, di espressione, di stampa, di associazione, di partecipazione alla vita politica, all’elettorato attivo e passivo.
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Libertà e diritti di seconda generazione: diritti economici, sociali e culturali, diritto a lavoro retribuito e tutelato, al riposo, alla svago, alla casa, a un tenore di vita sufficiente a garantire salute e benessere personale, istruzione, partecipazione alla vita culturale della comunità.
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Libertà e diritti di terza generazione: diritti di solidarietà, alla pace, all’ambiente, allo sviluppo, all’autodeterminazione dei popoli.
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Libertà e diritti di quarta generazione: relativi al campo delle manipolazioni genetiche, bioetica, nuove tecnologie delle telecomunicazioni, mondo degli animali.
I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ E LIBERTA’ FONDAMENTALI
L’art. 2 Cost. sancisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità.
Nell’ambito dei diritti fondamentali, assumono particolare importanza i diritti della personalità, che si riferiscono a quelle situazioni giuridiche soggettive, tutelate dalla Costituzione o da leggi civili o penali, che assicurano alla persona la propria identità, il proprio decoro, la propria immagine, il rispetto di cui gode presso gli altri. Sono diritti assoluti che si acquisiscono al momento della nascita, appartengono a tutti i cittadini e sono caratterizzati da necessarietà, in quanto non possono mai mancare e indisponibilità, in quanto non sono trasmissibili. Tra questi vi sono:
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il diritto alla vita ed all’integrità fisica: riconosciuto in via indiretta dall’art. 27 Cost. che vietando la pena di morte, attribuisce alla vita umana il carattere di intangibilità, ponendola al di sopra della potestà punitiva dello Stato.
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il diritto all’integrità morale: consiste nel complesso delle prerogative che costituiscono la personalità di un individuo, il decoro, l’onore, il prestigio e la reputazione.
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il diritto all’immagine: tutelato dall’art. 10 c.c. riconosce all’individuo la possibilità di impedire che altri facciano uso della sua immagine, a questo è affiancato il c.d. diritto all’identità personale che tutela il soggetto contro ogni distorta rappresentazione da parte di terzi, della proprio immagine, personalità o pensiero.
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il diritto al nome: tutelato dall’art. 22 Cost. ("Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome") oltre che da alcune norme del c.c. Poiché il nome rappresenta il principale mezzo di identificazione della persona, gli artt. 6 e 10 c.c. provvedono a garantire l’esclusività dell’uso del proprio nome, nonché dello pseudonimo, il c.d. nome d’arte quando acquisti la stessa importanza del nome.
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il diritto alla riservatezza: ossia il diritto all’intimità della vita privata, che deve essere salvaguardata dall’altrui curiosità; spesso può venire in contrasto col diritto di manifestazione del pensiero nello specifico aspetto del diritto di cronaca, che deve essere esercitato senza che vengano travalicati i limiti che consistono nella verità dell’informazione, nella sua rilevanza sociale e in una forma espositiva, che non si concreti in un linguaggio di per se offensivo.
LA LIBERTA’ PERSONALE
Costituisce il presupposto logico e giuridico di tutte le libertà riconosciute all’individuo dalla Costituzione; tale libertà è da intendersi sia fisica che morale e trova fondamento nell’art. 13 Cost., che nel comma 1 stabilisce che la libertà personale è inviolabile, se non nei casi previsti dalla legge e nell’art. 23 Cost. secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
La P.G. per finalità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, entro 48 ore dovrà essere fatta l’informativa all’Autorità Giudiziaria che in altre 48 ore emetterà il provvedimento giudiziario di convalida.
