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11. I diritti di obbligazione

IL RAPPORTO OBBLIGATORIO

Il codice non da una definizione del concetto di obbligazione, esso si ricava dall’interpretazione delle norme che regolano il rapporto obbligatorio. Sono due le concezioni principali, concezione personale e concezione patrimoniale: nel primo caso viene individuato l’oggetto dell’obbligazione nella prestazione quale attività dovuta dal debitore, nel secondo caso l’oggetto è individuato nel bene che il debitore deve al creditore.

Il legame che nasce con l’obbligazione crea un vincolo giuridico fra le parti differenziando l’obbligazione da altri obblighi che nascono dal costume, dalla morale e dalla religione. L’obbligazione si scompone in debito, ossia il dovere di adempiere la prestazione e responsabilità, consistente nell’assoggettamento del patrimonio del debitore al potere coattivo del creditore (la responsabilità più che un elemento costitutivo dell’obbligazione è una conseguenza dell’inadempimento del debitore).

Secondo la tesi classica la differenza tra diritti reali ed obbligazione sta nel fatto che i diritti reali sono assoluti, ossia verso tutti, le obbligazioni sono diritti relativi, ovvero verso determinate persone.

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LE FONTI DELL’OBBLIGAZIONE

E’ fonte dell’obbligazione ogni fatto giuridico dal quale trae origine l’obbligazione stessa, alcune hanno natura negoziale (volontà del soggetto), altre non negoziale (non occorre la volontà) e le singole fonti sono i contratti, i fatti illeciti e ogni altro fatto idoneo a produrre un obbligazione.

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GLI ELEMENTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

Il debito è la posizione giuridica passiva del rapporto obbligatorio ed ha come suo contenuto il dovere di adempiere ad una determinata prestazione.

Il credito è il diritto all’adempimento, ossia la pretesa giuridicamente tutelata dal creditore ad ottenere la prestazione.

L’oggetto consiste nella prestazione, ossia nel comportamento tenuto dal debitore; la prestazione deve presentare il requisito:

  • della patrimonialità (ovvero la prestazione deve poter essere valutata economicamente); 

  • della possibilità; 

  • dellla liceità (non deve quindi essere contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume); 

  • della determinatezza o determinabilità (quindi la prestazione se non determinata dall’inizio, deve essere accertata mediante un processo oggettivo e logico).

L’interesse del creditore, può essere anche soltanto scientifico, culturale, ideale o d’affezione, purché socialmente apprezzabile e come tale degno di tutela giuridica.

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IL DOVERE DI CORRETTEZZA

Il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezz:, è un principio di ordine etico elevato a dovere giuridico. Tale norma costituisce il principio di buona fede nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri doveri.

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OBBLIGAZIONI NATURALI

Vi sono obbligazioni cui l’ordinamento riconosce solo alcuni aspetti tipici della disciplina del rapporto obbligatorio, queste sono dette obbligazioni imperfette, tra esse la figura tipica è quella dell’obbligazione naturale. Ricorre questa fattispecie quando l’ordinamento riconosce rilevanza giuridica a semplici doveri morali e sociali. Queste obbligazioni non sono munite di azione per costringere il debitore al pagamento. Casi previsti sono il debito di gioco o l’esecuzione spontanea di una disposizione fiduciaria; i caratteri sono l’incoercibilità (in quanto nessuno può essere costretto giudizialmente ad eseguire l’obbligo) e l’irripetibilità (ossia l’impossibilità di farsi restituire quanto spontaneamente prestato).

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RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE

Si manifesta come conseguenza dell’inadempimento del debitore. l’assoggettamento è su tutti beni presenti e futuri del debitore e tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore.

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IL PRIVILEGIO

E’ un titolo di prelazione che la legge accorda al creditore in considerazione della particolare natura o causa del credito. Si distinguono: 

  • privilegio generale, che è solo mobiliare, si fa valere sul ricavato della vendita coattiva, eseguita su tutti i beni mobili del debitore; 

  • privilegio speciale, che può essere mobiliare o immobiliare, grava soltanto su determinati beni del debitore.

