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5. I diritti della personalità

I DIRITTI DELLA PERSONALITA’

La Costituzione italiana riconosce e garantisce i diritti dell’uomo e ne sancisce l’inviolabilità. I diritti della personalità sono:

  • essenziali, in quanto mirano a garantire le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e morale della persona; 

  • personalissimi, in quanto hanno ad oggetto un modo di essere di una persona; 

  • originari, se sorgono con la nascita; 

  • derivati, se si acquistano durante la vita (status di coniuge); 

  • non patrimoniali, in quanto non possono assumere un valore di scambio; 

  • assoluti, perché possono essere fatti valere nei confronti di tutti; 

  • indisponibili, in quanto al soggetto non è consentito alcun potere dispositivo su di essi; 

  • intrasmissibili, in quanto si estinguono con la morte; 

  • imprescrittibili, in quanto non si estinguono per non uso;

  • irrinunziabili.

Sono tutelati sia in sede penale che civile ove vengono in rilievo l’azione inibitoria con la quale si chiede al giudice la cessazione del fatto lesivo e l’azione di risarcimento.

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DIRITTO ALLA VITA E ALL’INTEGRITA’ FISICA

Tale diritto è protetto sia dal diritto penale che civile; l’art. 2043 c.c. prevede infatti l’obbligo di risarcimento dal danno a carico di colui che compiendo un fatto con dolo o colpa, abbia cagionato ad altri un danno ingiusto. E’ un diritto irrinunziabile e indisponibile, l’art. 5 c.c. prevede infatti che gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionano una diminuzione permanente dell’integrità fisica, è quindi consentita la donazione del sangue ma non il trapianto di cornea da persona vivente. La Costituzione prevede il diritto all’integrità fisica come fondamentale diritto dell’individuo da intendere come diritto al rispetto dell’integrità fisica, diritto all’assistenza sanitaria e come protezione del consumatore contro i prodotti nocivi.

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DIRITTO ALL’ONORE E ALL’INTEGRITA’ MORALE

Tutela sia il sentimento della propria dignità personale sia la considerazione di cui una persona gode. Si riconosce un autonomo diritto alla riservatezza, che assicura una zona al riparo dalle indiscrezioni altrui, una sfera di intimità sottratta alla curiosità degli estranei. Attuale è la problematica inerente la riservatezza con riferimento alla gestione di informazioni mediante computer, per il quale il legislatore ha stabilito una normativa il cui principio fondamentale è il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano (art. 1 D.Lgs. n.196/1993). Essa garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato. Godono di una tutela rafforzata i c.d. dati sensibili (consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del garante) ovvero quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni pubbliche, l’adesione a partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso politico o filosofico, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. E’ riconosciuto inoltre il diritto all’immagine che tutela l’interesse di ciascun individuo a che il proprio ritratto non sia esposto pubblicamente senza il suo consenso quando la riproduzione non sia giustificata o rechi pregiudizio alla persona ritratta.

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DIRITTO ALLA LIBERTA’

La Costituzione protegge la libera esplicazione dell’attività e personalità dell’individuo, riconoscendo la libertà di locomozione, la libertà di residenza, di comunicare e corrispondere, di riunione, di associazione, di professare la propria religione, la libertà di pensiero e di parola, libertà matrimoniale, contrattuale e commerciale, testamentaria e di scelta del proprio lavoro.

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DIRITTO AL NOME

E’ riconosciuto in quanto il nome rappresenta il segno legale distintivo della persona e si compone di prenome o nome e cognome che designa l’appartenenza alla famiglia. Anche lo pseudonimo gode di tutela, occorre comunque che il soggetto sia noto soprattutto con questo.

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DIRITTO AL NOME COMMERCIALE

E’ riconosciuto al fine di differenziare l’attività commerciale di un imprenditore da quella di altri, distinguiamo:

  • ditta, è il nome che l’imprenditore spende nel commercio; 

  • ragione sociale, è il nome delle società commerciali personali e deve contenere l’indicazione di almeno uno dei soci; 

  • denominazione, è il nome delle società di capitali e può essere anche di fantasia.

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DIRITTO ALL’IDENTITA’ SESSUALE

E’ tutelato l’interesse del soggetto al godimento della propria identità sessuale e cioè al riconoscimento del proprio sesso. La possibilità di modificare il proprio sesso è stata riconosciuta dalla L. n.164/1982 e accertata dal Tribunale con sentenza, che comunque deve autorizzare la relativa rettificazione degli atti dello stato civile una volta accertata la mutazione del sesso.

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DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA’

Anche in caso di separazione dei genitori, il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ha diritto di ricevere cura ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.

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