LA LIBERTA’ DI DOMICILIO
L’art. 14 comma 1 Cost. sancisce l’inviolabilità del domicilio e si concreta nella proiezione spaziale della persona ed è riconosciuta a cittadini, stranieri e apolidi ed implica la libertà di scegliere il luogo ove stabilire il proprio domicilio, la libertà di svolgere all’interno del proprio domicilio qualsiasi attività lecita si ritenga opportuno e il diritto di impedire a chiunque se non autorizzato dalla legge, di violare il proprio domicilio. Il concetto di domicilio va esteso oltre che all’abitazione, ad ogni sito dal quale il titolare ha intenzione di escludere la presenza di terzi. Non possono essere eseguite perquisizioni, ispezioni e sequestri se non nei modi stabiliti dalla legge, tale inviolabilità è esclusa in caso di accertamenti per motivi di sanità, di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali.
LIBERTA’ E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA
L’art. 15 Cost. sancisce l’inviolabilità della libertà e della segretezza di corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione; la sua limitazione può avvenire solo con atto motivato dell’Autorità Giudiziaria. L’evoluzione telematica ha imposto una prima disciplina normativa, posta dal c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche, il cui comma 1 garantisce libertà e segretezza delle comunicazioni, esigendo in primis l’integrità e la sicurezza delle reti di comunicazione elettronica. La L. n.281/2006 richiede che il P.M. ordini l’immediata secretazione e custodia in luogo protetto di documenti riportanti conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche illegalmente formati o acquisiti ed entro 48 ore chieda al G.I.P. di disporne la distruzione. Di tali documenti è vietata la copia. Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina il trattamento dei dati personali; per poter effettuare un trattamento, la persona fisica o giuridica cui competono le decisioni in ordine alla finalità e modalità dello stesso, deve richiedere il consenso espresso e documentato per iscritto dell’interessato, che deve essere informato della finalità e delle modalità del trattamento, il controllo del rispetto della disciplina è affidato al Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante della privacy).
LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO
E’ sancito dall’art. 16 Cost., ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sicurezza o sanità, nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Tale diritto prevede la libera circolazione sul territorio, la libertà di fissare ovunque la propria residenza e la facoltà di uscire e rientrare dallo Stato (c.d. libertà di espatrio).
LIBERTA’ DI RIUNIONE
E’ sancito dall’art. 17 Cost., consiste nella facoltà di darsi convegno, temporaneamente e volontariamente, in un luogo determinato ed in seguito a preventivo accordo, indipendentemente dalle ragioni per cui ci si riunisce. Le riunioni possono essere assembramenti (riunioni occasionali causate da una circostanza improvvisa) o dimostrazioni (riunioni che danno luogo a manifestazioni per scopi civili o politici); a seconda del luogo ove si svolgono possono essere private (in luoghi privati), aperte al pubblico (svolte in luoghi privati ma l’accesso può essere consentito in conformità a particolari prescrizioni) o pubbliche (svolte in luoghi pubblici ove possono accedere tutti). Tali riunioni devono svolgersi in maniera pacifica e senza armi, per quelle pubbliche è necessario il preavviso alle autorità di Polizia.
LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE
E’ sancito dall’art. 18 Cost. il quale dichiara che i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati dalla legge penale; è una libertà strumentale indispensabile per favorire lo sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese. L’associazione prevede una stabile organizzazione, l’esistenza di un vincolo permanente tra gli associati e l’esistenza di uno scopo da perseguire. Sono vietate le associazioni che la legge penale vieta espressamente, le associazioni segrete e le associazioni militari con scopi politici.
LA LIBERTA’ RELIGIOSA
E’ sancita dall’art. 19 Cost. e consiste nel diritto di tutti i cittadini di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata, di esercitarne il culto e di farne propaganda, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Tale libertà consiste nella libertà di scegliere il proprio credo, la libertà di non essere costretti a professare una determinata fede religiosa e la libertà di non avere un proprio credo religioso, ovvero la libertà di ateismo. L’art. 7 Cost. riconosce l’originarietà dell’ordinamento della Chiesa Cattolica attribuendo ad essa i caratteri dell’indipendenza e della sovranità, tipici degli ordinamenti statali. I rapporti tra Stato e Chiesa sono disciplinati dai Patti Lateranensi, che possono essere modificati mediante accordo tra le parti, qualora manchi l’accordo lo Stato può modificarli ricorrendo alla revisione costituzionale. Nel 1984 sono state introdotte importanti novità, ovvero la neutralità dello Stato in materia religiosa e il diritto agli studenti di avvalersi o meno dell’ora di religione. I culti acattolici godono di una posizione di autonomia ed indipendenza, sia pure con il limite del rispetto dell’ordinamento giuridico italiano, pena la loro illiceità.
LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
E’ sancita dall’art. 21 Cost. che garantisce ad ogni soggetto la facoltà di esteriorizzare il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione; i limiti sono: la riservatezza e onorabilità della persona, il buon costume, il segreto giudiziario, il segreto di Stato, la tutela della personalità del lavoratore, l’apologia di reato (comportamento idoneo a provocare delitti). I mezzi attraverso i quali può essere diffuso il proprio pensiero sono la stampa e la radiodiffusione (libertà di informazione)
LIBERTA’ DI STAMPA
E’ sancita dall’art. 21 Cost. che pone i seguenti principi: esclusione di ogni autorizzazione preventiva, esclusione di censure, limitazione del sequestro ai soli casi di reato, possibilità di controllo sui mezzi di finanziamento della stampa, facoltà del legislatore di adottare controlli preventivi e mezzi repressivi contro la stampa che offenda il buon costume. Il diritto di cronaca consiste oltre che nel riferire e diffondere fatti ed avvenimenti, anche nel commentarli. Deve essere contenuto nei limiti della verità e dell’obiettività, lo Stato provvede a tutelare l’indipendenza dei giornalisti per garantirne l’obiettività e la libertà, è punita come reato l’offesa all’altrui reputazione a mezzo stampa.
LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO
E’ disciplinata dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria, l’art. 10 comma 3 Cost. prevede il diritto di asilo, ossia la facoltà che uno Stato ha di accogliere sul proprio territorio e di proteggere quegli stranieri che vi siano rifugiati, fuggendo dal territorio di un altro Stato a causa di violenze o persecuzioni politiche; il comma 4 prevede il divieto di estradizione per motivi politici, ovvero la consegna di un individuo accusato di crimini commessi per opporsi a regimi illiberali o per affermare un diritto di libertà, il cui esercizio nel suo paese è negato.
Il testo unico per disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è il D.Lgs. n.286/1998, il quale nell’art. 1 definisce gli stranieri come i cittadini di Stati non appartenenti all’U.E e gli apolidi. La materia di circolazione e soggiorno per i cittadini appartenenti all’U.E. è disciplinata dal D.Lgs. n.32/2008. Il D.Lgs. n.286/1998 (art. 4) consente l’ingresso allo straniero munito di passaporto valido o documento equipollente e visto d’ingresso rilasciato da autorità diplomatiche o consolari italiane nello Stato d’origine. Contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno, deve essere presentato un accordo di integrazione con il quale lo straniero si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno, è questa una condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. In mancanza dei requisiti necessari richiesti dal T.U., la Polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano alla frontiera, il respingimento con accompagnamento alla frontiera è disposto dal Questore quando sia entrato eludendo i controlli. Il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura, di norma ha la durata del visto d’ingresso che varia a seconda dei motivi per i quali lo straniero è entrato in Italia. Rilascio e rinnovo prevedono il pagamento di un contributo, il permesso per motivi di lavoro è subordinato alla stipula di un contratto di soggiorno, con il quale il datore di lavoro dello straniero si impegna unilateralmente a garantire la disponibilità di un alloggio per il lavoratore e il pagamento delle spese di viaggio per il rientro a casa. Lo straniero che sia in possesso da almeno 5 anni di regolare permesso di soggiorno e che abbia la possibilità di dimostrare un reddito sufficiente per se e per i propri familiari, può presentare la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo per se e per i familiari: questo è un documento a tempo indeterminato e permette allo straniero il reingresso senza formalità, lo abilita all’elettorato e a qualsiasi attività che non sia espressamente riservata dalla legge al cittadino, limitando i casi di espulsione a gravi motivi di sicurezza e ordine pubblico. Il rilascio di tale documento è subordinato al superamento di un test d’italiano. Per i lavoratori stranieri altamente qualificati è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno c.d. Carta blu U.E.: questi possono entrare in Italia in ogni momento, indipendentemente dai flussi migratori e possono chiedere al Questore il rilascio della carta di soggiorno se hanno vissuto consecutivamente 5 anni nel territorio UE e se hanno avuto per 2 anni la Carta blu U.E.