 

 

I DIRITTI REALI IN GARANZIA (PEGNO E IPOTECA)

Sono cause legittime di prelazione e in quanto diritti reali presentano i requisiti dell’immediatezza, assolutezza e diritto di sequela. Il pegno ha per oggetto beni mobili, l’ipoteca beni immobili e diritti reali immobiliari, con il pegno si trasferisce materialmente il bene al creditore, invece il bene oggetto di ipoteca rimane in godimento del proprietario.

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IL PEGNO

E’ un diritto reale di garanzia che si perfeziona con la consegna materiale della cosa; oggetto del pegno possono essere i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili. Il pegno si costituisce mediante contratto di pegno, tra creditore e debitore, che ne è temporaneamente spossessato a garanzia del pagamento del debito. Il possesso della cosa passa al creditore, ma non l’uso e la disponibilità, salvo che il concedente abbia consentito l’uso o questo sia necessario per la conservazione dell’oggetto di pegno. Il creditore è tenuto a custodire la cosa ed a restituirla quando il credito sia stato interamente soddisfatto.

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L’IPOTECA

E’ un diritto reale di garanzia concesso dal debitore su un bene a garanzia del credito, che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Possono essere oggetto di ipoteca i beni immobili con le loro pertinenze, i beni mobili registrati (ad esempio, navi, autoveicoli), l’usufrutto, il diritto di superficie, il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico, le rendite dello Stato. Il diritto di ipoteca si costituisce mediante iscrizione nell’apposito registro presso l’ufficio dei registri immobiliari. L’ipoteca può essere: 

  • legale, quando la legge attribuisce ad alcuni creditori il diritto ad ottenere l’iscrizione ipotecaria senza il concorso della volontà del debitore;

  • giudiziale, chi ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento del danno ha titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore; 

  • volontaria, nasce da contratto o da dichiarazione unilaterale di volontà da parte del concedente.

L’ordine di preferenza delle ipoteche dipende dalla data in cui vi è stata la registrazione, questa determina il grado dell’ipoteca che è imprescrittibile ma il cui effetto dura 20 anni, dopo di che vi deve essere rinnovo.

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LA FIDEIUSSIONE

Si costituisce mediante un contratto con il quale un terzo si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l’obbligazione altrui. La fideiussione costituisce un’obbligazione accessoria e sussiste un rapporto di solidarietà tra debitore e fideiussore, il quale diviene obbligato in solido col debitore garantito. La fideiussione può essere presta anche per un’obbligazione futura, particolare tipo è la fideiussione omnibus che si ha quando un soggetto si obbliga a garantire l’adempimento di ogni obbligazione già sorta o che sorgerà a carico di un altro soggetto, senza la previsione ne di limiti di durata, ne di limiti quantitativi.

L’avallo è una dichiarazione cambiaria con la quale taluno garantisce il pagamento della cambiale per uno degli obbligati cambiari. 

Il mandato di credito prevede che una persona dia ad un’altra l’incarico di far credito ad una terza persona. 

Il diritto di ritenzione prevede che talvolta il creditore possa trattenere una cosa che egli avrebbe dovuto restituire al proprietario, al fine di indurre quest’ultimo a soddisfare un suo debito.

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L'ADEMPIMENTO: MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

I modi di estinzione delle obbligazioni si distinguono in modi satisfattori (che fanno conseguire al creditore la prestazione e sono adempimento, dazione in pagamento, confusione, compensazione) e modi non satisfattori (che determinano la liberazione del debitore senza che il creditore riceva la prestazione e sono novazione, remissione del debito, impossibilità sopravvenuta).

L’adempimento consiste nell’esatta esecuzione della prestazione, estingue sia l’obbligo del debitore sia il diritto del creditore, il creditore può rifiutare l’adempimento parziale tranne nei casi previsti dalla legge, al debitore è imposta la diligenza del buon padre di famiglia che oltre ad individuare la modalità della prestazione, indica lo sforzo cui il debitore è tenuto per evitare di incorrere nell’inadempimento o nell’inesattezza dell’adempimento.