L'art. 2 del D.Lgs. n.286/1998 prevede i diritti e i doveri dello straniero, a cui spettano i diritti fondamentali della persona umana, previsti da norme interne, consuetudini o convenzioni internazionali anche se entrato clandestinamente. Lo straniero regolarmente soggiornante gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano.
REATO DI CLANDESTINITA’
Il nuovo pacchetto sicurezza (L. n.94/2009) ha introdotto il reato di clandestinità (art. 10bis D.Lgs. n.286/1998), la cui pena è un ammenda dai 5mila ai 10mila Euro. Oltre al clandestino la legge punisce anche chi favorisce tale illecito, ovvero chiunque promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di stranieri nel territorio italiano.
L’ESPULSIONE DELLO STRANIERO
L'espulsione può essere:
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amministrativa (art. 13 D.Lgs. n.286/1998): disposta dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o dal Prefetto, quando lo straniero si è sottratto ai controlli di frontiera e non è stato respinto, non ha richiesto il permesso di soggiorno o gli è stato revocato o annullato ovvero è scaduto e non sia stato rinnovato, oppure appartenga a una categoria di soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica, cui si applicano misure di prevenzione o sia indiziato di appartenere ad un’associazione mafiosa o similare;
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a titolo di misura di sicurezza (art. 15 D.Lgs. n.286/1998): disposta dal giudice nel caso in cui lo straniero sia stato condannato per i delitti di cui agli artt. 380-381 c.p.p., arresto in flagranza obbligatorio o facoltativo, e risulti socialmente pericoloso;
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a titolo di sanzione sostituiva o alternativa alla detenzione: tale disposizione si applica in caso di sentenza di condanna, relativa al mancato rispetto dell’Ordine del Questore di abbandonare lo Stato entro 7 giorni.
Possono essere espulsi gli stranieri per i quali vi sia fondato motivo di ritenere che loro permanenza in Italia possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche e quando lo straniero sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni nonché quando sia stato condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per delitti commessi contro la personalità dello Stato.
I RAPPORTI ECONOMICI E SOCIALI
L’art 4 comma 1 Cost. afferma che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Tale diritto non da luogo ad un diritto soggettivo perfetto, ovvero azionabile in giudizio da cittadini che ne sono privi, ma indica un principio fondamentale di indirizzo,per il legislatore ordinario, al fine di promuovere l’effettività di tale diritto. Il diritto al lavoro si configura come diritto di libertà (di scegliere quale attività lavorativa svolgere) e come diritto civico (diritto al cittadino di pretendere un facere da parte della Repubblica per promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto). L’art. 4 comma 2 Cost. afferma che ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un’attività che concorra al progresso materiale della società. Non è un dovere giuridico ma un dovere esclusivamente morale.
Il lavoro, in tutte le sue forme ed applicazioni, è tutelato dagli artt. 35 e 37 Cost. esteso al lavoro femminile, mentre l’art. 38 Cost. afferma i principi di previdenza e assistenza sociale come diritti del lavoratore, garantendo nel lavoro subordinato il rispetto della persona umana. In materia di tutela del lavoro è importante ricordare lo Statuto dei lavoratori (L. n.300/1970) che ha introdotto una serie di norme volte a garantire il rispetto del lavoratore.
Il codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n.198/2006) sancisce che è vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione.
Il testo unico della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/2008) opera un massiccio riordino della normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, con l’obiettivo di coordinare le normative esistenti in un unico testo normativo.
Il collegato lavoro (L. n.183/2010) predispone un’importante riforma della disciplina del lavoro, toccando aspetti come i congedi, le aspettative e i permessi di cui possono usufruire i lavoratori in determinate circostanza, gli ammortizzatori sociali, i servizi per l’impiego, gli incentivi all’occupazione, l’apprendistato, l’occupazione femminile, intervenendo inoltre in materia di licenziamento e controversie di lavoro, mirando ad una rapida definizione extragiudiziale della controversia.
IL SINDACATO
Associazione libera e spontanea di lavoratori, o anche di datori di lavoro, costituita al fine di tutelare gli interessi professionali dei propri appartenenti. Disciplinato dall’art. 39 Cost. che prevede la libertà di costituire anche più sindacati per una medesima categoria, la libertà per i singoli di scegliere tra i vari sindacati o non aderire a nessuno, la libertà dall’ingerenza statale per quanto attiene all’organizzazione ed all’attività dei sindacati, la libertà di esercitare i diritti sindacali e di fare propaganda sindacale anche all’interno dei luoghi di lavoro.
Ai sindacati è imposto l’obbligo della registrazione presso Uffici centrali o periferici, a seguito della quale è attribuita loro personalità giuridica e capacità di stipulare contratti collettivi, l’unica condizione è che i sindacati adottino un ordinamento interno a base democratica. Attualmente i sindacati non sono registrati e non hanno personalità giuridica, agiscono quindi come associazioni non riconosciute (enti di fatto) secondo le norme previste dal codice civile.
I contratti collettivi di lavoro sono quelli destinati a regolare il rapporto di lavoro per una generalità di soggetti, stipulati da associazioni di lavoratori (ad esempio, CGIL, CISL e UIL) e dai datori di lavoro (Confindustria). Attualmente in vigore vi sono i contratti collettivi di diritto comune, estesi per quanto riguarda la determinazione della retribuzione a tutta la categoria dei lavoratori, anche ai non iscritti.
IL DIRITTO DI SCIOPERO
Il principale strumento di lotta sindacale volto al soddisfacimento delle rivendicazioni dei lavoratori è lo sciopero, che si concreta nell’astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo e rappresenta una forma di autotutela, riconosciuta e garantita dalla Costituzione. Lo sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. L’abuso di tale strumento ed il suo uso spregiudicato con grave pregiudizio dei cittadini, hanno determinato l’emanazione della L. n.146/1990 recante norme per garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali. E’ inserito nei diritti relativi ai rapporti economici e non nei principi fondamentali della Costituzione italiana.
LA LIBERTA’ DI INZIATIVA ECONOMICA E PRIVATA
Consacrato dall’art. 41 Cost., il quale prevede una serie di limiti e di interventi pubblici nell’economia; secondo tale norma infatti l’iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, recando danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana e spetta al legislatore stabilire i modi dell’intervento pubblico e i controlli affinché l’attività economica sia indirizzata al perseguimento di finalità sociali.
LA PROPRIETA’
Disciplinata dall’art .42 Cost, dispone che la proprietà è pubblica o privata e indica i soggetti che possono essere titolari di questo diritto: lo Stato, gli enti e i privati. E’ garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Si ha espropriazione in tutte quelle ipotesi in cui il godimento del bene, sia in tutto o in parte sottratto, per finalità di pubblico interesse al titolare del diritto. Può essere decretata solo nei casi previsti dalla legge, per motivi di interesse generale e solo dietro indennizzo.
I RAPPORTI ETICO SOCIALI
La Costituzione al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana, prevede e tutela i principali diritti e rapporti rilevanti sotto il profillo etico-sociale e sono i rapporti familiari e tutti quelli relativi allo status giuridico della famiglia, intesa come società naturale fondata sul matrimonio, il diritto allo studio, alla libertà della cultura, i rapporti relativi al mondo della scuola, il diritto alla salute e all’ambiente.