Il pagamento dell’obbligazione può essere fatto al creditore che abbia la capacità di ricevere (se incapace al legale rappresentante), al rappresentante del creditore, alla persona indicata dal creditore, alla persona autorizzata dalla legge. Il luogo dell’adempimento è determinato dalla volontà delle parti, dagli usi e dalla natura della prestazione e infine dalle norme suppletive ex art. 1182 c.c. (obbligazione di consegnare cosa certa va adempiuta nel luogo ove si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta; obbligazione con somma di denaro presso il domicilio del creditore alla scadenza; tutte le altre al domicilio del debitore alla scadenza). Il tempo dell’adempimento è il termine di scadenza dell’obbligazione, in mancanza di fissazione del termine, l’obbligazione può esigersi immediatamente, se è fissato un termine questo si presume a favore del debitore. L’adempimento del terzo si ha quando la prestazione è effettuata da un terzo anziché dal debitore, il creditore può opporsi solo nel caso in cui abbia interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione o quando il debitore gli abbia manifestato la sua opposizione.

L’istituto dell’indicazione dei pagamenti avviene quando il debitore ha più debiti nei confronti del creditore, in questo caso si da la priorità a debiti scaduti (tra i quali hanno a loro volta la priorità quelli meno garantiti), tra quelli ugualmente garantiti è preferito il più oneroso per il debitore (tra i quali il più antico).

Quando il creditore lo consente, il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, in tal caso l’obbligazione si estingue mediante l’effettiva esecuzione della prestazione diversa da quella originaria. Oggetto della prestazione può essere anche la cessione di un credito, l’obbligazione si estingue con l’effettiva riscossione del credito ceduto.

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LE MODIFICAZIONI NEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO: LA SUCCESSIONE NEL CREDITO IN GENERALE

Nella concezione giuridica il credito è considerato un elemento liberamente trasferibile, tale trasferimento comporta una successione nel lato attivo dell’obbligazione che può avvenire a titolo universale (ad esempio,  mediante testamento) o a titolo particolare, che può derivare da un atto di disposizione e allora si parlerà di cessione del credito.

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LE MODIFICAZIONI NEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO: LA CESSIONE DEL CREDITO

E’ il contratto con cui il creditore (cedente), trasferisce ad un altro soggetto (cessionario) il proprio diritto di credito, è quindi il contratto per mezzo del quale si effettua il trasferimento del credito. La cessione è perfetta, indipendentemente dal consenso del debitore; l’art. 1260 c.c. esclude la cedibilità per i crediti strettamente personali, per i crediti il cui trasferimento è vietato per legge e i crediti la cui cessione è esclusa dalle parti. Per avere efficacia, la cessione del credito deve essere accettata dal debitore, al quale deve essere notificata, nei confronti di terzi se uno stesso credito è stato ceduto a più soggetti, l’acquisto si verifica solo a favore di chi per primo lo ha notificato al debitore e per primo ha avuto l’accettazione di questi, se la cessione è a titolo oneroso il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito, se è a titolo gratuito la garanzia dell’esistenza è dovuta solo nei casi in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per evizione. La cessione può essere:

  • pro soluto: quando il cedente non deve rispondere dell'eventuale inadempienza (solvibilità) del debitore; garantisce solamente dell'esistenza del credito;

  • pro solvendo: quando invece il cedente risponde dell'eventuale inadempienza del debitore.

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LE MODIFICAZIONI NEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO: LA SURROGAZIONE DEL TERZO NEI DIRITTI DEL CREDITORE

Il pagamento del terzo, quando è consentito, estingue l’obbligazione; in alcuni casi previsti dalla legge, il pagamento del terzo realizza solo una modificazione soggettiva attiva del rapporto obbligatorio. La surrogazione può aversi:

  • per volontà del creditore che ricevendo un pagamento da parte di terzi, dichiari espressamente di volerlo far subentrare nei propri diritti verso il debitore;

  • per volontà del debitore che prendendo a mutuo una somma per pagare il creditore, può surrogare il mutuante nella posizione del creditore pagato; 

  • per volontà della legge nei casi in cui la legge autorizzi il terzo a surrogarsi nei diritti del creditore, indipendentemente dalla volontà del debitore e del creditore.

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LE MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO: LA SUCCESSIONE NEL DEBITO IN GENERALE

Può aversi sia mortis causa che per atti tra vivi. Nella prima ipotesi il debito si trasmette all’erede insieme con tutto il patrimonio del defunto, tra vivi è invece necessario il consenso del creditore.

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LE MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO: LA DELEGAZIONE

E’ l’istituto giuridico che realizza l’aggiunta o sostituzione di un altro creditore o di un altro debitore. Si avrà delegazione attiva quando si delega la posizione del creditore assegnando al debitore un altro creditore, si avrà delegazione passiva quando si delega la posizione del debitore assegnando al creditore un altro debitore.

La delegazione passiva prevede due casi: 

  1. la delegazione di pagamento, quando il debitore delega un terzo ad eseguire il pagamento al creditore;

  2. la delegazione di debito, quando il debitore delega un terzo a promettere il pagamento entro una certa scadenza futura.

La delegazione può essere cumulativa quando il nuovo debitore si aggiunge all’originario o liberatoria (o privativa) quando il debitore originario è sostituito da un nuovo debitore.


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LE MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO: L’ESPROMISSIONE

E’ il contratto con il quale un soggetto (espromittente) si assume verso il creditore il debito di un altro soggetto (espromesso) senza l’intervento di quest’ultimo (ad esempio, padre che paga debito del figlio). Caratteristica fondamentale dell'espromissione è la spontaneità e bisogna distinguere tra due casi: 

  • l’espromissione cumulativa, in cui l’espromittente è obbligato in solido col debitore originario;

  • l’espromissione liberatoria, se il creditore espressamente dichiara di liberare il debitore originario.

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LE MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO: L’ACCOLLO

E’ un contratto fra debitore (accollato) e un terzo (accollante), con il quale il terzo si assume il debito dell’altro, a tale accordo non partecipa il creditore (accollatario). L’accollo può essere interno (quando l’accordo tra debitore e accollante non è manifestato al creditore), oppure esterno (quando il creditore aderisce alla convenzione). L'accollo è cumulativo quando il creditore, all’atto di aderire alla convenzione non dichiara di liberare il debitore il quale rimane obbligato in solido nei confronti del terzo, oppure liberatorio, quando il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore.

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LA CESSIONE DEL CONTRATTO

Si ha la sostituzione di una persona (cedente) con un’altra (cessionario) in tutti i rapporti nascenti da un contratto, per cui il terzo cessionario assume, rispetto all’altro contraente (contraente ceduto), la stessa posizione giuridica occupata dal cedente. Può avvenire soltanto in materia di contratti con prestazioni corrispettive, ovvero quelle in cui ciascun contraente è ad un tempo creditore e debitore (ad esempio, il venditore creditore del prezzo e debitore della consegna della cosa). Occorre il consenso del contraente ceduto se le prestazioni non sono state ancora eseguite che può essere data anche in via preventiva.

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L’INADEMPIMENTO

Perché il creditore possa essere considerato soddisfatto è necessario che il debitore effettui la prestazione dovuta alla scadenza prevista. Si ha inadempimento quando il debitore non esegua affatto la prestazione o la esegua in modo inesatto, oppure la esegua oltre il termine stabilito. L’inadempimento è quindi ogni comportamento del debitore difforme da quello al quale è obbligato. Un rimedio stabilito dal legislatore a tutela del creditore è il risarcimento del danno. L’inadempimento può dipendere da cause imputabili al debitore, il quale sarà responsabile in proposito (responsabilità contrattuale) o da cause non imputabili al debitore, in tal caso si parlerà di impossibilità sopravvenuta non imputabile ed il debitore sarà liberato dall’obbligo senza alcuna responsabilità.

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L’IMPUTABILITA’

Indica l’insieme dei presupposti soggettivi (capacità di intendere e volere, volontarietà dell’atto) perché un’azione o gli effetti di un evento possano essere attribuiti alla persona che ha compiuto l’una o ha reso possibile il verificarsi degli altri. I presupposti oggettivi si concretano nel rapporto di causalità, accertata l’esistenza di tali presupposti incombe sull’inadempiente la responsabilità.

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IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE

Quando il mancato pagamento non è imputabile al debitore, la legge (art. 1256 c.c.) prevede che il debitore non sia tenuto al risarcimento del danno in quanto, mancando il dolo o la colpa, non sussiste una responsabilità contrattuale. L’obbligazione si estingue perché viene meno la possibilità di eseguire la prestazione. L’impossibilità di eseguire la prestazione deve essere: sopravvenuta (giunta dopo la formazione del rapporto), l’inadempimento deve essere assoluto (tale da non consentire in alcun modo di adempiere), definitivo, totale (intera prestazione) e oggettivo ( tale da impedire a chiunque la prestazione).

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INADEMPIMENTO IMPUTABILE AL DEBITORE

Se la causa è imputabile al debitore, si guarda all’intensità con cui la volontà dello stesso interviene nell’atto e si distingue tra dolo (predeterminata intenzione di non adempiere all’obbligo) o colpa (ogni negligenza o trascuratezza nell’adempimento dell’obbligo). L’inadempimento in questo caso può essere:

  • assoluto, quando l’esecuzione è divenuta impossibile a causa del debitore, purché sia decorso il termine essenziale entro il quale l’obbligazione andava adempiuta (obbligo di risarcire il danno in sostituzione alla prestazione originaria dovuta);

  • relativo o “mora”, consiste nel ritardo ingiustificato dell’adempimento rispetto alla scadenza (il debitore è obbligato al risarcimento del danno prodotto dal ritardo).

Ove sia materialmente possibile, si fa luogo all’adempimento coattivo in forma specifica (creditore ottiene medesima prestazione dedotta in obbligazione), qualora non sia possibile, il debitore è obbligato al risarcimento del danno.

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LA MORA DEL DEBITORE

Consiste in un ritardo ingiustificato, ossia nella violazione dell’obbligo di adempiere tempestivamente. Perché sia abbia mora devono verificarsi i seguenti presupposti: 

  • l’esigibilità del credito (scadenza obbligazione);

  • il ritardo nell’adempimento dovuto al debitore;

  • la costituzione in mora (constatazione formale del momento dal quale ha inizio l’inadempimento del debitore).

Il debitore può cadere in mora di diritto (debitore in mora senza alcuna attività del creditore) o mora ex persona, mediante intimazione formale ad adempiere.

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LA MORA DEL CREDITORE

Si ha quando questi rifiuti, senza legittimo motivo, di ricevere il pagamento offertogli dal debitore, ovvero ometta di compiere gli atti preparatori per il ricevimento della prestazione. Per aversi mora del creditore, il debitore deve fare offerta di adempiere la prestazione al creditore, offerta che deve essere solenne, ovvero compiuta da pubblico ufficiale nei modi previsti dalla legge. La costituzione in mora del creditore produce il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore, resta a carico del creditore, il debitore deve essere risarcito dei danni derivanti dalla mora e non è più tenuto a corrispondere gli interessi e i frutti della cosa.

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IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Si intende per danno patrimoniale il pregiudizio che il creditore ha sofferto per inadempimento e si concreta nel danno emergente (perdita subita per mancata prestazione) e lucro cessante (guadagno che il creditore avrebbe realizzato se avesse utilizzato la prestazione ottenuta). Entrambe le manifestazioni sono risarcibili purché siano dirette, ovvero conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento e prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione. In caso di concorso del creditore nella causazione del danno, il risarcimento è diminuito in proporzione della gravità della colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

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LA CLAUSOLA PENALE

Al fine di prevenire difficoltà che potrebbero sorgere nella valutazione del danno derivante dall’inadempimento, la legge consente alle parti di determinare preventivamente una somma da pagare o altra prestazione da eseguire nel caso di inadempimento. Questo patto accessorio è detto clausola penale. Il creditore può scegliere tra il pagamento della penale o per l’esecuzione coattiva della prestazione, ma non può domandare entrambe.

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LA CAPARRA

Per i soli contratti a prestazioni corrispettive, le parti possono convenire che una consegni nelle mani dell’altra una caparra, ossia una somma di denaro o una quantità di cose fungibili e si distingue tra:

  • caparra confirmatoria, in cui viene versata una somma di denaro al momento della costituzione del rapporto e che deve essere restituita se il contratto viene adempiuto, se vi sarà inadempienza a causa del debitore, il creditore può trattenere la caparra, se vi sarà inadempienza dovuta al creditore, il debitore può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra;

  • caparra penitenziale, ovvero una somma di denaro che una parte da all’altra come corrispettivo per l’attribuzione della facoltà di recesso dall’obbligazione contrattuale.

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SOLVIBILITA’

Si intende la sufficienza dei beni del debitore a fungere effettivamente da garanzia generica delle sue obbligazioni. Il creditore ha pertanto interesse ad impedire che il patrimonio del debitore possa subire per negligenza o per dolo del debitore stesso, diminuzioni che incidano sulla solvibilità.

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L’AZIONE SURROGATORIA

Consente al creditore di sostituirsi al debitore nell’esercizio dei singoli diritti o azioni a lui spettanti. Fondamento dell’istituto è l’interesse del creditore alla conservazione della garanzia del patrimonio del debitore; è consentita solo nei diritti di natura patrimoniale.

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L’AZIONE REVOCATORIA

E’ l’azione concessa al creditore a salvaguardia dell’integrità del patrimonio del debitore, nel presupposto che quest’ultimo consapevolmente compia atti con i quali si spogli dei propri beni, sottraendoli così al soddisfacimento del creditore.

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IL SEQUESTRO CONSERVATIVO

Ha lo scopo di impedire al debitore la disposizione dei beni per i quali sia stato chiesto e ottenuto il sequestro. E' una misura cautelare preventiva che il creditore può chiedere quando ha fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito.

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L’ESECUZIONE FORZATA

Il creditore per conseguire ciò che gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore; oggetto di tale espropriazione è tutto il patrimonio del debitore, il creditore non può soddisfare da solo il suo diritto ma dovrà rivolgersi ad un’autorità superiore. Organo dell’esecuzione è lo Stato.

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L’ESECUZIONE COLLETTIVA

Si ha nei casi di crisi dell’imprenditore commerciale ed ha lo scopo di liquidare all’attivo dell’imprenditore tutti i suoi creditori.

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LA CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI

E’ il contratto con cui il debitore incarica tutti o alcuni creditori di liquidare tutte o parti delle sue attività e di ripartirne tra di loro il ricavato, in soddisfacimento dei rispettivi crediti. E' un contratto che va fatto per iscritto a pena di nullità e ad ha effetti limitati ai soggetti che vi partecipano.

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L’ANTICRESI

E’ un contratto con cui il debitore si obbliga a consegnare un immobile al creditore, affinché questi ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi se dovuti e quindi al capitale; la sua durata non può superare il decennio per evitare che il proprietario resti troppo a lungo spossessato del bene.

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MODI SATISFATTORI: LA COMPENSAZIONE

Si ha nel caso in cui due soggetti siano contestualmente creditore e debitore l’uno dell’altro; si distingue: 

  • compensazione legale: opera automaticamente se i debito sono omogenei, liquidi ovvero determinati ed esigibili (non sottoposti a termine o condizione);

  • compensazione giudiziale: opera per effetto di una sentenza, si ha quando il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile liquidazione;

  • compensazione volontaria: si ha in seguito ad un accordo tra le parti. Alcuni crediti (ad esempio, gli alimenti) non ammettono compensazione.

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MODI SATISFATTORI: LA CONFUSIONE

Si ha quando le qualità del creditore e debitore vengono a riunirsi in capo alla stessa persona. Può avvenire per atto tra vivi (ad esempio, cessione di azienda verso la quale il cessionario aveva debiti) e mortis causa (ad esempio, creditore diviene erede del debitore)

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MODI NON SATISFATTORI: LA NOVAZIONE

E’ il contratto con il quale le parti sostituiscono all’obbligazione originaria, che si estingue, una nuova obbligazione con titolo od oggetto diverso. Si ha novazione soggettiva quando la nuova obbligazione presenta una diversità di soggetti, si ha novazione oggettiva quando fra gli stessi soggetti si costituisce un nuovo rapporto diverso dal precedente o nell’oggetto (dare una cosa al posto di un’altra) o nel titolo (invece di dare somma a titolo di risarcimento danni, la si trattiene a titolo di mutuo). I requisiti della novazione sono:

  • l’esistenza dell’obbligo novanda, ovvero la novazione è senza effetto se non esisteva l’obbligazione originaria; 

  • l’aliquod novi, ossia un mutamento dell’oggetto o del titolo; 

  • l’animus novandi, ossia la volontà di estinguere l’obbligazione precedente creandone una nuova.

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MODI NON SATISFATTORI: LA REMISSIONE DEL DEBITO

E’ una rinuncia del creditore, in tutto o in parte, al suo diritto; essa comporta l’estinzione dell’obbligazione e dunque la liberazione del creditore e può essere:

  • espressa, quando il creditore dichiara di rimettere il debito con comunicazione al debitore;

  • tacita, quando il comportamento del creditore sia incompatibile con la volontà di far valere il suo diritto.

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I SOGGETTI DELL’OBBLIGAZIONE

L’aspetto soggettivo dell’obbligazione è caratterizzato da due principi fondamentali:

  • il principio di dualità dei soggetti: il rapporto intercorre tra due distinti titolari, portatori di interessi contrapposti (i soggetti possono essere anche più di due);

  • il principio della determinatezza dei soggetti: essi devono essere determinati dal momento della nascita dell’obbligazione o quanto meno determinabili.

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L’OBBLIGAZIONE PARZIARIA

E’ un obbligazione con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto o obbligo parziale proporzionato alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio.

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L’OBBLIGAZIONE SOLIDALE

E’ un obbligazione con pluralità di soggetti in cui ogni creditore ha il diritto di pretendere la prestazione per intero (solidarietà attiva), oppure ogni debitore ha l’obbligo di eseguire la prestazione per intero (solidarietà passiva). I presupposti delle obbligazioni solidali sono: una pluralità di soggetti, unicità della prestazione ed un'unica causa di obbligazione.

La solidarietà attiva ha la funzione di agevolare l’esercizio del diritto di credito e il pagamento da parte del debitore; nel caso della solidarietà passiva, il creditore vede notevolmente rafforzato il vincolo obbligatorio, in quanto può ottenere da ciascuno dei debitori l’intera prestazione, senza escutere gli altri.

Per la solidarietà attiva le fonti sono la volontà delle parti o la legge (deve essere sempre espressamente stabilita e non si presume). Per la solidarietà passiva la fonte è la legge (i condebitori si presumono sempre solidalmente obbligati rispetto al creditore, se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente).

Il debitore solidale, si rivolgerà con l’azione di regresso agli altri condebitori per ottenere da ciascuno il rimborso delle rispettive quote di debito. Se si verifica un fatto o  un atto sfavorevole ad uno dei debitori o creditori solidali, gli effetti non si comunicano agli altri e viceversa.

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OBBLIGAZIONI DIVISIBILI

E’ divisibile l’obbligazione che ha per oggetto una prestazione suscettibile di divisione per natura o perché tale è stata considerata dalle parti contraenti.

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OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI

E’ indivisibile quando la prestazione ha ad oggetto un bene che per sua natura o per volontà delle parti non è suscettibile di frazionamento in parti omogenee. L’art. 1317 c.c. prescrive che le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle stesse norme delle obbligazioni solidali, con la conseguenza che ogni debitore è obbligato ad eseguire per intero la prestazione al creditore ed ogni creditore può esigere l’intera prestazione del debitore.

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