LA FAMIGLIA
La Carta Costituzionale garantisce le formazioni sociali nel cui ambito la personalità dell’uomo può trovare piena esplicazione; la principale formazione sociale, di raccordo tra Stato e singolo cittadino, è la famiglia (artt. 29-31 Cost.). I principi generali in materia di rapporti familiari sono:
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il riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio,
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la libertà di scelta del proprio coniuge;
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l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi;
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la tutela e garanzia dell’unità familiare;
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il diritto-dovere dei genitori di mantenere, educare ed istruire i figli;
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l’impegno pubblico a garantire formazione, istruzione e mantenimento dei figli in assenza dei genitori, perché ignoti, incapaci o morti.
L’art. 30 Cost. tutela i figli nati fuori dal matrimonio, a cui è riconosciuta uguaglianza sostanziale con i figli nati in costanza di matrimonio. L’art. 31 Cost indica i compiti attivi della Repubblica nei confronti della famiglia; lo Stato agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
ATTUAZIONE DI TALI PRINCIPI NELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
La L. n.151/1975 prevede l’abolizione della potestà maritale: spetta ad oggi ad entrambi i coniugi la determinazione e l’indirizzo della vita familiare e la fissazione della residenza della famiglia, secondo le esigenze di entrambi e della famiglia, ad entrambi i coniugi incombe il rispetto dell’obbligo di reciproca fedeltà, entrambi devono collaborare alla vita della famiglia e sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia. E’ stata istituita la comunione legale volontaria dei beni, ad entrambi incombe l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle attitudini dei figli, alla patria potestà è stata sostituita la potestà parentale sui figli che spetta in egual misura a padre e madre, è scomparsa la definizione di figlio illegittimo, tramutata in figli naturali, per indicare i figli nati fuori dal matrimonio.
LA FAMIGLIA DI FATTO
E’ caratterizzata da una convivenza stabile tra due persone, non legate dal vincolo del matrimonio, qualificata dai connotati tipici del rapporto matrimoniale, ovvero la coabitazione, l’assistenza reciproca, la contribuzione del soddisfacimento dei bisogni comuni. Il fondamento costituzionale della famiglia di fatto è rinvenuto nell’art. 2 della Cost., che tutela le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’individuo. La famiglia di fatto acquista giuridica rilevanza nei rapporti personali tra i conviventi, nei rapporti patrimoniali tra i conviventi, nei rapporti tra genitori e figli, equiparati a quelli che intercorrono nella famiglia legittima e nel rapporto coi terzi.
IL DIRITTO ALLA PROCREAZIONE COSCIENTE E L’ABORTO
La L. n.194/1978 ha riconosciuto come oggetto di tutela statale un diritto alla procreazione cosciente e responsabile, nonché il valore sociale della maternità. Per l’interruzione volontaria della gravidanza, la legge consente nei primi 90 giorni di gestazione di interrompere la gravidanza laddove sussista un serio pericolo per la saluta fisica e psicologica della donna, in relazione a situazioni economiche, familiari o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento. Anche la minorenne può interrompere la gravidanza, prescindendo con autorizzazione del giudice tutelare, dell’assenso delle persone che esercitano la potestà parentale. La valutazione delle circostanze spetta al consultorio, che dopo aver valutato tutti i fattori, unitamente al padre del concepito, se ritiene ci siano fondati motivi per interrompere la gravidanza, rilascia un certificato con il quale portarsi presso le sedi opportune. Ai medici è consentito il diritto all’obiezione di coscienza, per coloro contrari all’aborto.
LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
La L. n.40/2004 è intervenuta a disciplinare il fenomeno della procreazione medicalmente assistita. Tale pratica può farsi luogo solo in caso di accertata sterilità o infertilità della coppia e qualora non esistano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le relative cause. Tale legge consente il ricorso alla sola procreazione di tipo omologo, ovvero realizzata usando i gameti appartenenti alla stessa coppia che si sottopone al trattamento. La formulazione originaria della legge dispone che le tecniche di produzione degli embrioni non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto (comunque non superiore a tre), questo per evitare le tecniche di crioconservazione e soppressione degli embrioni, espressamente vietate dalla legge. La crioconservazione è prevista esclusivamente nel caso in cui il trasferimento degli embrioni nell’utero si sia reso impossibile a causa di un grave e documentato stato di salute della donna, non prevedibile al momento della fecondazione. La Corte Costituzionale ne ha indicato motivi di incostituzionalità, sia perché il divieto di produrre più di tre embrioni per ogni ciclo spesso da vita a diversi cicli, in quanto l’impianto non garantisce con certezza la gravidanza, inoltre la salute dell’aspirante madre è messa a rischio anche dall’obbligo di effettuare un unico e contemporaneo impianto degli embrioni.
LA CULTURA E L’ISTRUZIONE
L’art. 9 Cost. stabilisce che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico. Lo Stato, in tal senso, garantisce la tutela del patrimonio culturale esistente, la promozione della conoscenza del patrimonio e l’assicurazione delle migliori condizioni di utilizzazione e fruibilità, la promozione delle attività culturali e dello spettacolo teatrale, musicale, cinema e danza.
LA LIBERTA’ ARTISTICA, SCIENTIFICA E DI INSEGNAMENTO
L’art. 33 comma 1 Cost. sancisce che l’arte e le scienze sono libere e libero ne è l’insegnamento. La libertà di insegnamento si specifica nella libertà di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo possibile di diffusione, libertà di professare qualunque tesi o teoria si ritenga degna di accettazione, libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia opportuno adottare.
LA LIBERTA’ D’ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
L’art. 33 comma 3 Cost. sancisce che lo Stato non ha il monopolio della istituzione di scuole e corsi d’istruzione, sia di cultura generale che tecnico professionale: chiunque, enti o privati, possono istituire scuole, di qualsiasi tipo, per impartire qualunque tipo di istruzione, purché ciò avvenga senza oneri per lo Stato. Non è libera, ma legata a precise valutazioni tecniche, la possibilità di parificare le scuole istituite da enti privati alle scuole gestite dallo Stato. Le scuole possono essere statali o paritarie private, queste prevedono: la stipula di un progetto educativo in armonia con la Costituzione e rispettoso degli obiettivi prefissati dal Ministero, l’obbligo di avvalersi di docenti con titolo di abilitazione e l’apertura a tutti gli studenti senza discriminazioni (L. n. 62/2000)
La Repubblica assicura il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni e comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
L’ISTRUZIONE SCOLASTICA
E’ disciplinata dagli artt. 33 e 34 Cost. secondo i seguenti principi:
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la libertà di insegnamento, che consiste nella libertà per il docente di esercitare le sue funzioni didattiche, senza vincoli di ordine religioso, politico o ideologico;
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l’istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e gradi;
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il diritto di istruire per enti e privati, scuole e istituti di educazione;
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la parificazione delle scuole private con quelle statali per quanto concerne il trattamento scolastico degli alunni;
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l’ammissione per esami ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale;
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il libero accesso all’istruzione scolastica;
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l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore;
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il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi per i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, mediante borse di studio.
La c.d. Riforma Gelmini (L. n.240/2010) ha introdotto: l’insegnante unico nella scuola primaria, la valutazione del comportamento degli studenti dovrà essere espressa in forma numerica, il valore del riconoscimento della laurea in scienze della formazione primaria.
L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
L’Università, quale centro istituzionale di formazione e di attività di ricerca scientifica, trova il suo fondamento nell’art. 9 Cost. Le Università rappresentano il luogo per eccellenza ove si si esercita la formazione culturale e dove è consentita la ricerca scientifica, in un’autonomia didattica, scientifica e organizzativa, che trovo riscontro nel dettato costituzionale. L’art. 33 comma 6 Cost. riconosce alle Università e alle Accademie il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti della legge. La L. n.240/2010 prevede che:
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la carriera dei docenti non è più legata a scatti automatici ma alla ricerca svolta;
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l’anagrafe della ricerca con l’obbligo (per tutti i docenti) di pubblicare l’elenco della loro attività scientifica;
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la pubblicazione da parte dei rettori di una relazione sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati;
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l’impossibilità per gli atenei con i conti in rosso di effettuare nuove assunzioni;
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l’utilizzo del sorteggio per quanto riguarda le commissioni per il reclutamento.
La L. 240/2010 ha introdotto un monte ore per i professori a tempo pieno di 1500 ore annue (di cui 350 di didattica), l’istituzione di una abilitazione scientifica nazionale di durata di 4 anni che certifichi la qualificazione scientifica necessaria per l’accesso al ruolo di professore universitario di prima e seconda fascia, la previsione della figura del ricercatore a tempo determinato con contratto triennale prorogabile una sola volta per 2 anni più un ulteriore contratto triennale, la presentazione da parte dei professori e dei ricercatori di una relazione triennale in merito all’attività svolta insieme alla richiesta di attribuzione dello scatto dello stipendio, l’istituzione di un fondo nazionale per la promozione del merito che erogherà borse di studio per gli studenti meritevoli, l’erogazione di un premio anche per i docenti meritevoli e l’abrogazione della norma che permetteva ai docenti la permanenza in servizio come fuori ruolo per altri due anni.
IL DIRITTO ALLA SALUTE
L’art. 32 Cost. stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, garantendo cure gratuite alla società. La salute costituisce lo stato di benessere fisico, mentale e sociale, oggetto di specifica tutela da parte dell’ordinamento, che consente all’individuo di integrarsi nel suo ambiente naturale e sociale. La salute costituisce un diritto fondamentale, la cui lesione impone il risarcimento del danno, a prescindere dalla capacità del danneggiato di produrre reddito. Il dettato costituzionale prevede che qualsiasi intervento sanitario, anche a tutela di un interesse fondamentale e collettivo, non può essere imposto, se non in casi eccezionali e tassativi previsti dalla legge. La L. n.38/2010 tutela il diritto del cittadino alle cure palliative e alla terapia del dolore; le strutture sanitarie che erogano tale servizio devono avere come principio la tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione, la tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine, l’adeguato sostegno sanitario e socio assistenziale della persona malata e della sua famiglia.
Quando non si debba tutelare l’interesse della collettività, un trattamento sanitario non può essere oggetto di imposizione. La Costituzione sancisce il diritto a rifiutare le terapie, vi è il c.d. consenso informato, esito di una scelta spettante al paziente ma compiuta con l’indispensabile apporto delle conoscenze mediche (c.d. alleanza terapeutica tra medico e paziente). Poi vi è il testamento biologico, ovvero la dichiarazione con cui una persona, pienamente capace di intendere e di volere, da disposizioni in merito a terapie che desidera ricevere e quelle che intende rifiutare nel caso in cui si trovi in stato di incoscienza cerebrale irreversibile in cui non sia in grado di manifestare la propria volontà.
IL DIRITTO ALL’AMBIENTE
Per ambiente si suole far riferimento a una serie di fenomeni e di contesti, sia naturali, sia frutto della continua azione umana di trasformazione del territorio. Dal punto di vista costituzionale, l’ambiente non è stato preso in considerazione da parte del Costituente, per cui dottrina e giurisprudenza hanno potuto ricavare un principio di protezione ambientale dall'art. 2 Cost., ovvero la norma che afferma il principio personalista, in base al quale, al vertice dei valori riconosciuti dall’ordinamento giuridico, si colloca la persona umana e dall'art. 32 Cost. (la tutela della salute); combinati insieme si può ricavare il diritto all’ambiente, da intendersi come protezione e preservazione delle condizioni indispensabili alla salute dell’uomo e alla libera espressione della sua personalità. A ciò si aggiunge l’art. 9 Cost. ai sensi del quale la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio artistico e storico della Nazione. La Corte Costituzionale ha sostenuto che l’ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita, la sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche ma esprime l’esigenza di un habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce.